di Salvatore Micalizzi e Simone Ferrari

Il 3 dicembre 2018 è stata pubblicata in G.U. la Legge di conversione del c.d. decreto sicurezza. Si tratta della L. 1 dicembre 2018, n. 132, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia, fra le altre, di sicurezza pubblica.

Tra le novità di interesse penalistico, vi è il ripensamento dell’art. 633 c.p., dedicato all’invasione di terreni o edifici.

In particolare, chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Si applica, peraltro, la pena della reclusione da due a quattro anni e della multa da euro 206 a euro 2.064 e si procede d’ufficio se il fatto è commesso da più di cinque persone o se il fatto è commesso da persona palesemente armata.

Infine, se il fatto è commesso da due o più persone, la pena per i promotori o gli organizzatori è aumentata.

Pertanto, se ad esempio due persone invadono arbitrariamente un edificio pubblico, al fine di occuparlo, e una delle due è palesemente armata mentre l’altra ha organizzato l’invasione, rischiano entrambe una condanna alla reclusione da due a quattro anni e alla multa da euro 206 a euro 2.064. Per l’organizzatore la pena sarà ulteriormente aumentata fino ad un terzo.

Il testo dell’art. 633 c.p. precedentemente in vigore, meno aspro, era invece il seguente: “Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Le pene si applicano congiuntamente, e si procede d’ufficio, se il fatto è commesso da più di cinque persone, di cui una almeno palesemente armata, ovvero da più di dieci persone, anche senza armi”.

Dal punto di vista processuale, è stato aggiornato il richiamo all’art. 633 co. 2 c.p. anche nell’art. 266 lettera f-ter) c.p.p., in tema di reati in relazione ai quali possono essere disposte le intercettazioni. Ancora, è stato aggiunto all’art. 284 c.p.p. il comma 1-ter, volto ad escludere l’eseguibilità della misura cautelare degli arresti domiciliari presso un immobile abusivamente occupato.

In giurisprudenza, prima del “decreto sicurezza”, si era ritenuto che integra il reato in parola soltanto la turbativa del possesso che realizzi un apprezzabile depauperamento delle facoltà di godimento del terreno o dell’edificio da parte del titolare dello ius excludendi, secondo quella che è la destinazione economico-sociale del bene o quella specifica ad essa impressa dal dominus (Cass. pen., Sez. II, n. 25438/2017). D’altro canto, il dolo specifico, oltre a richiedere la finalità di occupare l’immobile o di trarne altrimenti profitto, presuppone la consapevolezza in capo all’agente dell’altruità del bene, influente sulla coscienza dell’illegittimità della condotta (Cass. pen., Sez. II, n. 29710/2017).

Per un caso di invasione arbitraria, in concorso con più di dieci persone, di un capannone industriale al fine di tenervi una manifestazione musicale di genere rave, v. Cass. pen., Sez. II, n. 43120/2016.