di Simone Ferrari

Innanzitutto chiariamo che la prostituzione non è un reato: lo è soltanto quella minorile (art. 600 bis c.p.).

Infatti, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa fra i 14 e i 18 anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da 1 a 6 anni e con la multa da € 1.500 a € 6.000 (è invece punito con la reclusione da 6 a 12 anni e con la multa da € 15.000 a € 150.000 chiunque: 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni 18; 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni 18, ovvero altrimenti ne trae profitto).

Inoltre, chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da 6 a 12 anni e con la multa da € 15.493 a € 154.937 (art. 600 quinquies c.p.).

Quando tali delitti sono commessi in danno di un minore degli anni 18, il colpevole non può invocare a propria scusa l’ignoranza dell’età della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile (art. 602 quater c.p.).

Circa i maggiorenni, si consideri che è punito con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da € 258 a € 10.329 chiunque in qualsiasi modo favorisca o sfrutti la prostituzione altrui (art. 3 n. 8 L. n. 75/1958).

Non integra peraltro il reato di favoreggiamento della prostituzione la condotta del cliente che, dopo la consumazione del rapporto di meretricio, accompagni in auto la donna nel luogo di esercizio della prostituzione (Cass. pen., Sez. III, n. 36392/2011). Con una precisazione: chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.000 a € 30.000 (art. 527 c.p.).

Posto che la violenza sessuale è un reato (non ne trattiamo in questo contributo), soffermiamoci sugli atti sessuali con minorenne, senza corrispettivo in denaro o altra utilità (art. 609 quater c.p.).

Soggiace alla pena della reclusione da 5 a 10 anni chiunque compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto: 1) non ha compiuto gli anni 14; 2) non ha compiuto gli anni 16, quando il colpevole sia l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest’ultimo, una relazione di convivenza.

I medesimi soggetti che, con l’abuso dei poteri connessi alla loro posizione, compiono atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni 16, sono puniti con la reclusione da 3 a 6 anni.

Ma non è punibile il minorenne che compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni 13, se la differenza di età fra i soggetti non è superiore a tre anni.

Infine chiunque, allo scopo di commettere i reati – fra gli altri – di prostituzione minorile, di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, di atti sessuali con minorenne, adesca un minore di anni 16, è punito con la reclusione da 1 a 3 anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l’utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione (art. 609 undecies c.p.).

Quando i delitti di atti sessuali con minorenne e di adescamento di minorenni sono commessi in danno di un minore degli anni 18, il colpevole non può invocare a propria scusa l’ignoranza dell’età della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile (art. 609 sexies c.p.).

Tutto ciò significa, e la conclusione sorprenderà i più, che è consentito compiere atti sessuali con persona che, al momento del fatto, ha compiuto gli anni 14; sempre che: 1) non vi sia un corrispettivo in denaro o altra utilità; 2) non si sia l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o non si abbia, con quest’ultimo, una relazione di convivenza.