Al tramonto del 2025 i due rami del Parlamento, senza neppure un voto contrario od una astensione, hanno approvato la l. 2 dicembre 2025, n. 181, recante “Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime”. Non è questa la sede per descrivere i contenuti precettivi del “nuovo” reato, come normato ex art. 577 bis, comma 1, c.p. (giustappunto il femminicidio), – dalla macro-rappresentazione che consegue, nondimeno, è dato già prima facie evincere come esso, potendo manifestarsi in ben nove forme diverse, di necessità determinerà un travaglio notevole dal punto di vista dell’accertamento probatorio -; né è Nostro intendimento verificarne la tenuta costituzionale (quantunque, pur anche ad esito di una prima lettura, si appalesino criticità, su tutto dal profilo della tassatività/determinatezza della fattispecie) né elucubrare sugli inevitabili dubbi esegetici che verranno a rappresentarsi (a primo “banco di prova” cfr. G.I.P. Trib. Imperia, ord. 12 gennaio 2026, X, commentata da G.L. Gatta, Femminicidio o omicidio se il marito tenta di uccidere la moglie dopo aver scoperto che si prostituisce? Note a margine del caso di Ventimiglia, in Sist. pen., 16 gennaio 2026); né, da ultimo, discettare sull’evenienza di correttivo, avverso precedenti lassismi sanzionatori, della neo-introdotta fattispecie penale che, draconianamente, si orienta per l’ergastolo una volta mandate ad effetto una delle nove forme di realizzazione dell’illecito di cui supra (a tale riguardo v. il bel contributo di C. Pasini, Il nuovo delitto di femminicidio: alcune riflessioni sulla proposta di legge alla luce di un’indagine empirica sulla recente giurisprudenza della Corte d’Assise di Milano, in Sist. pen., 22 ottobre 2025, benché si adduca a campione rappresentativo in esclusiva una specifica realtà territoriale). Lasciamo ben volentieri il gravoso onere di specie ai colleghi, ed amici, penalisti sostanziali e costituzionalisti (che, tra l’altro, fino ad ora non si sono certo risparmiati al proposito) focalizzandosi invero, stante la lente deformata di chi scrive, sul versante processualpenalistico [a tacer d’altro le norme del codice di rito penale che sono state fatte oggetto di innovazione, o di modifiche, superano di gran lunga quelle di cui al codice penale Rocco del 1930. Modus agendi che sembrerebbe ormai identificare il tratto distintivo del patrio legislatore: su tutto basti riflettere, giusta un profilo meramente contabile, sul fatto che il “famigerato” D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, recante “Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari” – cosiddetta riforma Cartabia, dalle generalità dell’allora facente funzioni di Ministro della giustizia – introduce modifica od abroga ben 180 articoli di cui al corpo del codice di procedura penale (idem dicasi per le norme di attuazione al segnalato codice di rito – qui i nova assommano a 35 – e per il codice penale sostanziale – anch’esso interessato, benché in un numero leggermente inferiore a quest’ultimo, ma assai più contenuto rispetto alle quasi due centinaia di cui    – 29 –, dalle coordinate riformistiche)].

Possiamo allora tracciare assiali ben definite lungo le quali muovere alle necessitate verifiche. La prima attiene all’incentivazione della provvista informativa da riconoscersi alla persona offesa dal reato. In primo luogo viene a soggiungersi una lettera d bis) al testo dell’art. 90 bis c.p.p. (dall’univoca Rubrica “Informazioni alla persona offesa” – ora quell’elefantiaco disposto consta di ben ventidue addendi -) stante il cui tenore “[A]lla persona offesa, sin dal primo contatto con l’autorità procedente, vengono fornite, in una lingua a lei comprensibile, informazioni in merito … al diritto di essere avvisata, quando si procede per taluno dei delitti di cui all’articolo 444, comma 1-quater, della presentazione fuori udienza della richiesta di applicazione della pena di cui all’articolo 444 e della facoltà di presentare memorie e deduzioni in relazione alla richiesta medesima nonché a quella formulata in udienza ai sensi degli articoli 446, comma 2, e 554-ter, comma 2” (su questa presentazione fuori udienza v., nondimeno, a brevissima); laddove non ci si fosse ancora assuefatti alla torrenzialità di cui sopra l’art. 3, comma 1, lett. c) l. 181/2025 insinua un articolo 90 bis.2 (Ulteriori informazioni alla persona offesa) nel contesto del codice di rito penale a cui dire, oltre a quel che precede (il novum, difatti, esordisce con la clausola di salvezza “Fermo quanto previsto dall’articolo 90 bis”), si dovrà rendere edotto l’indicato destinatario – con specifico riguardo ad illeciti penali tassativamente enumerati ovvero gli artt. 575 c.p., nella forma tentata, aggravato a mente degli artt. 576, primo comma, nn. 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, n. 1, e secondo comma, del medesimo codice e 577 bis, nella forma tentata, nonché gli artt. 572, 593-ter, nell’ipotesi aggravata di cui al sesto comma, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, (sia consumati che tentati), oltre che gli artt. 582 e 583-quinquies c.p. nelle ipotesi aggravate ai sensi degli artt. 576, primo comma, nn. 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e 585, quarto comma, del medesimo codice – “sin dal primo contatto con l’autorità procedente, in una lingua a [lui] comprensibile, della facoltà di avanzare richiesta motivata di essere sentita personalmente dal pubblico ministero ai sensi dell’articolo 362, comma 1-ter, nonché della facoltà di indicare un domicilio telematico per le comunicazioni e dell’onere di eleggere domicilio ove intenda essere informata ai sensi degli articoli 299, comma 4-bis, e 444, comma 1-quater” (sugli artt. 299, comma 4 bis e 362 ter c.p.p. anche qui a breve). Come questa “gargantuesca” letter of rights possa venire mandata ad effetto rimane alquanto esoterico: o si addiverrà a predisporre formulari pre-stampati oppure, con cadenza pignola, e litanicamente, si reciteranno le tavole della legge dei cui contenuti, paventiamo, la persona offesa normodotata, e non giurisperita, comprenderà tampoco. A margine la riforma interpola altresì il testo dell’art. 90 ter c.p.p. avuto riguardo alle comunicazioni ad oggetto “i provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva emessi nei confronti dell’imputato in stato di custodia cautelare o del condannato o dell’internato” dandosi altresì notizia “dell’evasione dell’imputato in stato di custodia cautelare o del condannato, nonché della volontaria sottrazione dell’internato all’esecuzione della misura di sicurezza detentiva”. Questo agglomerato di dati, da indirizzarsi sia all’offeso che al suo difensore, ove nominato, beninteso, deve ora sempre essere garantito laddove altresì si proceda per i reati summenzionati [per mero amore della precisione rievochiamone le coordinate normative (in grassetto le interpolazioni come operate dall’art. 3, comma 1, lett. d), nn. 1, 2 e 3 l. ult. cit.): artt. 575 c.p., nella forma tentata, aggravato a mente degli artt. 576, primo comma, nn. 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, n. 1, e secondo comma, del medesimo codice e 577 bis, nella forma tentata, nonché gli artt. 572, 593-ter, nell’ipotesi aggravata di cui al sesto comma, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-terdel codice penale, (sia consumati che tentati), oltre che gli artt. 582 e 583-quinquies c.p. nelle ipotesi aggravate ai sensi degli artt. 576, primo comma, nn. 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e 585, quarto comma, del medesimo codice]. A lucchetto finale il n. 4 della lettera da ultimo evidenziata dispone che “[n]ei casi di delitti consumati di cui agli articoli 575, con le aggravanti di cui al periodo precedente, e 577-bis del codice penale, nonché negli altri casi in cui la persona offesa sia deceduta in conseguenza del reato, le medesime comunicazioni sono effettuate ai prossimi congiunti della persona offesa, che ne abbiano fatto richiesta all’autorità giudiziaria procedente indicando il recapito, anche telematico, presso il quale intendono ricevere la comunicazione”. In obscuris non stat virtus, verrebbe desolatamente da epilogare. Residua ancora la modifica più incisiva, ovvero quella che cesella l’istituto dell’applicazione della pena su richiesta delle parti, dell’opportunità di cui avvalersi è fornita informazione all’offeso ex lett. d bis, comma 1, art. 90 bis c.p.p. (cfr., a tale riguardo, il nuovo comma 1 quater come aggiunto al testo dell’art. 444 c.p.p.: “[N]ei procedimenti per il delitto previsto dall’articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice e per il delitto previsto dall’articolo 577-bis del codice penale, nella forma tentata, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 593-ter, nell’ipotesi aggravata di cui al sesto comma, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale ovvero per i delitti previsti dagli articoli 582 e 583-quinquies, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e 585, quarto comma, del medesimo codice” (sempre l’insieme disciplinare più volte evocato: n.d.a.) “, la richiesta di applicazione della pena, se non presentata in udienza, deve essere notificata a pena di inammissibilità, a cura della parte richiedente, al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa che abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio”. A corollario le modifiche apportate al successivo art. 447 c.p.p.: in primo luogo, al comma iniziale, dopo avere sottolineato la necessità di ottenere il consenso scritto della parte che non ha insistito direttamente per la pena negoziata (si badi bene: o l’indagato od il pubblico ministero), si chiosa “ferma restando l’applicazione dell’articolo 444, comma 1-quater”; deinde, sempre con riguardo al primo comma, dopo il secondo periodo, si enuncia che “[q]uando si procede per taluno dei delitti di cui all’articolo 444, comma 1-quater, il decreto di fissazione dell’udienza è notificato al difensore della persona offesa o, in mancanza, alla persona offesa, con contestuale avviso della facoltà di presentare memorie e deduzioni”. Sarebbe interessante conoscere la ratio effettiva del novum normativo: ben venga – immaginiamo così si disporrebbero a ritenere gli sponsor del vittimocentrismo processuale penale – l’espansione del ruolo dell’offeso … ma, qui, il flusso informativo ci parrebbe sterile una volta notato che l’offeso resta escluso dal promuovere il negozio (non per nulla si fa riguardo all’eventualità di presentare memorie e deduzioni e non a, ben più ficcanti, poteri di veto) – la contrattazione di specie, ricordiamolo, è (e resta) affare delle parti necessarie del giudizio (indagato vs. pubblico ministero); la vittima, altrimenti detto, resta un “convitato di pietra” (che sa dei “maneggi” altrui ma che nulla può fare per mutarne il corso); un’arma spuntata, di tal che. Al postutto va nevvero ricordato che siffatto bailamme non si mostra di generalizzata applicazione [non si informa de omni re scibili bensì in esclusiva con riguardo agli illeciti penali cosiddetti da ‘Codice Rosso’– non tutti, fra l’altro, non richiamandosi né l’art. 387 bis c.p. (Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa) – curioso giacché come avremo modo di verificare quanto prima la 181/2025 modula altrimenti i contenuti disciplinari delle misure cautelari de quibus – né l’art. 558 bis dell’identico codice (Costrizione o induzione al matrimonio) a contraltare legittimandosi qualche “incursione” non esatta (v. l’art. 593 ter c.p., a Rubrica normativa “Interruzione di gravidanza non consensuale”); perché poi venga a considerarsi detta ipotesi, per così dire, di aborto preterintenzionale e non anche la figura, parimenti assistita giusta l’atteggiamento psichico dell’agente, dell’omicidio preterintenzionale ex art. 584 c.p. manet in alta retentum – con quella locuzione facendosi carico degli illeciti penali di violenza domestica e di genere. Per l’evolversi normativo cfr. l. 19 luglio 2019, n. 69, recante, giustappunto, “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere”, come, a seguire, perfezionata con l. 8 settembre 2023, n. 122, recante “Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, concernenti i poteri del procuratore della Repubblica nei casi di violazione dell’articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale, materia di assunzioni di informazioni dalle vittime di violenza domestica e di genere” e 24 novembre 2023, n. 168, a sua volta recante “Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica” (cosiddetto ‘Codice Rosso’ rafforzato)].

Una seconda linea di intervento fa capo ai condizionamenti de libertate la l. 181 del 2025 facendo riguardo alle misure cautelari reali alle misure cautelari personali nonché a talune vicende connesse a queste ultime. Giusta il primo versante, quello delle misure cautelari reali, altrimenti detto, si opera sul “corpo” dell’art. 316 c.p.p., votato a disciplinare il sequestro conservativo. Dapprincipio viene a modificarsi il comma 1 bis nel senso che le misure a tutela dei figli, minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti, della vittima di atto omicidiario commesso da un genitore avverso l’altro vengono ora riconosciute finanche se, tra gli ascendenti diretti de quibus, l’impostata relazione affettiva non fosse integrata da stabile convivenza; ad addenda il nuovo comma 1 ter a detta del quale, “[q]uando procede per uno dei delitti di cui all’articolo 362, comma 1-ter, il pubblico ministero può chiedere, previe indagini patrimoniali sull’indagato, di procedere al sequestro conservativo di cui al comma 1, se vi è fondata ragione che manchino o si disperdano le garanzie del risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalle persone offese o danneggiate. Il sequestro perde efficacia quando, entro il termine prescritto, non vi sia stata costituzione di parte civile”. Cosicché, laddove si proceda per uno dei reati da ‘Codice Rosso’ [ecco spiegato il rinvio all’art. 362, comma 1 ter, c.p.p. come, nevvero, “irrobustito”, ex artt. 3, comma 1, lett. p., nn. 1), 2), 3), 4) l. n. 181/2025], è possibile disporre, su richiesta del pubblico ministero, il sequestro conservativo dei beni mobili od immobili dell’imputato, o delle somme o cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne consente il pignoramento, a garanzia dei danni, patrimoniali e/o non patrimoniali, subiti dalle persone offese o danneggiate. “Saltiamo”, per ora (immediatamente a seguire le giustifiche per questa opzione che, prima facie, potrebbe apparire bizzarra), l’analisi dei nova di cui alle misure cautelari personali e muoviamo, per tabulas, ad indagarne le vicende oggetto di interpolazione normativa. Il fulcro della verifica riconduce all’art. 275 c.p.p. dalla fuorviante Rubrica “Criteri di scelta delle misure”. In quello scenario, difatti, il legislatore non si riduce a “fatturare” le opzioni giusta le quali sottoscrivere per l’una, piuttosto che per l’altra, misura cautelare a disposizione bensì, con riguardo a peculiari fattispecie incriminatrici, detta norme mirate per l’applicabilità della custodia cautelare intra moenia. Ma andiamo con ordine. Il primo “ritocco” attiene al comma 2 bis dell’articolo da ultimo menzionato – più precisamente ai suoi secondo e terzo periodo -, ivi contemplandosi che la regola dell’inapplicabilità della custodia cautelare in carcere allorquando il giudice ritenga, ad esito del giudizio, che la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni viene eccepita, oltre che a proposito di taluni delitti nominatim indicati (qui con leggere variazioni rispetto al testo ante-vigente la riforma del dicembre 2025), con riguardo alle macro-classi nozionali degli scelera di cui ai commi 3 e 3.1 [quest’ultimo, a sua volta introdotto, dall’art. 3, comma 1, lett. g., n. 2), l. n. 181/2025] art. 275 c.p.p. Proviamo a mettere chiarezza in questo “guazzabuglio” [anche se la lettura di queste norme, come è di (dis)agio osservare, si mostra vieppiù un tribolo …]. Dopo avere ribadito, al primo periodo del comma 3, la natura di extrema ratio della custodia cautelare intramuraria – essa viene a somministrarsi in esclusiva nella misura in cui le esigenze cautelari ex art. 274 c.p.p. non siano, adeguatamente e proporzionalmente, “onorabili” per tramite del ricorso alle ulteriori misure de libertate censite dagli articoli da 281 a 284 del codice di rito penale – a seguire si illustra un nucleo di eccezioni. A) Con riguardo ai reati associativi, tampoco importando che siano contrassegnati o da finalismo mafioso (o para-mafioso) o da finalismo terroristico, la custodia cautelare in carcere identifica l’unica ratio (“è applicata …”, senza nessuna alternativa”) – essa non opera in esclusiva nella misura in cui risultino insussistenti esigenze cautelari (presunzione juris et de jure o, in lingua viva, assoluta: qui tertium non datur, neppure, a tenue linimento, facendo leva sugli arresti domiciliari); B) per una serie, non del tutto governata di ulteriori reati, in estrema sintesi quelli di cui alle attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale ex artt. 51, commi 3 bis e 3 quater, c.p.p., fermo restando quanto condiviso sub A), e quelli a matrice sessuale e para-sessuale (cedendo la “ribalta” al legislatore giustappunto i “delitti di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del presente codice nonché … [i] delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, primo comma, 600-ter, escluso il quarto comma, 600-quinquies e, quando non ricorrano le circostanze attenuanti contemplate, 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale …”), il contenimento penitenziario è escluso non solo qualora, come sopra, non sussistano esigenze cautelari bensì anche quando esse, in relazione alle vicende concrete, possano essere soddisfatte con altre misure (presunzione juris tantum o, in lingua viva, relativa: qui tertium datur potendosi fare leva su qualsivoglia ulteriore misura de libertate, dalla ritenuta meno afflittiva, il divieto di espatrio, a quella reputata più condizionante ovvero gli arresti domiciliari) – qui è doveroso puntualizzare, a margine, che il quadro attuale rappresenta il precipitato di un convulso interventismo di cui alla Corte costituzionale la quale, giusta una successione non-stop di decisa, ha ricondotto nell’alveo della presunzione relativa precedenti formulazioni di legge che, per vero, in ordine a specifici illeciti penali – diversi da quelli associativi – assumevano che si valorizzasse la custodia cautelare in carcere a meno che fossero stati acquisiti elementi dai quali risultasse l’insussistenza di esigenze cautelari (in temporibus presunzione assoluta, di modo che). Con il che, salvo errori ed/omissioni di chi scrive, all’incirca in una decina di pronunzie il giudice di legittimità delle leggi ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 275, comma 3, secondo e terzo periodo, c.p.p. “nella parte in cui … non fa salva, altresì, l’ipotesi in cu siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere sodisfatte con altre misure”. Ebbene: a quest’ultimo listone il comma 3.1 new entry soggiunge, cosmeticamente, ulteriori addendi. C) “Fermo quanto previsto dal comma 2-bis, primo periodo, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all’articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice e al delitto di cui all’articolo 577-bis del codice penale, nella forma tentata, ovvero ai delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 582 e 583-quinquies, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e 585, quarto comma, 593-ter, nell’ipotesi aggravata di cui al sesto comma, 612-bis, secondo, terzo e quarto comma, e 612-ter, terzo, quarto e quinto comma, del codice penale, sono applicate le misure degli arresti domiciliari o della custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari ovvero nei casi in cui le stesse, anche in relazione al pericolo per la vita o l’integrità fisica o psichica della persona offesa, possano essere soddisfatte da altre misure cautelari” (sia dato notare, qui e fra l’altro, il rinvio esplicito agli arresti domiciliari ipotizzandosi, laonde per cui, un’equiparazione con la custodia cautelare in carcere non solo quoad poenam ma finanche quoad substantiam). Sarà stimolante verificare l’atteggiamento dei pratici in merito: con buona plausibilità, in prima istanza, verrà fatto ricorso alle misure-cuscinetto di cui agli artt. 282 bis (Allontanamento dalla casa familiare) e 282 ter (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa) (su quest’ultima a breve) e, solo in un secondo momento, ci si focalizzerà sull’interdictio extra moenia … ma vedremo: il futuro, come sempre, è un’ipotesi. A corollario vanno da ultimo segnalate le modifiche apportate all’art. 299 c.p.p., in tema di revoca o di sostituzione delle misure, venendone ora che, oltre ai provvedimenti di revoca o di sostituzione dell’allontanamento dalla casa familiare, del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, del divieto e dell’obbligo di dimora, degli arresti domiciliari e della custodia cautelare in luogo di cura, “applicat[i] nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alle persone”, devono essere immediatamente comunicati, a cura della polizia giudiziaria, ai servizi socio-assistenziali, alla persona offesa e, se nominato, al difensore, altresì quelli “che autorizzano il distacco temporaneo dello strumento elettronico di controllo” (notiamo, per incidens, che, per la prima volta, si dà contezza della variazione non di una misura cautelare bensì di una modalità esecutiva di una fra di esse – gli arresti domiciliari – ovvero della “rinuncia” al cosiddetto braccialetto elettronico) nonché quelli ritenuti agli artt. 309 (ora “gratificato” di un comma 10 bis) e 310 (ora arricchito di un comma 2 bis, rispettivamente in tema di riesame e di appello cautelare, giusta cui, in quei frangenti, si debbono notiziare i soggetti di cui supra e dei provvedimenti che non hanno confermato le ordinanze impugnate (art. 309, comma 10 bis, c.p.p.) e dei provvedimenti dei tribunali che non hanno confermato le ordinanze che avevano disposto misure cautelari personali (art. 310, comma 2 bis, c.p.p.) (qui, oltre ai delitti commessi con violenza alle persone, si accomunano le fattispecie ex art. 362, comma 1 ter, c.p.p. – ampliate nel novero stante le interpolazioni determinatesi a seguito della l. n. 181/2025 -, id est i crimina sussumibili sotto l’etichetta ‘Codice Rosso’). Con disposizione di chiusura, infine, l’art. 3, comma 1, lett. l, legge ult. cit. stabilisce che le comunicazioni de quibus, nel “dominio” delle revoche e/o delle sostituzioni, sono effettuate “ai prossimi congiunti della persona offesa laddove questa sia deceduta in conseguenza del reato per cui si procede, sempre che costoro ne abbiano fatto richiesta all’autorità giudiziaria procedente, indicando il recapito, anche telematico, presso il quale intendono ricevere la comunicazione” (ciò non vale, quindi, per i controlli de libertate ex artt. 309 e 310 c.p.p.). Ad ulteriore riprova di siffatto, rovinoso, navigare a vista va denunciato il fatto che, immodificato il comma 3 dell’art. 299 c.p.p., ci si limita a rendere edotti il difensore della persona offesa o, in mancanza di egli, la persona offesa medesima della richiesta di revoca e/o di sostituzione delle misure de quibus (con onere, sanzionato a pena di inammissibilità, a carico del richiedente la correzione, id est o l’imputato od il pubblico ministero); con il che il richiedente il distacco temporaneo dello strumento elettronico di controllo non ha, all’uopo, dovere comunicativo veruno.

L’unica misura cautelare interessata dagli aggiustamenti di cui alla legge sul femminicidio si rivela, al postutto, il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (sia nella sua forma autonoma ex art. 282 ter c.p.p. sia nella sua veste accessoria all’allontanamento dalla casa familiare di cui all’art. 282 bis identico codice di rito penale). Qui il riformatore agisce sul perimetro di inaccessibilità, da parte del supposto offensore nei riguardi del presunto offeso (sia staticamente – i ‘luoghi’ che dinamicamente – le ‘persone’ inteso), prescrivendo di “mantenere una determinata distanza, comunque non inferiore a mille metri” (in luogo dei precedenti cinquecento: n.d.a.) “dalla casa familiare e da altri luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa” ed anche dalla persona offesa, in sé e per sé considerata, con esclusivo riguardo alla fattispecie regolata all’art. 282 ter c.p.p. Una modifica all’apparenza marginale che parrebbe incidere unicamente sul cordone sanitario eretto a tutela della persona, per così dire, “importunata”; nondimeno un occhio di maggiore riguardo dischiude prospettive inaspettate. Una breve cronistoria dell’istituto potrebbe agevolarci nella riflessione. Il divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla persona offesa nasce come “ancella” rispetto alla misura, autonoma, dell’allontanamento dalla casa familiare dacché introdotta dalla l. 4 aprile 2001, n. 154, recante “Misure contro le violenza delle relazioni familiari”; consapevole del fatto che le aggressioni de quibus ben potevano verificarsi a prescindere dalla condivisione della casa familiare con d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, recante “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori”, convertito, con modificazioni, in l. 23 aprile 2009, n. 38, il legislatore ha inteso emancipare la misura dall’essere nobilmente servile dell’allontanamento a tutela della pax domestica conferendole, quindi, autosufficienza [giova da ora evidenziare, pur tuttavia, che, nella versione originaria, il divieto in questione non riscontrava limite alcuno di ipotetico contatto: l’inciso “comunque non inferiore a cinquecento metri” si deve, per vero, alla l. 24 novembre 2023, n. 168, recante “Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica” (il cosiddetto ‘Codice Rosso’ rafforzato)]. Con un successivo intervento – cfr. l. l. 19 luglio 2019, n. 69, recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere” (il ‘Codice Rosso’ propriamente detto) -, per una maggiore efficacia della misura, si forniva avallo alla possibilità di impiego del cosiddetto braccialetto elettronico: “anche disponendo l’applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall’articolo 275-bis” non per nulla si legittimava l’utilizzo dei mezzi tecnici di controllo da remoto che l’articolo da ultimo segnalato eleggeva all’obiettivo (anticipiamo fin da ora che il braccialetto elettronico – più propriamente cavigliera giacché quello è il luogo di allocazione del medesimo -, a differenza di quel che interviene per gli arresti domiciliari ove funge damonitor per le forze dell’ordine onde rimediare ad eventuali evasioni, od a tentativi di questa, nell’evenienza di Nostro interesse, ovvero di precluso avvicinamento, “mette sul chi va là” non solo la polizia giudiziaria bensì anche la persona offesa, munita di apposito ricettore al proposito: trattasi di presidio bidirezionale, laonde per cui, il che solleciterà qualche considerazione su alcuni risvolti pratici di disciplina). In tempi a Noi più prossimi il ‘Codice Rosso’ rafforzato ha eliso l’avverbio ‘anche’ ad esordio dell’enunciato “disponendo l’applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall’articolo 275-bis”, di tal che, ora, quello strumento è conditio sine qua non di vaglio sull’effettività della misura, al contempo declinando che, “[q]ualora l’organo delegato per l’esecuzione accerti la non fattibilità tecnica … delle predette modalità di controllo, il giudice impone l’applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi”, con ‘fattibilità tecnica’ intendendosi la tecnologia, l’hardware, il software, in una parola le competenze necessarie per mandare ad effetto la sorveglianza de libertate. Last but not least il d.l. 29 novembre 2024, n. 178, recante “Misure urgenti in materia di giustizia”, convertito, con modificazioni, in l. 23 gennaio 2025, n. 2, ha introdotto il riferimento alla ‘fattibilità operativa’, con ciò intendendosi la rispondenza del controllo da remoto alle esigenze di giustizia di cui alla vicenda concreta oltre che la disponibilità delle risorse umane atte a ciò gestire. “Molta carne al fuoco”, è dato notare, al punto tale da sollecitare una parola chiarificatrice ad opera della Corte costituzionale. Difatti, con un’intrigante ordinanza (ord. 15 dicembre 2023, iscritta al n. 17 del registro ordinanze 2024), il giudice per le indagini preliminari (d’ora in innanzi, per acronimo, g.i.p.) presso il Tribunale ordinario di Modena, a fronte di difficoltà pratiche di cui al controllo a distanza giacché “i Carabinieri delegati per l’esecuzione della misura [avevano] evidenziato non esservi nel luogo di residenza dell’indagata” (l’“orto concluso” di cui ai cinquecento metri riguardava in effetti, ed assai singolarmente, una donna: “n.d.a.”)  una copertura della rete mobile sufficiente al funzionamento del dispositivo elettronico di controllo e non essere comunque possibile l’osservanza della distanza minima legale di cinquecento metri, attese le modeste dimensioni del centro abitato, tali che l’indagata stessa, non solo per andare a lavoro, ma anche per recarsi eventualmente in municipio, farmacia, ufficio postale o alla caserma dei Carabinieri, si troverebbe sempre costretta ad avvicinarsi troppo alla casa della persona offesa”, dubitava della conformità a precetto dell’art. 282 ter c.p.p. “nella parte in cui, disciplinando la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, «non consente al giudice, tenuto conto di tutte le specificità del caso concreto e motivando sulle stesse, di stabilire una distanza inferiore a quella legalmente prevista di 500 metri» e al contempo «prevede che, qualora l’organo delegato per l’esecuzione accerti la non fattibilità tecnica delle modalità di controllo, il giudice debba necessariamente imporre l’applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi, senza, invece, possibilità di valutare e motivare, pur garantendo le esigenze cautelari di cui all’art. 274 c.p.p., la non necessità di applicazione del dispositivo elettronico di controllo nel caso concreto”. Due quaestiones de legitimitate, allora, ad entrambe delle quali la Consulta (Corte cost., sent. 15 ottobre – 4 novembre 2024, n. 173) risponde per la non fondatezza, beninteso nei sensi di cui in motivazione, al riguardo tuttavia fornendo linee decisorie che parrebbero ancora imporsi raddoppiamento dell’area di inaccessibilità non obstante. Muoviamo dalla seconda censura la cui non fondatezza è di più immediata accettazione da parte di chi scrive. Qui il giudice rimettente si doleva del fatto che “l’effetto di aggravamento della misura determinato dagli ostacoli tecnici inerenti al dispositivo di controllo [impedirebbe] di «tenere conto della gravità del fatto, della personalità dell’indagato e di altre specificità che possono presentarsi nel caso sottoposto al giudice (quali, come nel caso di specie, la concreta conformazione del territorio)». Nondimeno, e palesemente, il ragionamento del g.i.p. modenese è viziato da una petitio principii: non leggendo il secondo ‘anche’ di cui all’enunciato “il giudice impone l’applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi” egli dà per assodato che ivi parrebbe stabilirsi, “con la locuzione «impone», un aggravamento automatico del divieto di avvicinamento, quale effetto di un dato oggettivo, [fra l’altro] non imputabile all’indagato, cioè appunto la «non fattibilità tecnica» del controllo elettronico”. La Corte costituzionale ha gioco facile nel ribattere che “[l]a norma può essere tuttavia interpretata in senso costituzionalmente adeguato, valorizzando la particella «anche», che vi figura a delimitare il comparativo «più gravi». Se ne trae conferma dal raffronto con il penultimo periodo dello stesso comma 1 dell’art. 282-ter cod. proc. pen., laddove, per la differente ipotesi nella quale il controllo elettronico risulti impossibile per il diniego di consenso dell’indagato, quindi per un fatto a lui imputabile, si prevede l’applicazione incondizionata «di una misura più grave». Pertanto, se l’indagato consente a indossare il dispositivo e questo non può funzionare per motivi tecnici (quale il difetto della copertura di rete), il giudice non è tenuto a imporre una misura più grave del divieto di avvicinamento, ma deve rivalutare le esigenze cautelari della fattispecie concreta, potendo, all’esito della rivalutazione, in base ai criteri ordinari di adeguatezza e proporzionalità, scegliere non solo una misura più grave (in primis, il divieto od obbligo di dimora ex art. 283 cod. proc. pen.), ma anche una misura più lieve (segnatamente, l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria ex art. 282 cod. proc. pen.)”. E su ciò nulla quaestio. Più ostico, invece, aderire al residuo crinale esegetico. Lì la Corte bilancia (rectius, così dice di fare …) tra libertà di movimento della persona indagata, da un lato, ed incolumità fisica e/o psicologica della persona molestata, dall’altro. Venendone che “[i]l braccialetto elettronico – dispositivo di scarso peso, applicato alla caviglia dell’indagato e quindi normalmente invisibile ai terzi – non impedisce alla persona soggetta al divieto di avvicinamento di uscire dalla propria abitazione e soddisfare tutte le proprie necessità di vita, purché essa non oltrepassi il limite dei cinquecento metri dai luoghi specificamente interdetti o da quello in cui si trova la vittima del reato in relazione al quale il divieto stesso è stato disposto. La distanza indicata non appare in sé esorbitante, e corrisponde alla funzione pratica del tracciamento di prossimità, che è quella di dare uno spazio di tempo sufficiente alla potenziale vittima di più gravi reati per trovare sicuro riparo e alle forze dell’ordine per intervenire in soccorso. Negli abitati più piccoli la distanza di cinquecento metri può rivelarsi stringente, ma, ove ciò si verifichi, all’indagato ne viene un aggravio che può ritenersi sopportabile, quello di recarsi nel centro più vicino per trovare i servizi di cui necessita, senza rischiare di invadere la zona di rispetto. Qualora poi rilevino «motivi di lavoro» o «esigenze abitative», la cui individuazione è rimessa al giudice che dispone la misura, il comma 4 dell’art. 282-ter cod. proc. pen. già consente al giudice stesso di stabilire modalità particolari di esecuzione del divieto di avvicinamento, restituendo così all’applicazione della misura margini di flessibilità. A un sacrificio relativamente sostenibile per l’indagato si contrappone l’impellente necessità di salvaguardare l’incolumità della persona offesa, la cui stessa vita è messa a rischio dall’imponderabile e non rara progressione dal reato-spia (tipicamente lo stalking) al delitto di sangue”. Sacrificio accettabile (della posizione dell’indagato, ricordiamolo … con buona pace della presunzione di non colpevolezza) vs. tutela non modulabile (a beneficio di un soggetto che neppure è parte processuale e che ben potrebbe “strumentalizzare” condotte equivoche a suo pro, ricordiamo anche questo); espressione, il risultato conclamato, del vittimocentrismo dilagante di cui la Corte è portavoce avveduta (nel punto 5.5 del Considerato in diritto viene infatti richiamato a supporto l’art. 52 della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta ad Istanbul, il giorno 11 maggio 2011, ratificata dallo Stato italiano con l. 27 giugno 2013, n. 77, ove si assume che deve fornirsi “priorità alla sicurezza delle vittime o delle persone in pericolo”; ‘priorità’, giustappunto, ovvero giusta considerazione delle istanze di chi viene prima per urgenza, per importanza, per valore, ma non indifferenza per le esigenze di chi viene dopo). Che quanto inscritto fra parentesi tonde, rectius, ad epilogo di esse, non sia attribuibile alla mera vis polemica dello scrivente è testimoniato dalla dimensione bidirezionale del presidio ‘braccialetto elettronico’ e dal risvolto pratico a cui, supra, si è fatto velato cenno. L’art. 282 ter, comma 1, c.p.p., ubi dixit, è chiaro; allorquando l’indagato/imputato neghi il consenso all’adozione delle modalità di controllo ex art. 275 bis c.p.p. (il braccialetto elettronico, fuor del paludato linguaggio tecnico-giuridico) il giudice dispone l’applicazione, anche congiunta, di una misura più grave; laddove, invece, l’organo delegato per l’esecuzione accerti la non fattibilità tecnica, ora altresì operativa, delle predette modalità di controllo come già detto, e con tutte le avvertenze del caso, “il giudice impone l’applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi”. A contraltare, ubi tacuit, quel disposto si offusca: trattandosi di avamposto che tutela (rectius, che dovrebbe salvaguardare) au fond la persona offesa è doverosamente richiesta la collaborazione di quest’ultima. Che fare, allora, qualora sia essa a “disinnescare” l’operatività dello strumento da remoto non prestando consenso al suo attivarsi? Né le molteplici versioni, base o rafforzate che siano, del ‘pacchetto Codice Rosso’ né la Corte costituzionale, nella sentenza n. 173 del 2024, né il legislatore, a Noi meno distante, che penalizza il femminicidio offrono indicazioni, finanche solo di massima. Di certo non si può equiparare quella mancata adesione all’infattibilità tecnico-operativa di cui all’art. 282 ter, primo comma, quarto periodo, c.p.p. (analogia in malam partem, vietata alla Nostre latitudini), non fosse altro perché ciò esporrebbe l’indagato/imputato ad un’ulteriore compressione della libertà personale alla luce di una decisione meramente discrezionale della persona offesa. Certo … dovrebbe risultare sufficiente il divieto di avvicinamento non presidiato dal controllo elettronico (ma l’espunzione dell’avverbio ‘anche’ ad esordio dell’inciso “disponendo l’applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall’articolo 275-bis” ne reca l’indeclinabilità). Un circolo vizioso che potrebbe (meglio, dovrebbe …) essere sanato da un legislatore virtuoso … e qui ci si ferma. Comunque sia, a riflessione finale, il raddoppio della “zona rossa” può legittimamente determinare il raddoppio delle opacità – che il tracciante elaborato dalla Consulta, nel 2024, non pare idoneo a stemperare del tutto. Cinquecento metri sono una cosa; mille metri, in centri medio piccoli, tanto più se contrassegnati in esclusiva da una diritta ed assolata main street, sono ingestibili. E ne ci pare valga a soccorso l’ultimo comma dell’art. 282 ter a più riprese evocato giusta il cui tenore “Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni” – l’apprezzabile flessibilizzazione di specie ha rilievo nella misura in cui possa essere mandata ad effetto; ma ciò, nei comuni a dimensioni ridotte di cui sopra, ove le forze adibite a pattugliare le strade sono inesistenti o sotto-organico, risulta di ardua, o finanche impossibile, realizzazione. Infine, ad emblema della latente sistematica “che vo’ cercando”, l’art. 384 bis del codice di rito penale, come introdotto dal d.l. 14 agosto 2013, n. 93, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province”, convertito, con modificazioni, in l. 15 ottobre 2013, n. 119, misura precautelare (o subcautelare, che dir si voglia) prequel della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare [significativa la Rubrica normativa ‘Allontanamento d’urgenza (il grassetto corsivo è Nostro: n.d.a.) dalla casa familiare’]. Ebbene: anche in questo frangente è previsto, a corollario, il divieto di avvicinarsi ai luoghi (all’apparenza senza necessità che siano determinati …) abitualmente frequentati dalla persona offesa. Nondimeno, qui, l’accesso vietato non viene a condizionarsi ad alcun riferimento metrico (finanche a chilometri di distanza?); l’ennesima occasione perduta onde armonizzare l’impianto, laonde per cui – ben vero che trattasi di misura, dall’urgenza temporanea, da convalidarsi, dunque, giusta tempistiche fulminee (entro quarantotto ore dall’intervenuto allontanamento la richiesta di cui al pubblico ministero e successive quarantotto ore per la fissazione dell’udienza de qua stante il rinvio operato dal secondo comma dell’art. 384 bis c.p.p. alle disposizioni che seguono giacché compatibili – cfr., allora, l’art. 390 c.p.p.); ma, a Nostro modo di vedere, si dovrebbe altresì tenere conto dell’impatto che l’evidenziata provvisorietà boundless determina sui diritti costituzionalmente garantiti ex artt. 13 e 16 della legge fondamentale.

Da ultimo un insieme di modifiche extra vagantes cioè in ordine sparso. Per non affaticare troppo il già esausto lettore (provato ultra necessitate, immaginiamo ed in effetti, da ciò che finora è stato scritto …) concentriamoci sulle variazioni apportate all’art. 362, comma 1 ter, c.p.p. [le restanti ineriscono a:1) alle attribuzioni del tribunale in composizione monocratica (art. 33 ter, nuovo comma 1 bis, c.p.p.); 2) ai diritti ed alle facoltà degli enti e delle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato (art. 91, comma 1, c.p.p.); 3) ai presupposti ed alle forme dei provvedimenti che autorizzano l’intercettazione di flussi comunicativi (art. 267, comma 3, ultimo periodo, di nuovo conio); 4) alle misure urgenti di protezione della persona offesa (art. 362 bis, comma 1, c.p.p.); 5) alle regole per l’esame testimoniale (art. 499, comma 6 bis, di nuovo innesto, c.p.p.); 6) alla condanna generica ai danni e provvisionale (art. 539, comma 2  bis, c.p.p.); 7) all’esecuzione delle pene detentive (art. 656, comma 9, lett. a, c.p.p.), 8) last but not least alle comunicazioni e trasmissione di atti ad altre autorità giudiziarie – il testo pre-riforma evocava soltanto il giudice civile – (art. 64 bis n. att. c.p.p.)], momento focale della rappresentata architettura codicistica. L’art. 362, comma 1 ter, c.p.p., avendo riguardo ad un catalogo di reati, ora integrato stante l’aggiunta delle componenti delittuose di cui agli artt. 575, nella forma tentata, aggravato a mente degli artt. 576, primo comma, nn. 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, n. 1, e secondo comma, 577 bis, nella forma tentata, 585, quarto comma, e 612 ter, tutte del codice penale, individua una corsia preferenziale per l’ascolto delle vittime de quibus a mente del fatto che “il pubblico ministero assume informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell’interesse della persona offesa”. A questo enunciato, sufficientemente limpido, si aggrega un convulso gioco pendolare di regole ed eccezioni giusta il cui tenore “[i]l pubblico ministero provvede personalmente all’audizione quando la persona offesa abbia avanzato motivata e tempestiva richiesta, salva la possibilità di delegare la polizia giudiziaria con decreto motivato. L’audizione non può essere delegata quando si procede per il delitto aggravato di cui all’articolo 612-bis, quarto comma, del codice penale”. Assumendo a referente il miglior portolano disponibile: I) è possibile delegare l’attività de qua alla polizia giudiziaria (con ciò legittimando, dal punto di vista normativo, prassi ormai radicatesi negli uffici giudiziari) a tono sottoscrivendo apposito decreto motivato; II) pur tuttavia ciò non risulta fattibile allorquando la persona offesa abbia instato, con tempestiva e motivata richiesta, per essere audita direttamente dal pubblico ministero; III) eccezione all’eccezione … impossibilità di delega laddove si proceda per il delitto di cui all’art. 612 bis (‘Atti persecutori’), aggravato ex comma 4 (aggravante di genere, o sessuata, che dir si voglia “La pena è aumentata da un terzo a due terzi quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali” – il nucleo costitutivo del reato di femminicidio come è agevole riscontrare), c.p. Vaghezza dei presupposti (quando una avanzata richiesta può dedursi tempestiva?); mancanza di criteri esplicativi a giustifica dell’intervenuta delega (la, ad ogni effetto, norma penale in bianco declinata dal legislatore potrebbe addirittura suggerire che quell’ultima possa legittimarsi a fronte di deficit organizzativi degli uffici della procura della Repubblica); rilievo da attribuire alle eccezioni ad auditionem entro tre giorni dall’iscrizione della notitia criminis nell’apposito registro (le “imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell’interesse della persona offesa” fungono, o meno, da contro-limite all’apparente indeclinabilità dell’audizione personale di cui all’organo requirente?); eccezione all’eccezione “parcellare” (quale la ratio del circoscrivere questa in esclusiva al reato di cui all’art. 612 bis, comma 4, c.p. senza punto ritenere ulteriori delitti parimenti degni di attenta valutazione?); il tutto tale da rendere la stesura del novum or ora vagliato particolarmente infelice giusta il profilo dell’apprezzabile law drafting. Tanto più notando, come già adombrato, che una mal gestita allocazione delle risorse disponibili agli uffici del pubblico ministero potrebbe condurre ad un esito a polarità opposta (ulteriore appesantimento burocratico di detta fase delle indagini) rispetto ai dichiarati intenti di cui alla riforma; e, a contraltare, non parrebbero supplire le interpolazioni operate all’art. 2, comma 2 bis, d. lgs. 20 febbraio 2006, n. 106, recante “Disposizioni in materia di riorganizzazione dell’ufficio del pubblico ministero, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera d), della legge 25 luglio 2005, n. 150”, dall’art. 10, comma 1, legge sul femminicidio, secondo cui, “[q]uando si procede per il delitto previsto dall’articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice e per il delitto previsto dall’articolo 577-bis del codice penale, nella forma tentata, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 593-ter, nell’ipotesi aggravata di cui al sesto comma, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e 585, quarto comma, del medesimo codice, il procuratore della Repubblica può, con provvedimento motivato, revocare l’assegnazione per la trattazione del procedimento se il magistrato non osserva le disposizioni dell’articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale”. Anzi, l’espunzione dei successivi periodi dal “corpo” dell’articolo siffatto (“Entro tre giorni dalla comunicazione della revoca, il magistrato può presentare osservazioni scritte al procuratore della Repubblica. Il procuratore della Repubblica, direttamente o mediante assegnazione a un altro magistrato dell’ufficio, provvede senza ritardo ad assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, salvo che sussistano le imprescindibili esigenze di tutela di cui all’articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale”), contravvenendo alle più basilari norme in tema di esercizio effettivo – ed efficace – del diritto di difesa, proietta un’ombra sinistra sulla tenuta costituzionale di quanto rimarcato.

Ad epilogo due chiose amare. Ad obiettivo self-evident della novella del dicembre scorso si coglie un perdurante afflato repressivo: in esclusiva indagare e/o punire sembrerebbero rassegnare finalismi degni di sottoscrizione. Nondimeno finanche una angolatura preventivo-educativa meriterebbe di venire coltivata; a tale riguardo il legislatore si impegna con gli artt. 6 (‘Campagne di sensibilizzazione per la prevenzione delle aggressioni di tipo sessuale attraverso l’uso di stupefacenti’), “Al fine di prevenire e contrastare aggressioni di tipo sessuale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito della loro autonomia e con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, possono promuovere campagne di sensibilizzazione in ordine alla pericolosità dell’utilizzo di sostanze stupefacenti, psicotrope o comunque atte ad alterare la coscienza. Per le finalità di cui al comma 1, gli istituti scolastici secondari di primo e secondo grado, nell’ambito della propria autonomia, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, possono sostenere iniziative formative e didattiche volte a evidenziare i rischi derivanti dall’uso degli stupefacenti, in particolare sulle tipologie di droghe e sostanze che facilitano le violenze di natura sessuale”, e 7 (‘Linee guida e raccomandazioni per contrastare il fenomeno della violenza sessuale attraverso l’uso di sostanze stupefacenti’) “Al fine di prevenire e contrastare aggressioni di tipo sessuale attraverso l’uso di sostanze stupefacenti, presso il Ministero della salute è istituito un tavolo tecnico permanente composto da rappresentanti del Ministero della salute, del Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero dell’interno nonché da esperti con comprovata esperienza in materia di sostanze stupefacenti. Ai componenti del tavolo tecnico permanente non spettano compensi, gettoni di presenza, emolumenti o indennità comunque denominati né rimborsi di spese. Al funzionamento del tavolo tecnico permanente si provvede nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente”) l. ult. cit. L’ordito normativo difetta e per parole e per omissioni. Da un lato, nevvero, la “vulgata” di specie, come composta, parrebbe avvalorare una lettura giusta cui, fra i soggetti assuntori dello stupefacente, o del narcotico, invalidante l’effettivo consenso, possa altresì ricondursi la vittima del supposto reato (con buona pace di chi, salmodiando, assicura sul fatto di garantire, a trecentosessanta gradi, l’interessato de quo); dall’altro non è dato comprendere per quale arcano motivo non si faccia cenno, oltre che alle sostanze stupefacenti e/o a quelle psicotrope, all’alcool (fra l’altro veicolo trainante di innumeri affronti a matrice, od a sfondo, sessuale) – forse, putacaso, perché le une sono interdette e l’altro è consentito? Certo … è possibile recuperarlo “stressando” il concetto di “sostanze che facilitano le violenze di natura sessuale”, o comunque “comunque atte ad alterare la coscienza”, ma ciò esplicitare apertis verbis avrebbe un sapore connotativo ben diverso. Oltretutto, and this is the end, ci si interroga per quale ragione nessuno fra i 398 parlamentari (237 appartenenti alla Camera dei Deputati e 161 Senatori della Repubblica), espressione dell’unanimità dei votanti che ha provveduto ad approvare la l. n. n. 181/2025, abbia avuto il coraggio di “gettare la maschera” ragguagliando l’opinione pubblica che, “[s]alvo quanto previsto dagli articoli 4, 11 e 12, dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente” (cfr. art. 14 l. ult. cit.) La doglianza, ormai omiletica, di cui alla clausola di invarianza finanziaria (en passant, le eccezioni all’operatività di questa, al di là dell’irrisorietà degli stanziamenti, si propongono alla luce di variazioni contabili di bilancio – riducendo ulteriori fondi, altrimenti detto).

Un “colosso di argilla”, altroché, corroso da suggestioni e da impressioni mal riposte, laonde per cui; del resto è il destino del processo penale della modernità, ambiziosamente proteso a governare l’esistente ma ancora sprovvisto di necessarie, e non più rimandabili, actiones finium regundorum a conforto.