di Simone Ferrari
L’art. 187 Codice della Strada punisce la guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti.
In particolare, chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l’ammenda da € 1.500 ad € 6.000 e l’arresto da 6 mesi ad 1 anno. All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 1 a 2 anni.
Orbene, ai sensi del comma 8 bis del medesimo articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente.
Con la sentenza il giudice incarica l’ufficio locale di esecuzione penale di verificare l’effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità.
Il lavoro ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria, ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità.
In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato (la decisione è ricorribile in cassazione).
In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice, tenuto conto dei motivi, dell’entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della confisca.
Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta.