La pronunzia di interesse (Cass. pen., Sez. II, 30 dicembre 2020, Antinori ed altro), al di là della notorietà del “principale” imputato (il controverso, avendo riguardo alle sue posizioni su fecondazione in vitro e clonazione umana, Severino Antinori), consegna all’interprete di estrazione squisitamente sostanzialpenalistica copiosa messe di riflessione su profili dogmatici, solo all’apparenza di consolidata accettazione per la comunità scientifica di riferimento (su tutto, la “ri-definizione” del concetto di res ai fini del configurarsi del delitto di rapina).
Nondimeno, quantunque … in sedicesimo (finanche se tale enunciato dovrebbe adattarsi all’evolversi del decisum giacché ben due terzi della parte motiva di tale “arresto” giurisprudenziale è votato alla risoluzione di profili a specifico contenuto processuale), la decisione ad oggetto, stimolata da due specifici motivi di ricorso presentati dalla difesa del professore Antinori avverso sentenza di condanna, di parziale riforma della decisione di primo grado, emessa dalla corte di appello di Milano, dedica spazio a momenti di non breve significato finanche giusta il coté processualpenalistico. Vediamone, allora, i tratti distintivi onde, poi, se del caso, formulare personali “notule” esplicative al riguardo.
Con un primo motivo di ricorso si lamentava l’erronea applicazione della legge processuale penale Con un secondo motivo di ricorso, articolato in più “punti”, ci si doleva, invece, della manifesta illogicità della motivazione in ordine al giudizio di attendibilità di cui all’io narrante [trattasi di un motivo di ricorso usuale laddove si voglia contestare, dinnanzi alla suprema Corte di legittimità, la “inconsistenza” dell’apparato motivazionale di cui alle sentenze pronunciate dai giudici di merito – motivo, fra l’altro, normativamente declinato ex art. 606, comma 1, lett. f), c.p.p., come da ultimo modificato con l. 20 febbraio 2006, n. 46, cosiddetta “legge Pecorella”]. Nello specifico, la difesa Antinori censurava, in primis, la ritenuta attendibilità soggettiva della dichiarante, tale assertivamente considerata nonostante nelle sentenze dei giudici “territoriali” si desse atto dei trascorsi di mendacio della medesima, e, in secundis, la valenza corroborativa riconosciuta agli evidenziati riscontri ab extrinseco della avanzata dichiarazione etero-accusatoria ovverosia la perizia grafologica volta ad acclarare la riconducibilità alla dichiarante delle sigle apposte sui moduli del consenso informato nonché le conclusioni medico-legali, esito di apposito accertamento peritale, in merito ad ipotetiche ecchimosi sul corpo della Messouak: elementi che, lungi dall’assumere valenza di conferma ab extrinseco, si rivelavano invece, a dire del collegio difensivo, frutto di palesi violazioni delle più elementari regole della scienza/tecnica di settore. Da ultimo, si dubitava del valore probatorio riconosciuto alle dichiarazioni rese da ulteriori tre testi le quali, sempre avendo riguardo alla conferma di quanto proferito dalla “delatrice”, si mostravano, a differenza di quanto sottoscritto dal giudice di seconde cure, contraddittorie e non autonome tra di loro il che, ça va sans dire, avrebbe vieppiù avvalorato la fragilità del percorso giustificativo a monte della intervenuta condanna, nei gradi precedenti di giudizio, di Severino Antinori. Verifichiamo, ora, le risposte fornite dall’organo di nomofilachia, ambedue orientate per il rigetto del ricorso, nell’un caso giacché manifestamente infondato nell’altro “solo”, si fa per dire, infondato. Muoviamo da questo secondo diniego non fosse altro perché (ma non solo …, e soprattutto, per questo come, a breve, avremo modo di notare), come di già evidenziato, trattasi di doglianza abituale nel “corredo” di motivi proponibili in sede di vaglio di legittimità sul provvedimento sub judice. La Corte di cassazione, e non poteva che essere così una volta verificate le risultanze fattuali di cui ai gradi precedenti di giudizio, riconosce le incertezze (rectius, le falsità) che “attraversano” l’ordito testimoniale della Messouak ma, al contempo, assume che il giudice di secondo grado ne abbia fornito adeguata ragione in sede motiva (su tutto, facendosi riguardo alla necessità di proteggere se stessa oltre che a remore di carattere religioso/familistico che l’avrebbero indotta a rendere mendacio, pur tuttavia corretto alla luce di dichiarazioni successive). Tanto più venendo confortati in detto modus procedendi dall’ormai sedimentato principio della valutazione frazionata del sapere dichiarativo (“plastica” resa, nel giudizio penale, del noto brocardo utile per inutile non vitiatur) giusta cui “la frazionabilità della valutazione del narrato è legittima sempre che non sussista un’interferenza fattuale e logica tra la parte di esso ritenuta inattendibile e le rimanenti parti e che l’inattendibilità non sia talmente macroscopica, per accertato contrasto con altre sicure risultanze di prova, da compromettere la stessa credibilità del dichiarante”. E sul punto nulla, a dire dell’organo di legittimità, poteva “rimproverarsi” alla corte di appello di Milano. Nulla quaestio, inoltre, avendo riguardo alla solidità dei cosiddetti riscontri alle dichiarazioni accusatrici della Messouak, fra l’altro ricondotti, dal giudice di Cassazione, in un contesto asseverativo di quella narrazione ben più ampio di quello, limitato alla “potenzialità corroboratrice” della perizia grafologica e degli accertamenti medico-clinici, denunziato dai ricorrenti. A tale proposito la “terza istanza”, anche qui sottoscrivendo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, allerta sul fatto che, pur dovendosi rigorosamente sindacare l’attendibilità di quanto promana da una persona offesa (non certo assimilabile, stante il suo fondato “interesse” all’esito del giudizio, a quanto ad origine in un testimone comune mero astante al fatto), ciò non esige che di necessità si individuino riscontri come, a contrario, viene ad imporsi, onde rendere “vestita” la chiamata in correità, a fronte di dichiarazioni etero-accusatorie ad origine in co-imputati, in imputati di reato connesso o, last but not least (giacché questa rappresenta la “veste” processuale alternativa eventualmente assegnabile alla dichiarante), in imputati di reato collegato (cfr. art. 192, commi 3 e 4, c.p.p.). Di tal che, con riguardo alle enunciazioni dell’offeso, sufficit “un vaglio rinforzato dell’attendibilità del testimone portatore di un astratto interesse a rilasciare dichiarazioni eteroaccusatorie e non certo quello di negare l’autonomo valore probatorio delle stesse. In tal senso, qualora possa risultare opportuna l’acquisizione di positive conferme esterne a tali dichiarazioni, queste possono consistere in qualsiasi elemento di fatto idoneo ad escludere l’intento della persona offesa, ma non devono certo risolversi necessariamente in autonome prove del fatto imputato, né devono assistere ogni segmento della narrazione della stessa, posto che la loro funzione è sostanzialmente quella di asseverare esclusivamente ed in via generale la sua cedibilità soggettiva”. Bréf: al di là di talune evidenti aporie della ricostruzione proposta (se un quid dimostrativo è prova autonoma di responsabilità per l’estraneità ai fatti ad addebito non può certo qualificarsi come riscontro, ad esempio), il messaggio è chiaro: alla luce di propalazioni erga alios relatae della persona offesa il vaglio rinforzato (simbolicamente “denotato” ma non precettivamente “connotato” dal richiamo giurisprudenziale operato) viene a stemperarsi nel “rassicurante abbraccio” del libero convincimento del giudice. Qui, altrimenti detto, la “criteriologia” a riscontri opera a condizione che l’organo di jus dicere decida di affidarvisi: basta, per giustificarne l’innesto, che si dia poi conto, in motivazione, “dei risultati acquisiti e dei criteri adottati” (art. 192, comma 1, c.p.p.). E ciò, secondo quanto avvertito dal giudice di Cassazione, ha fatto la corte di appello di Milano. Se, poi, a ciò si aggiunge che “la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità”, salvo che vengano ad evidenziarsi manifeste contraddizioni, congetture o generalizzazioni nell’apparato “giustificativo” di cui al provvedimento impugnato, è consequenziale che le doglianze inerenti alla perizia grafologica oltre che agli accertamenti medico-legali risultino, per avvalersi del linguaggio della Corte di cassazione, “depotenziate”, a bene vedere risultando marginalizzate, al di fuori dell’edulcorato lessicale, dal contesto di interesse. L’esito della prima riconduzione delle sigle apposte sul modulo per il consenso informato a persona diversa da Hanae Messouak, nonostante non si fosse proceduto a comparazione con saggio grafico attribuibile incontestabilmente a quest’ultima (pur se il perito ne aveva reclamato l’“opportunità”), è convalidato stante il fatto che, giustappunto, trattandosi di sigle, e non di firma per esteso, si mostrava meno immediato ricondurre quell’apposizione, con certezza, a persona determinata (questo, a bene vedere, il risultato conclamato di cui a perizia); quanto al secondo, ci si limita a sottoscrivere la compatibilità delle segnalate ecchimosi con la ricostruzione della dinamica violenta dell’accadimento (la ragazza sarebbe stata costretta a determinarsi all’espianto di ovociti al fine dell’impianto di embrioni in pazienti sterili) come narrato dalla denunciante. Un quadro opaco, in tutta franchezza, ma che assume pregnanza se convogliato in quell’accertamento “olistico” del sapere dichiarativo del teste/persona offesa a cui, supra, si è fatto riguardo. Né, in un tale contesto, è dato lamentarsi della “cattiva” valutazione del sapere testimoniale dei tre ulteriori dichiaranti che, invece, il polo difensivo adduce a fondamento di specifica articolazione del secondo motivo di ricorso. Qui la Cassazione ha “buon gioco” a contestare al ricorrente che non si è trattato di un travisamento del fatto [vizio, ora, denunziabile innanzi al giudice di legittimità giusta le addende interpolate alla lettera e) dell’art. 606, comma 1, c.p.p. a fronte della legge di riforma del 2006] ma che quest’ultimo, così motivandosi, ha richiesto una “nuova” valutazione delle risultanze acquisite in temporibus, possibilità preclusa alla Corte di cassazione dacché involge “apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento”. E finanche qualora rapportata a tale scenario la motivazione del giudice territoriale, come ulteriormente si “affanna” a dimostrare l’organo di legittimità, emerge inappuntabile. Rebus sic stantibus dovrebbe apparire, ora, di maggiore immediatezza la ragione per cui si è ritenuto di “invertire”, al di là di suggestioni di facile presa, l’ordine espositivo dei motivi posti alla base del ricorso Antinori: quanto summenzionato regge nella misura in cui si conferisca ruolo testimoniale ex art. 194 e ss. c.p.p., e non di persona imputata in procedimento collegato ex art. 371, comma 2, lett. b) c.p.p. (da sentirsi, invero, giusta le “metodiche” di cui all’art. 210 c.p.p.), a narranti in situazioni assimilabili a quella di Hanae Massouak nella vicenda di specie. La risposta fornita dal giudice di Cassazione, stante la quale viene a ritenersi manifestamente infondato il motivo di ricorso addotto, appare già prima facie inequivoca: accingiamoci, ora e nondimeno, a considerarne i “perché”, laonde per cui. L’organo di legittimità esordisce richiamando un autorevole precedente – sempre della Corte di cassazione ma, questa volta, a Sezioni Unite – giusta il quale si sarebbe provveduto a declinare un vero e proprio “statuto del dichiarante”: in prima istanza, ci si è quindi motivati a puntualizzare “cosa debba intendersi per imputato di reato connesso o collegato a quello per il quale si procede, in riferimento alla posizione del testimone che, proprio in virtù delle dichiarazioni rese, abbia determinato l’insorgenza, nei suoi confronti, di elementi indizianti del reato di false informazioni al pubblico ministero, o di favoreggiamento o di calunnia: vale a dire, di reati che trovano fondamento proprio nel tessuto dichiarativo della persona che deve assumere la veste di testimone nel procedimento cui quelle dichiarazioni pertengono sul piano probatorio, o al quale, comunque, appaiono probatoriamente collegate”. Al di là del non sempre sorvegliato (tanto più giacché per “iniziati”) linguaggio “curiale” qui la domanda sorge spontanea: il dichiarante erga alios risulta incompatibile con la servitus justitiae testimoniale (dovendo quindi essere ascoltato sub specie di “duecentodiecista” e non come testimone ordinario), indipendentemente dal fatto che le sue propalazioni, a bene vedere, configurino il realizzarsi di una determinata fattispecie criminosa (usualmente ma non esclusivamente il reato di calunnia – cfr. art. 368 c.p.), oppure no? Rebus sic stantibus, “compulsando” ulteriori precedenti giurisprudenziali, la risposta è obbligata: atteso che le norme di cui al combinato disposto degli artt. 63 (“Dichiarazioni indizianti”) e 197 (“Incompatibilità con l’ufficio di testimone”) del codice di rito penale “cospirano” a tutelare avverso l’autoincriminazione nella vicenda di nostro interesse quel “bastione garantistico” non è destinato ad operare. Altrimenti detto: l’io narrante che, per il filtro delle sue esternazioni, corra il rischio di autoincriminarsi merita di essere protetto (non fosse altro perché, ex art. 63 c.p.p., nell’evenienza “fisiologica” l’esame deve essere interrotto non appena emergano indizi di responsabilità a suo carico mentre nell’evenienza “patologica” – l’autorità giudiziaria e/o la polizia giudiziaria hanno qui “giocato sporco” ben sapendo ab initio che quella persona doveva essere sentita in qualità di indagato/imputato – le dichiarazioni rese non potranno essere utilizzate né contra se né, soprattutto, avverso eventuali terzi coinvolti, a vario titolo, nella vicenda oggetto di accertamento laddove, invece, allorquando quanto proferito realizzi una figura criminosa (volgendosi, dunque, al futuro e non al passato …) nulla osta ad essere sentito testis veste indutus. Da ciò due corollari. 1) Non si può divenire incompatibili proprio a causa della funzione (testimoniale) che si è chiamati ad esercitare; il parlante che viene chiamato a rispondere di quanto commesso con le proprie parole (“performativamente”, verrebbe da dire), laonde per cui, non rientra in alcuno dei momenti preclusivi di cui all’art. 197 c.p.p.: non servono né motivazioni rafforzate né riscontri ab extrinseco tutto “annacquandosi”, pertanto, nel tradizionale vaglio di credibilità/attendibilità del dichiarante e della dichiarazione (proprio ciò che è avvenuto, nel caso di specie, con riguardo alla Messouak); 2) vanno tenuti distinti, concettualmente prima ancora che logicamente, i profili della valutazione della testimonianza ai fini della decisione del processo in cui è stata resa e l’esercizio dell’azione penale nei riguardi di chi, eventualmente, abbia deposto il falso (una volta di più, proprio ciò che è accaduto nella querelle Antinori-Messouak la quale ultima, pur ritenuta degna di fede nel giudizio di specie, è stata poi, e ciononostante, “incriminata” a fronte di perpetrate false dichiarazioni al pubblico ministero nonché di propalazioni calunniose ad oggetto il professore Antinori). Venendone, ad epilogo, la piena legittimità dell’assunzione del sapere dichiarativo della persona offesa danneggiata dal reato, poi costituitasi parte civile, in qualità di teste comune. C’è però un “ma”, pur tuttavia, ed è la stessa parte motiva del decisum oggetto di interesse a riconoscerlo ad esordio del punto 2 del Considerato in diritto. Il leading case Lo Presti, del 2015 (Cass. pen., Sez. unite, 26 marzo 2015, Lo Presti ed altro) si occupava infatti di un profilo diverso da quello oggetto del contendere [nello specifico, “se la mancata applicazione – in sede di esame dibattimentale di un imputato di reato connesso o collegato a quello per cui si procede – delle disposizioni di cui all’art. 210 c.p.p. relativamente alle dichiarazioni testimoniali rese da chi avrebbe dovuto essere sentito come teste assistito, perché imputato in un procedimento connesso o di un reato collegato, determina inutilizzabilità, nullità a regime intermedio o altra patologia della dichiarazione testimoniale” al quesito “puntutamente” rispondendosi che a) “[i]n sede di esame dibattimentale ai sensi dell’art. 210, comma 6, c.p.p., di imputato di reato connesso ex art. 12, comma 1, lett. c), c.p.p., o collegato ex art. 371, comma 2, lett. b), c.p.p., l’avvertimento di cui all’art. 64, comma 3, lett. c) deve essere dato non solo se il soggetto non ha «reso in precedenza dichiarazioni concernenti la responsabilità dell’imputato» (come testualmente prevede il comma 6 dell’art. 210), ma anche se egli abbia già deposto erga alios senza aver ricevuto tale avvertimento”; b) “[i]n sede di esame dibattimentale ai sensi dell’art. 210, comma 6, c.p.p., di un imputato di reato connesso ex art. 12, comma 1, lett. c), o collegato ex art. 371, comma 2, lett. b), c.p.p., a quello per cui si procede, il mancato avvertimento di cui all’art. 64, comma 3, lett. c), c.p.p., determina la inutilizzabilità della deposizione testimoniale”]; ben altro (quasi ad opposto, oseremmo dire …), al di là del fatto che sia consentito o meno ragionare in termini di “statuto del dichiarante”, rispetto a quanto tratteggiato nella pronunzia Antinori di tal che potendosi giungere a qualificare ciò che è stato elevato a fondamento dell’apparato motivazionale di quest’ultima alla stregua di veri e propri obiter dicta con ciò avendosi invero riguardo a questioni (e/o finanche alle loro giustificazioni) affrontate solo in via incidentale e che, in senso tecnico, non formano il giudicato (e che, sia detto per inciso, possono risultare fuorvianti, laddove inserite nelle Massime ufficiali, per la successiva elaborazione giurisprudenziale). Residua allora l’“incomodo” di esplorare se sussistevano ricostruzioni alternative dell’iter logico che ha condotto a tale esito processuale, esito che, ci preme rimarcarlo con la dovuta chiarezza, ci trova sostanzialmente concordi. Potrebbe soccorrere, a tale proposito, quanto ad oggetto di riflessione giurisprudenziale in tema di reati cosiddetti reciproci ovvero quegli illeciti penali il cui manifestarsi esige “sincronicità” di posizioni processuali (contemporaneamente indagato/imputato e persona offesa) in capo ai singoli partecipanti (tanto per esemplificare, ne sono paradigmatica espressione le fattispecie di duello, “cavallerescamente” regolate, fino al 1999, dagli artt. da 394 a 401 del codice penale oltre che, nella “volgare brutalità” dell’oggi, il delitto di rissa come normato ex art. 588 c.p.). Ebbene, nonostante con l. 1° marzo 2001, n. 63, anche i reati “commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre” vengano ad essere sussunti nella macro-classe nozionale dei “procedimenti collegati”, in subiecta materia la confusione ha regnato per molto sovrana laddove si appunti l’obiettivo sulle forme (esame delle parti o testimonianza) giusta cui detto sapere dichiarativo potesse essere riversato in giudizio. Stante il presupposto, di “buon senso” prima ancora che logico, che “agli effetti processuali e penali, la figura di chi rende dichiarazioni all’autorità giudiziaria non può essere scissa, nel senso che il soggetto possa essere considerato testimone in relazione a talune dichiarazioni e coimputato o imputato in procedimento connesso in relazione ad altre dichiarazioni”, ad un primo indirizzo che riteneva assorbente la qualifica di imputato (ed equiparati) di tal che la necessità di sentire costui nel rispetto di quanto dettato dall’art. 210 c.p.p. se ne frapponeva, infatti, un altro, maggioritario, a cui dire, “quando in capo al soggetto che debba rendere dichiarazioni in qualità di persona offesa, tale condizione concorra con quella di imputato dello stesso reato o di reato connesso o collegato, la qualità di testimone è destinata a prevalere per la sua maggiore pregnanza, sicché il soggetto deve essere esaminato in tale veste, con l’obbligo di rispondere secondo verità alle domande che gli sono rivolte”. Il contrasto si è quindi “eternato” fino all’ennesimo intervento ex auctoritate, a Sezioni Unite, della Corte di cassazione (Cass. pen., Sez. unite, 17 dicembre 2009, De Simone ed altro), giusta il quale, “poiché nei reati in danno reciproco l’imputato dell’uno è di regola persona offesa dell’altro, non ha più alcuna base normativa l’affermazione che, ciò nonostante, la veste di persona offesa possa o debba prevalere”, è dato epilogare che “non può assumere l’ufficio di testimone, senza il previo avviso di cui all’art. 64, comma 3, lett. c), e senza il rispetto delle norme che regolano l’assunzione delle dichiarazioni del “teste assistito”, il soggetto che cumuli in sé la qualità di persona offesa dal reato e di indagato in atto o imputato nei cui confronti non sia stata emessa sentenza irrevocabile, in un procedimento connesso ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. c), o relativo ad un reato collegato a norma dell’art. 371, comma 2, lett. b)”. Ma, attenzione, ciò accade proprio in quanto, nelle evenienze de quibus, è immediato riscontrare una contemporaneità di posizioni processuali (“vittime” e “carnefici” au pair, verrebbe da dire …) in capo a potenziali singoli dichiaranti il che, di certo, non opera in merito alla tranche de vie di cui alla sentenza Antinori (il professore e la sua giovane assistita, invero, non possono qualificarsi attinti da “reciprocità criminosa” mancando, nel caso di specie, quella “sincronicità” a cui supra si è fatto riguardo). Non per nulla, tra le sparute decisioni che contestano il principio di diritto di cui alla Cassazione De Simone va annoverato un manipolo significativo di “arresti” giurisprudenziali che si orientano per l’audizione sub specie testimoniale ex artt. 194 ss. c.p.p. dell’io narrante che sia stato denunziato per calunnia dal destinatario delle indirizzate accuse (ed importa tampoco, ci sembrerebbe di potere tranquillamente asserire, che, in quei frangenti, la formulata accusa rinvii ad una violenza sessuale laddove, nella vicenda di nostro interesse, il professore Antinori era stato ritenuto autore di una rapina). In breve e ricapitolando. Un semplice ragionamento a contrario avrebbe, con buona plausibilità, semplificato il percorso motivazionale alla base del decisum: quando la dichiarazione resa abbia determinato l’insorgenza, nei confronti del propalante, di elementi indizianti del reato di false informazioni al pubblico ministero, di favoreggiamento, di calunnia, et similia, vale a dire di reati che trovano fondamento proprio nel tessuto dichiarativo della persona che deve assumere la veste di testimone nel procedimento cui quelle dichiarazioni pertengono sul piano probatorio o al quale, nondimeno, appaiono probatoriamente collegate proprio giacché si tratta di reati “non reciproci”, né si ha collegamento ex art. 371 c.p.p. né, di riflesso, il sapere dell’esternatore deve essere appreso con modalità diverse da quelle “tematizzate” per il teste comune. Al postutto, e forse, si è trattato di un non a sufficienza meditato modus procedendi: il che, comunque sia, non inficia la solidità, ergo, la condivisibilità, dell’approdo raggiunto.