di Pasqualino Marsico

Da qualche ora il Senato della Repubblica ha approvato il testo, già vidimato dalla Camera dei Deputati, della “nuova” legittima difesa e quindi, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, questa riforma diventerà legge.

L’articolo 52 del codice penale italiano stabiliva che “non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa”. Nel 2006, alla norma era stato aggiunto un secondo comma riguardante i casi di arma legittimamente detenuta nel corso di una violazione di domicilio o di altra proprietà (luoghi dove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale) e prevedeva, anche qui, un rapporto di attualità, necessità e proporzione. Per essere applicata tale ipotesi, la legittima difesa doveva essere “necessaria” e “proporzionata all’offesa”, altrimenti vi era la possibilità di incorrere nell’ipotesi di cui all’articolo 55 (cioè l’eccesso colposo) o addirittura di rispondere dolosamente della fattispecie di reato commessa.

Da quanto si carpisce dal nuovo dettato legislativo, sono nove gli articoli i quali, oltre ad apportare modifiche in materia di legittima difesa domiciliare e di eccesso colposo, intervengono su alcuni reati contro il patrimonio e sul delitto di violazione di domicilio.

La novità principale prevede che nei casi di legittima difesa domiciliare la stessa sarà sempre presunta e perciò sarà sempre ritenuto sussistente il rapporto di proporzionalità fra la difesa e l’offesa. Questa innovazione – assurda per buona parte dei giuristi – potrebbe modificare completamente la direzione giurisprudenziale sull’utilizzo della scriminante che, da oggi, appare di più semplice impiego. La normativa previgente, come detto, richiedeva parametri molto rigorosi sull’attualità dell’offesa e sull’esistenza della proporzionalità fra offesa e difesa. La riforma modifica il comma 2 dell’articolo 52 del codice penale, in base al quale è possibile utilizzare “un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo” per la difesa legittima della “propria o altrui incolumità” o dei “beni propri o altrui”.

Viene, inoltre, introdotta un’ulteriore presunzione all’interno dello stesso articolo 52, in base alla quale sarebbe sempre da considerarsi in stato di legittima difesa colui che, legittimamente presente all’interno del proprio o dell’altrui domicilio (quale luogo ove venga esercitata attività commerciale, imprenditoriale o professionale), agisca al fine di respingere l’intrusione posta in essere dal malintenzionato di turno con violenza o minaccia.

La riforma interviene, inoltre, sull’articolo 55 del codice penale relativamente all’eccesso colposo. In particolare viene esclusa, nelle varie ipotesi di legittima difesa domiciliare, la punibilità di chi, trovandosi in condizione di minorata difesa o in stato di grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo, commette il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità.

Viene modificato anche l’articolo 624 bis del codice penale, prevedendo che nei casi di condanna per furto in appartamento e scippo, la sospensione condizionale della pena sia subordinata al pagamento integrale dell’importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa.

Vengono inasprite le sanzioni per una serie di reati contro il patrimonio come il furto in abitazione, lo scippo o la rapina nelle ipotesi aggravate e pluriaggravate.

Ulteriore modifica si evidenzia nel caso di violazione di domicilio ex articolo 614 del codice penale, che si considera aggravato quando è commesso con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato.

Cambia qualcosa in sede civile: nei casi di assoluzione in relazione all’eccesso colposo, non vi è l’obbligo di risarcire il danno causato dal fatto.

Novità anche in tema di gratuito patrocinio, che viene esteso a favore della persona nei cui confronti sia stata disposta l’archiviazione, il proscioglimento o il non luogo a procedere per fatti commessi in condizioni di legittima difesa o di eccesso colposo. Lo Stato, tuttavia, potrà rifarsi delle spese anticipate se, una volta riaperte le indagini, la persona sia poi condannata in via definitiva.