di Simone Ferrari
La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del decreto legislativo 10 aprile 2018, n. 36, recante «Disposizioni di modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati in attuazione della delega di cui all’articolo 1, commi 16, lettere a) e b), e 17, della legge 23 giugno 2017, n. 103», sollevata, in riferimento all’art. 76 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la procedibilità a querela anche per i delitti previsti dall’art. 590 bis, primo comma, del codice penale, dal Tribunale ordinario di La Spezia, sezione penale.
Segnaliamo che il Tribunale di La Spezia, in data 8 ottobre 2018, ha sollevato una questione di legittimità costituzionale laddove non è prevista la procedibilità a querela per il delitto dell’art. 590 bis co. 1 c.p.
Ciò perché il delitto di lesioni personali stradali gravi o gravissime, se commesso da persona che non si trova sotto l’effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti, non costituisce fonte del particolare allarme sociale correlato invece alla commissione del reato da parte di chi si trova sotto l’effetto di tali sostanze.
La Corte costituzionale esaminerà la questione il 25 settembre 2019.
Trib. La Spezia 8-10-18