di Simone Ferrari
Nell’esprimere la più profonda indignazione per le negligenze dei responsabili, leggo che la Procura di Genova ha aperto un fascicolo per disastro colposo e omicidio colposo aggravato.
Spendiamo di conseguenza qualche parola sul (meno noto) reato di disastro colposo: per inquadrarlo correttamente, occorre focalizzasi su due articoli del codice penale, il 434 e il 449.
Ci troviamo all’interno del Libro II del c.p. (Dei delitti in particolare), Titolo VI (Dei delitti contro l’incolumità pubblica). L’art. 434 è situato nel Capo I (Dei delitti di comune pericolo mediante violenza), mentre l’art. 449 nel Capo III (Dei delitti colposi di comune pericolo).
Ai sensi del primo, rubricato “Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi“, chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, commette un fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione o di una parte di essa ovvero un altro disastro è punito, se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità, con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è della reclusione da tre a dodici anni se il crollo o il disastro avviene.
D’altro canto, l’art. 449 c.p. (“Delitti colposi di danno“) dispone che chiunque cagiona per colpa un incendio o un altro disastro preveduto dal Capo I di questo Titolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è raddoppiata se si tratta di disastro ferroviario o di naufragio o di sommersione di una nave adibita a trasporto di persone o di caduta di un aeromobile adibito a trasporto di persone.
Ricordiamo che il delitto è colposo, o contro l’intenzione, quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art. 43 c.p.).
Come chiarito dalla Cassazione, il reato di crollo colposo di costruzione, previsto dagli artt. 434 e 449 c.p., richiede che si verifichi un avvenimento grave e complesso con conseguente pericolo per la vita o l’incolumità di una serie di persone non determinate (anche se appartenenti a categorie predeterminate di soggetti) consistente nell’esistenza di un giudizio di probabilità di tali eventi da accertarsi con valutazione ex ante che prescinde dal verificarsi dei medesimi (Cass. pen., Sez. IV, n. 6965/2012: nella specie, si trattava del crollo di un ponte stradale in Pordenone avvenuto nel corso del collaudo della struttura durante la prova di carico mentre sulla medesima si trovavano tre autocarri carichi e uno dei conducenti dei mezzi). Parimenti, integra il delitto di cui all’art. 449 c.p., in relazione all’art. 434 c.p., il crollo di un ponte, sul quale transitavano autoveicoli di ogni tipo, ancorché non si sia verificato alcun danno alla vita o all’integrità fisica degli automobilisti (Cass. pen., Sez. IV, n. 1252/2009: fatto avvenuto in Messina).
Più in generale, ai fini della configurabilità del delitto di disastro colposo, previsto dall’art. 449 c.p., è necessario che si verifichi un accadimento macroscopico, dirompente e quindi caratterizzato per il fatto di recare con sé una rilevante possibilità di danno alla vita o all’incolumità di un numero collettivamente non individuabile di persone, anche se appartenenti a categorie diverse, in un modo non precisamente definibile o calcolabile e, altresì, che l’eccezionalità della dimensione dell’evento desti un senso di allarme per l’effettiva capacità diffusiva del nocumento (Cass. pen., Sez. IV, n. 45836/2017: in applicazione del principio, la Corte Suprema ha ritenuto immune da vizi la sentenza che aveva accertato il disastro colposo in un caso di rilascio di un ingente quantitativo di prodotti petroliferi e di scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, poi confluiti in un fiume e, quindi, in mare, con gravi danni alla fauna ittica, alle comunità ornitiche del fiume e alla vegetazione spondale).
Circa la prescrizione, l’art. 157 c.p. stabilisce che i termini sono raddoppiati, fra gli altri, per il delitto in esame: salvo sospensioni e/o interruzioni del corso della prescrizione, il tempo necessario a prescrivere è di 12 anni, con decorrenza del termine dal 14 agosto 2018 (giorno della consumazione).