di Pasqualino Marsico
Accade spesso di sentir parlare dei c.d. crimini dei colletti bianchi o white collar crimes, ma pare evidente che quando ci si chiede con precisione di cosa si tratta la risposta è incerta o molto approssimativa.
Il termine white collar crimes ha origine negli Stati Uniti d’America nei primi anni del ‘900 e la sua paternità è da attribuire al sociologo Edwin H. Sutherland, il quale definiva questo tipo di crimine come non caratterizzato da una violenza esplicita, ma commesso da un soggetto rispettabile, di elevata condizione sociale e soprattutto commesso in occasione della sua attività lavorativa.
Appare necessario, tuttavia, sottolineare e aggiungere che il movente principale di questi tipi di delitti è direttamente collegato all’arricchimento ed è perciò caratterizzato da condotte non violente, realizzate nell’ambito di un’attività lavorativa individuale od organizzata e dirette ad un ingiusto arricchimento.
L’impianto penalistico italiano, in relazione a tali fattispecie, fa riferimento al c.d. “diritto penale dell’impresa” o “diritto penale dell’economia”, normativamente individuabile nel Codice Penale, nel Codice Civile e nei Testi Unici Bancario e Finanziario, nella legge Fallimentare e in altre leggi speciali e provvedimenti ad hoc. Ci si riferisce, dunque, ad un ramo del diritto estremamente asistematico e di non semplice studio che, inevitabilmente, crea tensione agli addetti ai lavori e difficoltà ai comuni cittadini.
Il punto di partenza di questa breve disamina si fonda, ovviamente, sul principio costituzionale secondo il quale la responsabilità penale è personale, motivo per cui bisogna comprendere a fondo il concetto di diritto penale dell’impresa o diritto penale dell’economia. Superato quindi l’imprescindibile dettato dell’art. 27 Cost., specialmente nel concetto rieducativo della pena, si può affermare che la persona fisica risponderà sempre dei fatti penalmente rilevanti commessi e la persona giuridica rappresentata, non essendo imputabile, risponderà al massimo del carico economico sotto il profilo meramente patrimoniale.
Dal punto di vista oggettivo, tutte le fattispecie saranno contornate dall’elemento dell’ingiusto arricchimento o della diminuzione del patrimonio altrui. Si potranno includere in questo settore, perciò, tutti i reati di corruzione (artt. 318-322 bis c.p.), induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.), traffico di influenze illecite (art. 343 bis c.p.), frodi in erogazioni pubbliche (artt. 316 bis e 316 ter c.p.), turbative d’asta (artt. 353 e 353 bis c.p.), astensione dagli incanti (art. 354 c.p.), le frodi e gli inadempimenti nelle pubbliche forniture (artt. 356 e 355 c.p.), le truffe (artt. 640 e 642 c.p.), il falso in bilancio (artt. 2621 e 2622 c.c.), oltre che tutti gli altri reati che possono essere commessi dagli amministratori o da soggetti terzi in concorso con questi, quali l’impedito controllo (art. 2625 c.c.), l’indebita restituzione di conferimenti o l’illegale ripartizione di utili e riserve (artt. 2626 e 2627 c.c.) o ancora di beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.) e altri. Inoltre, è punita la condotta di ostacolo alle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.), come la Banca d’Italia, la Consob, l’Isvap, la AGCOM, ecc.
Queste condotte rappresentano, dunque, la maggior parte di quelle rientranti nel white collar crime ma difficilmente individuano una vittima fisica, poiché i reati economici sono spesso reati a vittima collettiva e i delitti di corruzione hanno una vittima impersonale, che è la pubblica amministrazione, un gruppo di persone o addirittura lo Stato.
Analizzando la questione partendo da una matrice criminologica, è chiaro che nella quotidianità il “delinquente” in colletto bianco nega con vigore le proprie responsabilità e, inevitabilmente, la riparazione consisterà in azioni come pignoramenti, sequestri e ravvedimenti operosi completamente diversi dal concetto di dialogo e di conciliazione che si può eventualmente manifestare nei casi della rapina, dello stupro, dei maltrattamenti familiari o dello stalking. Inoltre, troppo spesso, anche il sentire generale esalta le capacità del delinquente con il colletto bianco, perché non è visto come un reo ma come un Robin Hood dei giorni nostri che, tuttavia, non ruba ai ricchi per dare ai poveri, ma distrugge patrimoni per donare a se stesso.
Nell’impianto penale italiano, la legge n. 67/2014 ha introdotto la sospensione del procedimento con messa alla prova. Questa possibilità normativa, di estremo interesse, è davvero rilevante posto che il buon esito del lavoro di pubblica utilità estingue il reato. Tale procedura è applicabile anche in alcune ipotesi, non aggravate, di white collar crime, come, per esempio, nel caso di falso in bilancio lieve, abuso d’ufficio senza aggravanti, induzione a promettere utilità, istigazione alla corruzione, traffico di influenze illecite, millantato credito, malversazione, corruzione fra privati e turbativa d’asta. Tuttavia, la predetta legge proietta un’immagine a-tecnica e ingenuamente moralizzatrice della mediazione, che è, nel caso dei colletti bianchi, un accordo sempre e comunque opportunistico e tutt’altro che rieducativo o deterrente.
In verità, tale affermazione potrebbe in qualche modo minare l’efficienza stessa della procedura di sospensione del procedimento con richiesta di messa alla prova, perché potrebbe apparire come una sorta di perdono giudiziale da parte dello Stato che non spiega i suoi effetti “rieducativi” sul reo.
Del resto, sotto il profilo valoriale e costituzionale, il criminale finanziario non è per nulla incline, anche a seguito di condanna, ad iniziare e completare un percorso rieducativo conforme alla ratio basilare dell’art. 27 co. 3 Cost. Infatti, il professionista corruttore e, specularmente, il pubblico ufficiale corrotto tendono ad auto-difendersi ad oltranza e non manifestano nemmeno il minimo segno di pentimento morale e di ravvedimento operoso. In sintesi, il reo da reato economico è un individuo troppo adattato al sistema, completamente inserito in esso al punto di aver perduto qualsiasi senso morale.
L’esperienza dimostra infatti che anche il condannato in colletto bianco manifesta una totale indifferenza rispetto alle vittime, oltre che rispetto alle azioni da lui eseguite, e tale fermezza rende impraticabile una riabilitazione pedagogica vera basata sul predetto art. 27 co. 3 Cost., tanto da poter affermare che il responsabile di reati economici sia vuoto di coscienza. Sarebbe interessante un’analisi di lombrosiana memoria su questi tipi di delinquenti ma sarebbe certamente necessario discutere degli stessi in termini di neuroscienze e soprattutto di psycological profiling.
La produzione scientifica anglofona, in relazione a tali problematiche, risulta estremamente importante ma appare davvero difficile inquadrare, in termini di mediazione penale, un punto di convergenza tra un reo e una persona offesa riconducibile allo Stato. Tale impersonalità vittimologica costituisce e costituirà un peso ed un fardello notevole che rende pressoché non-riparabili i delitti del Diritto Penale Commerciale e quelli contro la PA e la pubblica fede.
L’argomento è estremamente complesso, oltre che di non semplice risoluzione, ma il punto principale da cui partire è quello di comprendere il concetto base, studiarlo e cercare di conciliare la realtà con i futuri provvedimenti legislativi in materia.