di Simone Ferrari

È stato pubblicato il D. Lgs. 18 maggio 2018 n. 51recante attuazione della Direttiva 2016/680/UE, del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.

Il testo, composto da 50 articoli, si propone di regolamentare il trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti in materia di prevenzione e repressione di reati ed esecuzione di sanzioni penali, riprendendo gli obblighi e i principi del Regolamento generale sulla protezione dei dati sotto riportato.

In particolare, riguardo agli illeciti penali, il D. Lgs. n. 51/2018 prevede i seguenti articoli.

Art. 43 Trattamento illecito di dati – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dall’articolo 5, comma 1 (liceità del trattamento), è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi o, se la condotta comporta comunicazione o diffusione dei dati, con la reclusione da sei mesi a due anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dall’articolo 7 (trattamento di categorie particolari di dati personali) o dall’articolo 8, comma 4 (processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche), è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da uno a tre anni.

Art. 44 Falsità in atti e dichiarazioni al Garante – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante riguardante il trattamento dei dati di cui all’articolo 1, comma 2, o nel corso di accertamenti riguardanti i medesimi dati, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 45 Inosservanza di provvedimenti del Garante – Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal Garante ai sensi dell’articolo 143, comma 1, lettera c), del Codice, in un procedimento riguardante il trattamento dei dati di cui all’articolo 1, comma 2, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.

Art. 46 Pene accessorie – La condanna per uno dei delitti previsti dal presente decreto importa la pubblicazione della sentenza, ai sensi dell’articolo 36, secondo e terzo comma, del codice penale.