A seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – G.U. Serie Generale 30 ottobre 2025, n. 253 – del testo di legge costituzionale recante “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare” ci si proponeva di emendare taluni articoli della Gründnorm lato sensu afferenti al potere/ordine giudiziario (sciattamente la Rubrica normativa dell’introducendo novum consegnava all’attenzione dell’interprete la formula ‘Ordinamento giurisdizionale’. Curioso dacché con quell’attributo si fa riguardo a coloro che manifestano che cosa è il diritto – ‘jus dicere’, giustappunto – il che è affidato agli organi giudicanti, i giudici, altrimenti detto, mentre, in quel frangente, ci si interessava eminentemente, in chiave “pioneristica”, della sorte degli organi requirenti, id est dei pubblici ministeri; fuorviante, ed improprio, in quanto l’antecedente storico tavola di comparazione risaliva, un altro mondo, invero …, al r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, dalla preclara intitolazione ‘Ordinamento giudiziario’). Comunque sia, non essendosi raggiunta, in seconda lettura dinnanzi alla Camera dei Deputati ed al Senato della Repubblica, la maggioranza qualificata dei due terzi (anche, se non soprattutto, giacché la proposta non era frutto di “concerto” con le opposizioni: nevvero, salvo errori ed/od omissioni di chi scrive, per la prima volta, nella storia repubblicana, una riforma costituzionale veniva approvata dal Governo senza che ne fosse modificato neppure un ette ad opera delle Assemblee parlamentari. Per le numerose “prime volte” di cui alla riforma cfr. G.E. Veneziani, Le “prime volte” della riforma costituzionale della magistratura, in Sist. pen., 20 marzo 2026), era giocoforza affidarsi alla volontà popolare da esprimersi per tramite di referendum confermativo (senza quorum di partecipazione, ovvero il 50% + 1, come invece “imposto” dall’art. 75, comma 4, Cost., per il cosiddetto referendum abrogativo). L’esito è noto: giusta 15.085.410 di schede valide per il ‘NO’, a fronte di 13.250.709 schede parimenti valide per il ‘SI’ (53,24% vs. 46,76%), la compagine elettorale si è orientata per il mantenimento dello status quo ante.
Il presente contributo intende muoversi lungo tre direttrici di esame: 1) individuazione delle macro-aree disciplinari di riferimento con consequenziale indicazione degli articoli “toccati” dal disegno di legge riformistico; 2) eventuali criticità di cui al novum di legge costituzionale; 3) ipotetici argomenti, giuridici, beninteso, e non politici, a supporto di quanto proposto a modifica del dettato costituzionale. A) Tre i “filoni” di inchiesta: α) la cosiddetta separazione delle carriere (ammesso, e non concesso, che, ricorrendo a questa locuzione, si abbia consapevolezza di ciò di cui si sta parlando); β) la duplicazione degli organi di autogoverno della magistratura (i cosiddetti Consigli Superiori d’ora in innanzi, per acronimo, CSM); γ) l’istituzione di un’Alta (tale in esclusiva nel dettato normativo e non finanche nella Rubrica omonima ove è ‘Corte’ tout court) Corte disciplinare avente titolo per l’omonima giurisdizione. α) Ad oggi, alla luce delle interpolazioni apportate dalla l. 17 giugno 2022, n. 71, recante “Deleghe al Governo per la riforma dell’ordinamento giudiziario e per l’adeguamento dell’ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura”, al d. lgs. 5 aprile 2006, n. 160, a sua volta recante “Nuova disciplina dell’accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150”, è possibile “trasmigrare” dalla funzione giudicante a quella referente, e viceversa, e per una sola volta, entro sei anni dalla prima assegnazione delle funzioni. Dopo tale periodo essa è consentita, ancora per una sola volta, a condizione che a) l’interessato non abbia mai svolto funzioni giudicanti penali per il passaggio dalle funzioni giudicanti alle funzioni requirenti; b) per il passaggio dalle funzioni requirenti alle funzioni giudicanti civili o del lavoro non si trovi, neppure in qualità di sostituto, a svolgere funzioni giudicanti penali o miste in un ufficio giudiziario diviso in sezioni. Inoltre permane il divieto di “nuove” funzioni all’interno dello stesso distretto e dei distretti della stessa regione, nonché nell’ambito del distretto di Corte di appello competente, a mente dell’art. 11 del codice di procedura penale, ad accertare la responsabilità penale dei magistrati del distretto nel quale il magistrato interessato prestava servizio all’atto del cambiamento di funzioni. La proponenda riforma si limitava invero ad aggiungere le parole “le quali disciplinano altresì le distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti” ad epilogo dell’art. 102, comma 1, Cost. (deputando, quindi, alle norme di ordinamento giudiziario, ergo, alla legge ordinaria la regolazione di specie) oltre ad interpolare il testo del successivo art. 104, comma 1, Cost., nel verso che “la magistratura … è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente” (significativo, e non poco, qui, che si conservi l’incipit giusta cui “La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere”). Null’altro: con il che, come del resto avvalorato dall’art. 8 della proposta di revisione costituzionale (Disposizioni transitorie), il tutto, nella specie le disposizioni in tema di ordinamento giudiziario, sarebbe stato “adeguato” entro un anno dalla data di entrata in vigore della riforma. Periodo ipotetico del terzo tipo (ovvero dell’irrealtà), oggi: “se la legge fosse stata approvata allora … che cosa?” Concorso unico? Concorsi separati? Modalità di selezione diversi dall’abituale concorso? Nomina, putacaso, per i soli requirenti? Od altresì per i giudicanti? Manet in alta retentum … e, forse, non lo si saprà mai nonostante si vociferasse che i decreti attuativi, nell’evenienza di vittoria del ‘SI’, fossero già predisposti dal solerte legislatore. β) Cionondimeno doppia carriera doppio organo di autogoverno. Laddove la riscrittura operata sul “corpo” dell’art. 87 Cost. – votato alla descrizione delle prerogative del Capo dello Stato/Presidente della Repubblica – allude all’esistenza di due CSM (il comma 10, non per nulla, recita che il Presidente della Repubblica “[p]resiede il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente” – dettato che, pleonasticamente e ridondantemente, compare altresì al testo dell’art. 104, comma 2, Cost.), le “finezze” vengono significate da taluni commi dell’articolo da ultimo menzionate. Nel dettaglio il terzo alinea rappresentava che, al di là dei componenti di diritto dei due Consigli ovvero, per il giudicante, il primo presidente della Corte di Cassazione e, per il requirente, il procuratore generale dell’omonima Corte, “[g]li altri componenti [erano] estratti a sorte, per un terzo, da un elenco di professori ordinari di università in materie giuridiche e di avvocati con almeno quindici anni di esercizio, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento, compila mediante elezione, e, per due terzi, rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti, nel numero e secondo le procedure previsti dalla legge”; il sesto comma, a sua volta, cautelava sul fatto che “I componenti designati mediante sorteggio dura[va]no in carica quattro anni e non po[teva]no partecipare alla procedura di sorteggio successiva”. γ) Di ancora maggiore impatto il terzo profilo ovvero l’apprestamento dell’Alta Corte disciplinare quale giudice “unico” per gli illeciti de quibus commessi dai magistrati ordinari, giudicanti o requirenti che fossero al punto che una virgolettatura dei nuovi commi, da due a sette, dall’art. 105 Cost., il primo rimanendo invariato, è inevitabile: “La giurisdizione disciplinare nei riguardi dei magistrati ordinari, giudicanti e requirenti, è attribuita all’Alta Corte disciplinare. L’Alta Corte é composta da quindici giudici tre dei quali nominati dal Presidente della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio e tre estratti a sorte da un elenco di soggetti in possesso dei medesimi requisiti, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento, compila mediante elezione, nonché da sei magistrati giudicanti e tre requirenti, estratti a sorte tra gli appartenenti alle rispettive categorie con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità. L’Alta Corte elegge il presidente tra i giudici nominati dal Presidente della Repubblica o estratti a sorte dall’elenco compilato dal Parlamento in seduta comune. I giudici dell’Alta Corte durano in carica quattro anni. L’incarico non può essere rinnovato. L’ufficio di giudice dell’Alta Corte è incompatibile con quelli di membro del Parlamento, del Parlamento europeo, di un Consiglio regionale e del Governo, con l’esercizio della professione di avvocato e con ogni altra carica e ufficio indicati dalla legge. Contro le sentenze emesse dall’Alta Corte in prima istanza è ammessa impugnazione, anche per motivi di merito, soltanto dinanzi alla stessa Alta Corte, che giudica senza la partecipazione dei componenti che hanno concorso a pronunciare la decisione impugnata. La legge determina gli illeciti disciplinari e le relative sanzioni, indica la composizione dei collegi, stabilisce le forme del procedimento disciplinare e le norme necessarie per il funzionamento dell’Alta Corte e assicura che i magistrati giudicanti o requirenti siano rappresentati nel collegio”. Inquietante, more solito, la trascuratezza espressiva (come possano le Camere in seduta comune “insediarsi” piuttosto che essere convocate esula dalle limitate capacità di apprensione di chi scrive); ma, al di ciò, in esclusiva per la magistratura ordinaria, si deroga al tradizionale modulo dell’autodichia – la giurisdizione domestica (invero i magistrati amministrativi contabili e tributari vengono giudicati, per gli illeciti disciplinari, da una sezione dei rispettivi Consigli di Presidenza laddove l’omonima responsabilità dei magistrati viene “gestita” dal Consiglio della Magistratura Militare d’ora, in innanzi, per acronimo CMM). Ed inoltre, tanto per ulteriormente evidenziare, gli avvocati “indisciplinati” vengono giudicati dal loro Consiglio dell’Ordine ed idem dicasi per i medici e per numerose altre categorie professionali – finanche i Professori Universitari (nonché le varie classi studentesche) affrontano il loro “destino” innanzi al Consiglio di Dipartimento in funzione disciplinare.
B) Veniamo, ora, agli eventuali profili di criticità. α) Qui vi è ben poco da dire potendosi, tutt’al più, in esclusiva supporre … Il riformatore, difatti, si era censurato fino al punto da limitarsi ad annunziare la linea di displuvio giudicanti requirenti (stante la prospettiva della carriere, separate od unite che fossero) senza punto prestare attenzione alle “ricadute” operative (queste ultime erano rimesse, in buona sostanza con una delega in bianco, ed entro un anno dall’entrata in vigore del testo di legge costituzionale, ad un, o più, successivo/i decreto/i attuativo/i) – come è ben noto, giusta l’esito della tornata referendaria di cui ai giorni 22 e 23 marzo uu.ss., ciò, con buona plausibilità per un periodo indefinito, “dormirà il sonno del giusto” nel cassetto dei riordini inattuati). Tutt’al più si potrebbe scandagliare l’urgenza del novum onde mandare ad effetto una delle rationes addotte a fondamento di quest’ultimo ovvero la piena esplicazione del due process of law come declinato ex art. 111, comma 2, Cost. ma di ciò infra nel prosieguo del commento. Rassicuriamo, pur tuttavia, le soi-disant “cassandre”: nessuna avvisaglia, in queste benché laconiche prospettive di riforma, di dipendenza degli uffici di Procura dall’esecutivo (nello specifico, dal Ministro di Giustizia). Il primo comma dell’art. 104 Cost., immutato nella sua prima parte “La magistratura costituisce un organo autonomo e indipendente da ogni altro potere”, fornisce sufficienti garanzie al riguardo. β) qui il nodo gordiano è rappresentato al sorteggio: Nulla di preconcetto avverso quel metodo selettivo, sia ben chiaro: nondimeno sia consentito dubitare sull’opportunità di ricorrervi per “formare” un organo di rilievo costituzionale (la Costituzione se ne occupa funditus all’art. 104 ove se ne regola la composizione – testo di attuale vigenza pre–referendum e post-esito del medesimo “La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica. Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione. Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio. Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento. I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale” – oltre che all’art. 105 di odierna vigenza in merito alle sue funzioni: “Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati”, la riforma, come già accennato en passant, volendo incidere unicamente sull’enunciato “i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati” sottraendo quella prerogativa all’organo consiliare per attribuirla ad una giammai istituenda Alta Corte disciplinare. La normativa di dettaglio è, comunque, attributo di una legge ordinaria: cfr. l. 24 marzo 1958, m. 195, recante, giustappunto, “Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura”) come il, o i, Consiglio/i Superiore/i della Magistratura. Qualcuno, a suffragio dell’opzione avanzata, ricorda che il meccanismo del sorteggio non è inedito nel nostro ordinamento; ve ne è traccia, difatti, onde individuare i giudici popolari dei collegi di assise e di assise di appello (v. l. 10 aprile 1951, n. 287, recante “Riordinamento dei giudizi di Assise”) nonché onde integrare il plenum ordinario (quindici membri di diversificata estrazione) della Corte costituzionale, nell’evenienza di giudizio penale costituzionale [ovvero allorquando essa debba pronunziarsi sulle accuse, elevate a carico del Presidente della Repubblica, di alto tradimento o di attentato alla Costituzione (art. 90, comma 2, Cost.)], con ulteriori sedici componenti (cfr. art. 135 Cost., come modificato dalle leggi di revisione costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, recante “Modificazione dell’articolo 135 della Costituzione e disposizioni sulla Corte costituzionale” e 16 gennaio 1989, n. 1, recante “Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimento per i reati di cui all’articolo 96 della Costituzione. Per la legislazione ordinaria a complemento sia consentito rinviare a l. 25 gennaio 1962, n. 20, recante “Norme sui procedimenti e giudizi di accusa”, e successive, sue, modificazioni). Argomento debole e che, quindi, non convince: nelle esemplificazioni proposte, difatti, la “lotteria” interviene ex post per adeguarne la composizione stante peculiari funzioni a quegli organi rimesse (nel primo caso per garantire la partecipazione popolare all’amministrazione della giustizia ex art. 101 Cost; nel secondo per assicurare un corpo decidente di singolare “magnitudine” a fronte di, gravissime, accuse promosse contro il Presidente della Repubblica). Nulla a che vedere, di modo che, per la selezione ab origine dei “nuovi” CSM che, non dimentichiamolo, persistono a qualificarsi come “strutture” di rilievo costituzionale. Ma, al di ciò, quale sorteggio? Il legislatore, una volta di più, inopportunamente taceva. Ora è ben vero che il sorteggio, a differenza di ulteriori metodiche selettive di accesso, maggiormente attesta della limpidezza degli eligendi (emancipati da condizionamenti di appartenenza, culturale, partitica, politica lato sensu che sia) – già così giurava Charles-Louis de Secondat, baron de La Brède et de Montesquieu: ma ciò vale solo in astratto. Nulla impedisce, per vero, che ad esito di quella operazione venga a perfezionarsi un Consiglio sì composto da “onesti” ma non qualificati giusta il profilo della professionalità richiesta. Sorteggio integrale, putacaso? Se ne sono già adombrate talune “opacità”. Generalizzando il tutto, allora, todos caballeros: esperti/inesperti; di prima nomina/ad anzianità risalente; anche di merito/finanche di legittimità (giusta quest’ultimo “crinale”, ad esempio, si orientava il riformatore per l’istituenda Alta Corte disciplinare – ne vedremo, poi, le presumibili, già anticipando incongruenti, motivazioni). Un organo, forse, scevro dalle, tanto paventate, derive “correntiste” (riserveremmo le procedure de quibus in esclusiva a chi non ne faccia parte?) ma che, di certo, lascia adito a dubbi quanto alla sua competenza e, aggiungiamolo, quanto al suo prestigio. Sorteggio, per così dire, “pilotato”? Potrebbe funzionare ma, nel qual caso, si dovrebbero individuare, con sufficiente nitidezza, le pre-condizioni di accesso. Il Guardasigilli, Carlo Nordio, aveva assicurato che, fra i competitors, non potevano ricomprendersi coloro che erano fatti oggetto di procedimento disciplinare e/o penale … e ci mancherebbe! Forse, nondimeno, si dovrebbe far leva su di un quid di maggiore selettività: o facendo riguardo alle funzioni esercitate valorizzando alla bisogna unicamente quelle di legittimità (così, del resto, come a più riprese asserito, si era motivato il riformatore a proposito dei “selezionandi” per l’Alta Corte disciplinare) o, ancor meglio, riconducendosi alle classi di professionalità (da valutare, quest’ultima, a muovere dal primo quadriennio di servizio fino alla settima valutazione) esatte all’obiettivo della conferma di idoneità alle funzioni “magistratuali”, rectius, ai parametri che ne certificano l’assolvimento ovvero, tanto per esemplificare, la competenza, la capacità organizzativa, la laboriosità e, above all, l’indipendenza. E ancora: si dovrà sondare, ex ante, la disponibilità ad essere “eletti” oppure si potrà/dovrà prescindere da ogni manifestazione di volontà al riguardo? Nell’un caso si avrà un listone più impostato ma, forse, più rappresentativo e, di certo, composto da aderenti più motivati; nell’altro tutto verrebbe rimesso alla “dea bendata” – una “riffa” circa la quale sarebbe opportuno soppesare, con la massima accuratezza, pro e contra di cui al ricorrervi. Inoltre, last but least, il meccanismo di selezione dei futuri consiglieri si sarebbe orientato verso un sorteggio “secco” per la componente togata, con opzione “tra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti, nel numero e secondo le procedure previsti dalla legge”, e verso un sorteggio “temperato” per la componente laica giacché costoro “[erano] estratti a sorte … da un elenco di professori ordinari di università in materie giuridiche e di avvocati con almeno quindici anni di esercizio, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento” (sic!), “, compila[va] mediante elezione”. Ora si può di certo sottoscrivere che provenienze diverse giustifichino impostazioni diverse (nell’un caso il sorteggio “secco” nell’altro il sorteggio “temperato”): nondimeno, qui, riterremmo più opportuno invertire i termini rimettendo alla “cernita” della componente togata quegli aggiustamenti di cui sopra. “Giustizia” (ed a monte la sua amministrazione) “non solo deve essere fatta ma deve anche apparire tale”. Riprendendo alla lettera il noto aforisma di Lord Chief Justice Hewart [Rex v. Sussex Justices, 1 KB 256 (1924)] “It is not merely of some importance but is of fundamental importance that justice should not only be done, but should manifestly and undoubtedly be seen to be done”. L’enfatizzazione sui correlati modali ben testimonia di ciò che andiamo dicendo: se l’amministrazione della giustizia deve apparire tale (e che cosa di più pressante di ciò con riguardo ad un organo di autogoverno …) mitigare le tecniche di accesso nel verso indicato potrebbe rivelarsi un atout vincente. Tutte agudezas a cui il nomoteta costituzionale, quand’anche per sommi capi, avrebbe dovuto dedicare ben altro zelo. Al postutto, e cionondimeno, rassicuriamo, anche qui, gli oltremisura “irrequieti”: problematico ipotizzare un asservimento dei nuovi Consigli alla voluntas del decisore politico se, per i due terzi, i suoi membri sono di estrazione togata (una maggioranza altamente qualificata); e ciò tanto più laddove si ponesse mano alle accortezze poc’anzi evidenziate. γ) Dal versante dell’istituenda Alta Corte disciplinare, al di là delle, ormai usuali, doglianze con riguardo alle modalità di selezione [qui, pur tuttavia, il quadro è ulteriormente offuscato stante il fatto che, dei quindici giudici che avrebbero dovuto venire a comporla, tre dovevano nominarsi “dal Presidente della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocato con almeno venti anni di esercizio” i restanti “vincolati”, del pari di quel che era contemplato per i due CSM, al sorteggio. Una complicanza, pur tuttavia: pur eleggendo a facsimile di riferimento la Corte costituzionale la Presidenza dell’Alta Corte è attribuita o ad un nominato dal Capo dello Stato o ad un estratto a sorte dall’elenco compilato dal Parlamento in seduta comune – con riguardo al giudice di legittimità delle leggi, invece, quell’ultima è attribuita ad uno qualsivoglia fra i suoi componenti, giusta le norme stabilite dalla legge (v. artt. 135, comma 5, Cost. e 6 l. 11 marzo 1953, n. 87, recante “Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale”). Indicatore connotativamente forte, può darsi addotto a bilanciamento della prevalenza dell’estrazione togata – 9 “teste” – rispetto a quella laica – 6 “teste” – ma, pur sempre, di non immediata trasparenza], due ci parrebbero le “velature” di maggiore impegno ricostruttivo. i) Dapprincipio il nesso con il primo periodo del secondo comma dell’art. 102 Cost. ovvero con il divieto di istituzione di giudici straordinari e/o di giudici speciali. Ora, salvo imprecisioni dello scriba, la famiglia semantica judex è reiterata, per ben sei volte, nel testo dell’art. 105 Cost. come modificato dalla riforma. Venendone allora, pianamente, che l’Alta Corte disciplinare è un giudice … ma finanche speciale e ratione materiae (si occupa di illeciti disciplinari) e ratione personae (agisce, in composizione unica, con riguardo sia con riguardo ai magistrati giudicanti che con riguardo ai magistrati requirenti). Rebus sic stantibus, alla luce del chiaro tenore letterale dell’art. 102, secondo comma, primo periodo, Cost., l’Alta Corte disciplinare è in antitesi rispetto al precetto (incostituzionale, fuor di metafora). È immediato, prima facie, obiettare che, a volte, è il medesimo dettato sovra-ordinario a derogare a princìpi che, ad una lettura di default, sembrerebbero ineludibili. Si rifletta, tanto per esemplificare, sull’art. 13 Cost. che, dopo avere qualificato, al primo comma, la libertà personale dell’attributo dell’inviolabilità (un qualcosa che non può essere attinto in alcun modo), ai commi successivi ne circoscrive la portata. Ma qui, giustappunto, è la Costituzione medesima ad operare il self-restraint laddove, nell’evenienza che ci occupa, ciò è determinato da una legge di revisione costituzionale [altro dal dettato “statico” della legge fondamentale non fosse che per il procedimento “aggravato” di sottoscrizione – doppia votazione in ognuna delle due Camere, con intervallo non inferiore a tre mesi, con maggioranza dei due terzi onde promulgarla immediatamente senza necessità di fare luogo al referendum confermativo (come invece, non raggiungendosi l’enunciato quorum deliberativo, è accaduto nella vicenda oggetto delle nostre considerazioni). Beninteso: tutto ciò nella misura in cui si elegga a principio fondamentale, e quindi indefettibile, quanto significato ex art. 102, secondo comma, primo periodo, Cost., esito opinabile e, dunque, suscettibile di interpretazione opposta. ii). In seconda battuta la compatibilità con il disposto di cui all’art. 111, comma 7, primo periodo, Cost. ove si recita che “Contro le sentenze” (la marcatura grafica è nostra: n.d.a.) “e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali” (anche questa sottolineatura è nostra: n.d.a.) “, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge”. Che l’Alta Corte disciplinare emetta sentenze ce lo diceva il settimo comma del novellato art. 105 Cost; che essa fosse un giudice speciale nulla quaestio (il busillis, come testé indicato, riconducendosi alla sua conformità a Costituzione e non alla sua struttura). Proseguendo il comma 7 così ammoniva: “Contro le sentenze emesse dall’Alta Corte in prima istanza è ammessa impugnazione, anche per motivi di merito, soltanto dinanzi alla stessa Alta Corte, che giudica senza la partecipazione dei componenti che hanno concorso a pronunciare la decisione impugnata”. Difficile, a fronte di un enunciato siffatto, ritenere percorribile il ricorso in Cassazione – sembra proprio un’evenienza di electa una via non datur recursus ad alteram (gli avverbi ‘anche’ e ‘soltanto’ parlano chiaro: se è ‘anche’ non si esclude qualche cosa di ulteriore – qui il vaglio di legittimità -; se è ‘soltanto’ nessun altro commodus discessus – tutto si produce, e si esaurisce, innanzi all’Alta Corte disciplinare). Come giustificare, allora, l’inoperatività della norma di cui all’art. 111, comma 7, primo periodo, Cost.? Facendo leva sui pre-requisiti di accesso dei sorteggiandi di espressione togata: costoro, giudicanti o requirenti che fossero, ed oltre ad avere esercitato, quantomeno per venti anni, le rispettive funzioni giudiziarie, dovevano svolgere, od avere svolto, funzioni di legittimità (così il riformato art. 105, comma 3, Cost., in fine). Venendone che, a differenza di quel che usualmente si predica, non è la funzione a fare l’organo ma, giusta un approccio speculare, l’organo a fare la funzione (è la sua composizione a dettarne poteri e limiti). Ma ciò, già in biologia (nel dettaglio vedi l’evoluzionismo lamarckiano), identifica un riflesso patologico e non fisiologico. Perché disporsi altrimenti nel subsettore di nostro puntuale riguardo?
C) Ed ora l’onore delle armi ai promotori del ‘SI’. Chi scrive ha chiesto ad amici e colleghi, ovviamente esperiti in diritto, di fornire argomenti a sostegno della tesi ‘è opportuno votare per la conferma della proposta riforma’ (con la logica avvertenza che l’espressione di consenso/dissenso “interagisce” con un testo normativo e non con un principio generale ed astratto – altrimenti detto: non si nutre chiusura aprioristica veruna avendosi a riguardo la separazione delle carriere; banalmente ci si interroga, ed è legittimo farlo, se la traduzione in disciplina effettiva di quegli assiomi soddisfi gli intendimenti di cui sopra). Orbene: nessuna delle giustifiche addotte a fondamento del ‘SI’ ha fatto persuaso l’estensore di questi rilievi onde motivarsi in quel verso. Primo è stato detto che la separazione delle carriere manderebbe ad effetto (rectius completerebbe) il disegno riformistico, di già intrapreso con l. cost. 23 novembre 1999, n. 2, recante “Inserimento dei principi del giusto processo nell’articolo 111 della Costituzione”, di piena esplicazione del modello accusatorio di accertamento della verità (processuale, of course) – nello specifico con riguardo a quella componente del ‘dovuto processo legale’ giusta cui “[o]gni processo si svolge nel contraddittorio delle parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale” (l’égalité des armes che vo’ cercando e che è sì cara … per parafrasare il ‘Sommo Poeta’). Chi adduce rationes di tal fatta o mente sapendo di mentire o è inadeguatamente edotto sul punto. Innanzitutto non è dato riscontrare una transitività necessaria fra modulo accusatorio e separazione delle carriere: il primo può ben prosperare a “latitudini” diverse dalle seconde; queste ultime accedono finanche a sistemi ancora debitori, perlomeno in un’ottica di generale astrattezza, ad un imprinting di matrice inquisitoria (v., ad esempio, la realtà francese ove il parquet, nevvero, è gerarchicamente sottoposto al Ministro della Giustizia). È self-evident, inoltre, che l’auspicata “parità delle armi”, ritenuta alla lettera, è destinata a rimanere una chimera: non è chi non veda, difatti, come il pubblico ministero disponga di un formidabile ‘braccio armato’ per mandare a compimento i suoi teoremi ovverossia la polizia giudiziaria mentre il difensore dell’indagato/imputato (al di là dell’ormai quasi quarantennale attesa della nuova disciplina sugli investigatori privati – cfr. art. 222, comma 1, n. att. c.p.p.) non potrà che avvalersi di costoro, e di ciò che da loro è stato formato, entro limiti ben circoscritti e prestabiliti. Per ottenere una vera equi-ordinazione processuale si deve, a nostro sommesso avviso, valorizzare ben altro: da un lato istituire un ufficio pubblico della difesa, osteggiato dall’avvocatura per ragioni facilmente comprensibili – pecunia, qui, olet (negli Stati Uniti, culla esemplare dell’adversary system, il public defender system, come evinto dal sesto emendamento alla Costituzione federale, garantisce, avvalendosi di lawyers a tempo pieno assunti su base locale, statale o federale, di modo che retribuiti dalle istituzioni di territoriale coincidenza, benché con tutte le incertezze del caso, rappresentanza legale ad imputati che non possono permettersi un avvocato privato); dall’altro “emancipare” la polizia giudiziaria dalla dipendenza funzionale dall’organo dell’accusa (cfr. art. 109 Cost.) – sempre negli States le law enforcement agencies non sono obbligate a trasmettere il verbale d’arresto ai public prosecutors al punto che, con frasario abusato, si dice che la polizia giudiziaria ha interesse a dimostrare un’alta percentuale di celeri arresti a fronte di reati denunciati con il rischio, ingigantito, di confezionamento affrettato di fascicoli sommari laddove il pubblico ministero, a contraltare, necessita di un elevato tasso di condanne in relazioni al numero di azioni penali esercitate (non fosse altro che per pre-costituirsi un significativo “bacino” di voti in una prospettiva elettorale di ipotetica rielezione). A sintesi compendiosa si potrebbe allora epilogare che la polizia giudiziaria vuole “un” colpevole allorquando il pubblico ministero vuole “il” colpevole. Deinde si assume che la separazione delle carriere fungerebbe da argine nei riguardi delle tanto vituperate derive “correntiste” che hanno “precipitato” l’esecrabile politicizzazione della magistratura. Chi sostiene gli argomenti de quibus non di rado pecca di fallacia di generalizzazione – getta il sasso (i magistrati, giudicanti o requirenti che siano, sono ostaggio delle appartenenze e delle varie “confraternite”) e, poi, nasconde la mano (non comunica né numeri né percentuali). Vediamo, allora, di fornire qualche dato ad eruendam veritatem: i magistrati, all’incirca in numero di 9.000 e rotti, sono sì iscritti al 97% – come ha detto il Ministro Nordio lo scorso 6 febbraio dal palco del Teatro Quirino – Vittorio Gassman a Roma – ma non alle varie correnti bensì all’associazione di categoria (Associazione Nazionale Magistrati, d’ora in innanzi, per acronimo, ANM, giustappunto) – a quelle deviazioni andrebbe ricondotto solo un circa 23% di giudici e di pubblici ministeri stante le informazioni in nostro possesso. Ci si sbaglia (rectius, ci si abbaglia) a denunciare lo status intollerabile surriferito? Parrebbe di sì tanto più una volta osservato che la temuta politicizzazione (ҫa va sans dire, a verso obbligato, le famigerate ‘toghe rosse’) è clamorosamente inficiata da ulteriori dati: ad esito delle ultime elezioni (26 – 27 – 28 gennaio 2025) per il rinnovo del comitato direttivo centrale dell’Associazione Nazionale Magistrati dei trentasei seggi in palio ventuno sono andati al centro-destra – Magistratura Indipendente + Unicost Unità per la Costituzione + Articolo Centouno – ed i restanti quindici al centro-sinistra – Area Democratica per la Giustizia + Magistratura Democratica (quest’ultima, tradizionale “collante” del giudiziario progressista, ha totalizzato solo 1081 voti, per una percentuale leggermente al di sopra del 15%.) Inoltre sia il Presidente dimissionario dell’Associazione, dottore Cesare Parodi, che l’attuale, dottore Giuseppe Tango, si riconoscono in Magistratura Indipendente. Che fare, allora, per evitare le denunziate anomalie? Dovremmo forse imporre ai sorteggiandi, sulla falsariga dei Lustration Acts dei paesi dell’ex blocco socialista diretti a limitare l’accesso alle cariche pubbliche a già funzionari, agenti o collaboratori dei regimi totalitari, di precisare/ribadire la loro estraneità alle correnti al momento, od immediatamente prima, della effettuazione del sorteggio (il quale, ora ci sembrerebbe ancora più tangibile, nulla garantisce avverso impurità e/o compromissioni reputazionali dei selezionandi)? Postremo ci si ingegna a promettere che, con la separazione delle carriere, ci si dovrebbe attendere un netto contenimento dell’errore giudiziario. Anche qui, senza dati certi, si è preda di facili mitizzazioni. Ad esordio, comunque sia, una precisazione. Nel nostro fondale processualpenalistico con ‘errore giudiziario’ si fa riguardo ad un quid ben definito. A mente dell’art. 643 c.p.p., infatti, ha diritto alla riparazione del predetto solo chi sia “stato prosciolto in sede di revisione, se non ha dato causa per dolo o colpa grave all’errore giudiziario, … riparazione commisurata alla durata dell’eventuale espiazione della pena o internamento e alle conseguenze personali e familiari derivanti dalla condanna” (in esclusiva una volta passata in giudicato la “liberatoria” si può discorrere di ‘errore giudiziario’, di modo che). Attenzione a non lasciarsi fuorviare, quindi. Una volta che un imputato rinviato a giudizio ad esito della “draconiana” regola di condotta prima, per il pubblico ministero, e regola di giudizio dopo, per il giudice dell’udienza preliminare – la ragionevole previsione di condanna -, come introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, a Rubrica normativa “Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari” (cosiddetta riforma Cartabia, dalle generalità dell’allora facente funzioni di Ministro della Giustizia), venga ad essere prosciolto giusta una qualsivoglia liberatoria ciò non configura un errore giudiziario bensì incarna una vittoria – le indagini sono state fatte male ed a ciò si rimedia, pur anche out of time. Del pari, laddove l’errore riconduca alla dimensione de libertate, soccorrono i commi 1 e 2 dell’art. 314 c.p.p. ove si detta “Chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un’equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave. L’esercizio da parte dell’imputato della facoltà di cui all’articolo 64, comma 3, lettera b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo. Lo stesso diritto spetta al prosciolto per qualsiasi causa o al condannato che nel corso del processo sia stato sottoposto a custodia cautelare, quando con decisione irrevocabile risulti accertato che il provvedimento che ha disposto la misura è stato emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli articoli 273 e 280” (ad abundantiam Corte cost., sent. 18 – 25 luglio 1996, n. 310, stante cui si dichiara “l’illegittimità costituzionale dell’art. 314 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede il diritto all’equa riparazione anche per la detenzione ingiustamente patita a causa di erroneo ordine di esecuzione” oltre che Corte cost., sent. 11 – 20 giugno 2008, n. 219, giusta cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 314 del codice di procedura penale, nella parte in cui, nell’ipotesi di detenzione cautelare sofferta, condiziona in ogni caso il diritto all’equa riparazione al proscioglimento nel merito dalle imputazioni, secondo quanto precisato in motivazione”) – cosiddetta ingiusta detenzione. Le informazioni raccolte sono più che allarmanti ma non orientano nel verso che si intenderebbe (rectius, che vorrebbero i patrocinatori del ‘SI’). Esiste un ottimo Sito – www.errorigiudiziari.com – che provvede un’illuminante chiave di lettura al riguardo. Muovendo dalla risposta, “elargita” dal Ministro Nordio, ad un’interrogazione parlamentare, risposta con la quale il Guardasigilli ha reso noti i dati de quibus relativi ai primi dieci mesi del 2025, lo scenario “panoramico” è il seguente. Per avere una prima idea complessiva di quanti sono gli errori giudiziari in Italia vale la pena di computare insieme sia le vittime di ingiusta detenzione sia quelle di errori giudiziari in senso stretto. Ebbene, dal 1991 al 31 ottobre 2025,i casi sono stati 32.484:in media, poco più di 928 l’anno (in questo dato mancano però i totali dei soli errori giudiziari per il 2023, il 2024 e il 2025). Il tutto per una spesa complessiva dello Stato enorme, tra indennizzi e risarcimenti veri e propri: poco più di 1 miliardo di euro (precisamente 1.011.525.925), per una media di poco inferiore ai 29 milioni (28.900.740) di euro l’anno. Anche in questo caso non è disponibile il dato complessivo per la spesa in risarcimenti da errori giudiziari del 2023, del 2024 e del 2025. É il numero dei casi di ingiusta detenzione che garantisce di meglio comprendere le dimensioni da emergenza del fenomeno e di cogliere con precisione quanti sono gli errori giudiziari in Italia. Sono proprio coloro ristretti de libertate da innocenti, per vero, a rappresentare la stragrande maggioranza. Dal 1992 al 31 ottobre 2025 si sono registrati 32.262 casi: il vuol dire che, in media, per ogni anno vi sono stati quasi 949 innocenti in custodia cautelare. Il tutto per una spesa complessiva di oltre 925 milioni di euro (925.244.925) in indennizzi, alla media di circa 27 milioni e 213 mila euro l’anno. Nei primi dieci mesi del 2025 i casi di ingiusta detenzione sono stati 535 per una spesa complessiva in indennizzi, di cui è stata disposta la liquidazione, di poco superiore a 23 milioni e 850 mila euro. Rispetto all’anno precedente è impossibile operare un raffronto precisi in quanto i dati riconducono solo al periodo fra gennaio e la fine di ottobre. Trattasi nondimeno di numeri del tutto in linea con l’anno precedente. Si assiste, di modo che, ad un leggero calo dei casi di innocenti ingiustamente in vinculis (-67) a fronte di una spesa aumentata invece di poco più di 950 mila euro. Focalizzandosi sugli ultimi anni il dato del numero di casi sembra essersi assestato tra le 500 e le 600 unità. E, con buona pace di chi sostiene che sia fuorviante parlare di mille vittime di errori giudiziari e di ingiuste detenzioni l’anno, la media complessiva resta appena inferiore a quella soglia fatidica e apparentemente non scalfibile. È tuttavia obiettivamente difficile immaginare che la diminuzione degli ultimi tempi sia dovuta soltanto a un processo virtuoso del sistema. Assai più probabile, su tutto, che all’origine della contrazione stia la tendenza vieppiù restrittiva giusta cui lo Stato rigetta un altissimo numero di domande di riparazione per ingiusta detenzione presentate (nel 2025 ciò è accaduto nel 42% dei casi: 535 domande di indennizzo accolte su di un totale di 913 istanze presentate) oppure tende comunque a liquidare importi sempre molto vicini ai minimi di legge. Per quel che riguarda le statistiche sugli errori giudiziari veri e propri, in mancanza di dati aggiornati, si è ancora confinati a quelli disponibili al 31 dicembre 2022. La contabilità degli errori giudiziari muove in Italia dal 1991 onde arrivare anch’essa fino al 31 dicembre 2022: si totalizza quindi un ammontare di 222 con una media che sfiora i 7 l’anno. La spesa in risarcimenti è salita a 86.206.214 euro (pari a una media di poco inferiore a 2 milioni e 694 mila euro l’anno). Se invece viene ad eleggersi a tavola di riscontro il 2022 da gennaio a dicembre gli errori giudiziari sono stati in tutto 8: uno in più rispetto all’anno precedente. Per il secondo anno consecutivo il dato complessivo relativo agli errori giudiziari è rimasto sotto la soglia psicologica di 10. Un accenno, infine, alla spesa totale in risarcimenti per errori giudiziari. Il 2022 è stato testimone di un, si auspica, estemporaneo ragguardevole incremento: 9 milioni e 951 mila euro, oltre 7 volte in più rispetto allo scorso anno. A questo proposito è pur tuttavia corretto ricordare che i criteri di elaborazione dei risarcimenti sono assai più discrezionali e variabili rispetto a quelli fissati invece dalla legge per l’ingiusta detenzione. Laonde per cui sembrerebbe “aberrante” (nel senso fisico -ottico/astronomico – etimologico del vocabolo) recepire la separazione delle carriere a panacea di un quid che, dulcis in fundo, si rivela un falso problema (otto casi di errore giudiziario all’anno sono una quota infinitesimale – ammesso e non concesso, beninteso, che in quella definizione, in senso lato, non vengano altresì a convogliarsi le ingiuste detenzioni).
“Al fine della licenza io tocco”, si potrebbe tracotantemente concludere con Cyrano de Bergerac. Ma ciò non è nostro intendimento dacché, nei momenti pre– e post-consultazione referendaria, il senso della misura è già stato superato a più riprese. Tanto per fornire un’istantanea da un lato il Presidente del Comitato per il ‘SI’ Pannella Sciascia Tortora, Professore Giorgio Spangher, ha denunciato i responsabili del comitato “Giusto dire NO” per violazione dell’art. 656 del codice penale (Pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l’ordine pubblico. “Chiunque pubblica o diffonde notizie false, esagerate o tendenziose, per le quali possa essere turbato l’ordine pubblico, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 309”); dall’altro sono sotto gli occhi di tutti i brindisi i cori gli schiamazzi con cui settori della magistratura ed esponenti della cosiddetta società civile hanno accolto la vittoria del ‘NO’, outing che meglio si addice a ben diversi contesti disciplinari (una curva di uno stadio ove si plaude ad una “epica” impresa sportiva, putacaso). A bene vedere era un quesito tecnico-giuridico di alto magistero, di sottile equilibrio istituzionale, quello su cui siamo stati chiamati ad esprimere il nostro fiat e non un plebiscito pro o contra l’esecutivo attualmente facente funzioni di Governo. Suvvia, un poco di morigeratezza acciocché tutto non debordi in frastornante strepitus fori.
