Ci si attendeva l’ennesimo smacco … ed invece, questa volta, inaspettato coup de théâtre, la promessa non è andata tradita. La giustizia riparativa, dacché è di essa che si sta parlando, finalmente ottiene (rectius, sembrerebbe ottenere) il ruolo “nodale” che la cosiddetta riforma Cartabia, dalle generalità dell’allora facente funzioni di Ministro della Giustizia [cfr. d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, a Rubrica normativa “Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari” – già dalla intitolazione del provvedimento è dato evincere come ivi si declinino eminentemente propositi (‘l’efficienza del processo penale’ e ‘la celere definizione dei procedimenti giudiziari’, ciò che, con stridente termine, potrebbe qualificarsi come “efficientamento” della macchina della giustizia) e, solo in misura residuale, macro-aree di intervento: nella specie, e per l’appunto, la giustizia riparativa, leitmotiv, se non compulsivo, di certo ossessivo della grammatica riformistica (salvo errori ed/od omissioni quella locuzione viene difatti reiterata per ben 167 volte nel testo che ci occupa)], intendeva ascriverle. La Suprema Corte di legittimità, investita nella sua massima espressione a Sezioni Unite, del quesito se “sia ricorribile per cassazione il provvedimento del giudice di merito di rigetto della richiesta di invio al Centro per la giustizia riparativa per l’avvio di un programma e, nell’ipotesi affermativa, per quali casi e per quali motivi” (per l’ordinanza di rimessione v. Cass. pen., Sez. V, ord. 28 marzo 2025, D.C.), ha risposto affermativamente all’interrogativo significando che “Il provvedimento del giudice di merito di rigetto della richiesta di invio al Centro per la giustizia riparativa per l’avvio di un programma di giustizia riparativa è impugnabile con l’appello o con il ricorso per cassazione unitamente alla sentenza conclusiva del relativo grado e indipendentemente dal regime di procedibilità del reato” (così Cass. SS.UU., 9 febbraio 2026). Quaestio all’apparenza marginale ma che, per vero, dissimula scenari oppositivi in merito a ruolo e funzioni della universalmente nota come restorative justice nell’alveo della tradizionale giustizia afflittivo-punitiva (alternativa complemento o, ancora, “corpo estraneo” rispetto all’obbligata, finora, struttura triadica giudice/pubblico ministero/indagato-imputato?). Percorso accidentato, ҫa va sans dire, e contrassegnato da rovinosi quid pro quo [si mediti, ex plurimis, sulla clamorosa lettura dell’art. 44, comma 2, d.lgs. cit., giusta cui ai programmi di giustizia riparativa “si può accedere in ogni stato e grado del procedimento penale, nella fase esecutiva della pena e della misura di sicurezza, dopo l’esecuzione delle stesse e all’esito di una sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere, per difetto della condizione di procedibilità, anche ai sensi dell’articolo 344-bis del codice di procedura penale, o per intervenuta causa estintiva del reato”, adottata da Cass. pen., Sez. I, 7 novembre 2024, Ministero della Giustizia in causa X, per la quale “la decisione impugnata è viziata nella parte in cui non ha considerato che, … [e]ssendo il ricorrente ancora detenuto in esecuzione di pena egli non può essere ammesso ad alcun programma di giustizia riparativa sintantoché la pena sarà in esecuzione, indipendentemente dal regime detentivo a cui è sottoposto” – come se la virgola nitidamente impressa dopo “nella fase esecutiva della pena e della misura di sicurezza” e a precedere “dopo l’esecuzione delle stesse” non fosse un segno di interpunzione bensì una macchia di inchiostro “zampillata” dal calamo di un legislatore distratto – e ciò a prescindere dal fatto che proprio in executivis dovrebbe radicarsi il terreno di elezione di questo “nuovo” paradigma di giustizia. E ancora si faccia mente locale sulla quaestio de legitimitate, in prospettiva dubitata, ma nei fatti non sollevata, di cui a Trib. Genova, 21 novembre 2023, X, e ad oggetto la violazione della normativa euro-unitaria – nello specifico con riguardo ai consideranda nn. 46 e 53 della direttiva 2012/29/UE “che istituisce norme minime di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI” – oltre che dei disposti costituzionali ex art. 76 e 77 – eccesso di delega, quindi – nella misura in cui l’art. 129 bis c.p.p. prevede l’invio della vittima del reato ad un Centro per la giustizia riparativa, anche d’ufficio, sentendola in esclusiva laddove ciò si reputi necessario, in tal modo imponendo “un facere alla vittima diretta del reato o ad un suo familiare (nel caso della morte causata dal soggetto con il quale si vorrebbe effettuare la mediazione) in vista di un rapporto non voluto e non richiesto”; doglianza, nondimeno, irricevibile una volta appurato che i Centri de quibus, al momento dell’ipotizzata censura, erano ben lungi dall’essere stati istituiti].

Ma al di là di ciò, e prima di addentrarsi nelle “pieghe” del decisum a Sezioni Unite, muoviamo dai precordi ovvero impostiamo le coordinate definitorie del tutto. La giustizia riparativa, ex art. 42, comma 1, lett. a), d. lgs. 150/2022, include “ogni programma che consente alla vittima del reato, alla persona indicata come autore dell’offesa e ad altri soggetti appartenenti alla comunità di partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo e volontario, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l’aiuto di un terzo imparziale, adeguatamente formato, denominato mediatorele lettere successive – nel dettaglio la b) la c) e la d) – proponendosi di definire ‘vittima del reato’ ‘persona indicata come autore dell’offesa’ ‘familiare’ di uno dei predetti. Ex professo con vittima del reato si intende allora “la persona fisica che ha subito direttamente dal reato qualunque danno patrimoniale o non patrimoniale, nonché il familiare della persona fisica la cui  morte è stata causata dal reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona”; con persona indicata come autore dell’offesa “1) la persona indicata come tale dalla vittima, anche prima della proposizione della querela; 2) la persona sottoposta alle indagini; 3) l’imputato; 4) la persona sottoposta a misura di sicurezza personale; 5) la persona condannata con pronuncia irrevocabile; 6) la persona nei cui confronti è stata emessa una sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere, per difetto della condizione di procedibilità, anche ai sensi dell’articolo 344-bis del codice di procedura penale, o per intervenuta causa estintiva del reato”; infine, con familiare, “il coniuge, la parte di un’unione civile ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 20 maggio 2016, n.  76, il convivente di fatto di cui all’articolo 1, comma 36, della stessa legge, la persona che é legata alla vittima o alla persona indicata come autore dell’offesa da un vincolo affettivo stabile, nonché i parenti in linea retta, i fratelli, le sorelle e le persone fiscalmente a carico della vittima o della persona indicata come autore dell’offesa”. Trattasi di enunciazioni ad ampio respiro (eufemisticamente parlando …) che, al di là di tutto, comunicano un mutamento di prospettiva: non si discorre più, infatti, di indagato/imputato/condannato (progressione superata giusta il nuovo concetto di ‘persona indicata come autore dell’offesa’) né si rinvia al “magma” definitorio di cui al codice di rito penale come espresso dalle formule ‘persona offesa dal reato’ ‘danneggiato dal reato’ ‘costituito parte civile’ (qui tutto si stempera, ed al contempo, si diffonde nella nozione di ‘vittima’, a sua volta diretta – “la persona fisica che ha subito direttamente dal reato qualunque danno patrimoniale o non patrimoniale” – ed indiretta – “il familiare della persona fisica la cui  morte è stata causata dal reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona”). Ma, soprattutto, il giudice resta estraneo (egli, come i difensori ed il pubblico ministero, si arresta sulla soglia dei Centri per la giustizia riparativa) alle dinamiche de quibus; qui il deus ex machina è il mediatore (tanto per precisare debbono essere “almeno due”: così l’art. 53, comma 1, d. lgs. 150/2022), soggetto professionalmente qualificato, in costante formazione, che si caratterizza, fra l’altro, per la sua equi-prossimità fra i deuteroagonisti [o pluri-agonisti giacché il percorso mediativo può fondarsi sull’“adesione” di ulteriori partecipanti del genere di “persone di supporto segnalate dalla vittima del reato e dalla persona indicata come autore dell’offesa” (i cosiddetti supporters), “enti ed associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato, rappresentanti o delegati di Stato, Regioni o enti locali o di altri enti pubblici, autorità di pubblica sicurezza, servizi sociali” o, a catch-all clause  finale, di “chiunque altro vi abbia interesse” (v., in merito, l’art. 45, comma 1, lett. c) e d) d. lgs. cit.)] nel senso che egli, a differenza del giudice, equi-distante dalle parti e percepito “lontano” da loro, e dalle loro istanze, deve empatizzare per ambedue i contendenti “stando nel mezzo” senza prediligerne veruno (è “secondo” di entrambi, altrimenti detto, e non terzo). L’importanza del ruolo è inoltre stimolata dal fatto che il mediatore è investito del segreto professionale ex art. 200 c.p.p., privilege che può rivendicarsi stante l’esaustiva “lista” di tutele di cui all’art. 52 d.lgs. 150/2022. Ad ulteriore conforto il fatto che “le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del programma non possono essere utilizzate nel procedimento penale e nella fase dell’esecuzione della pena” (così l’art. 51 del testo normativo più volte evocato) al mediatore deputandosi in esclusiva di relazionare il giudice sulle attività svolte e sull’esito riparativo conseguito (v. art. 57, comma 1, d.lgs. cit.). Del resto ça va sans dire che riparare non sta per contribuire all’accertamento di un fatto tanto più che riconoscere quanto essenziale onde accreditare l’imputazione non equivale ad ammettere le proprie responsabilità. Che cosa ci si proponga di ottenere è illustrato dalla lett. e) dell’art. 45 stante cui con, ‘esito riparativo’, facciamo riguardo a “qualunque accordo, risultante dal programma di giustizia riparativa, volto alla riparazione dell’offesa e idoneo a rappresentare l’avvenuto riconoscimento reciproco e la possibilità di ricostruire la relazione tra i partecipanti” (con uno sguardo dinamico al futuro, ergo su quel che potrà essere, e non immobilmente statico volto a recriminare su ciò che è stato). Quegli esiti, poi, potranno mostrarsi o a valenza simbolica giusta un ampio campionario che va dalla presentazione di scuse formali sino ad accordi relativi alla frequentazione di persone o di luoghi (senza obliterare impegni anche pubblici o rivolti alla comunità) o a valenza materiale nel qual caso essi comprenderanno “il risarcimento del danno, le restituzioni, l’adoperarsi per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato o evitare che lo stesso sia portato a conseguenze ulteriori”: così l’art. 56, commi 1 e 2, d. lgs. cit.

Un mondo “altereo” rispetto a quello, secolare, della giustizia amministrata per gladium et libram [e, a tratti, ad esso completamente estraneo; si rifletta, da un lato, sul fatto che, laddove si tratti di delitti perseguibili su domanda di parte, si possa accedere, ai programmi di giustizia riparativa, prima che sia stata avanzata querela (art. 44, comma 3, d.lgs. cit.) e, dall’altro, come già significato, sulla possibilità di ricorrervi finanche post esecuzione della pena e/o della misura di sicurezza (alinea che immediatamente precede del riscontrato decreto legislativo)]. Comunque sia, e come già accennato “lateralmente”, pur se la giustizia riparativa non appare consustanziale rispetto alla giustizia punitiva, gli “intrecci” fra i due modelli sono ineluttabili; tutto sta a vedere come li si voglia regolare, piuttosto. Non per nulla il mediatore, vero “incentro” del percorso de quo, deve notiziare l’autorità giudiziaria procedente degli esiti conclamati dell’attività resa quand’anche si traduca nella “mancata effettuazione del programma”, nell’“interruzione dello stesso”, nel “mancato raggiungimento di un esito riparativo” (così l’art. 57, comma 2). Ciò che muta, invece, attiene agli effetti che quelle risultanze determinano sul giudizio, ipoteticamente, in corso: nell’evenienza di esito negativo – sub specie di mancata effettuazione del programma, di interruzione del medesimo, di mancato conseguimento dell’obiettivo – tamquam non esset giacché esso non incide sulla “sorte” della persona indicata come autore dell’offesa (così dispone l’art. 58, comma 2, d. lgs. 150/2022); diverso il quadro laddove l’esito risulti affermativo. In merito, con opzione alquanto timida, il riformatore distingue a seconda che la fattispecie per cui si sia addivenuti ad un programma riparativo sia procedibile, o meno, a querela di parte soggetta a remissione. A tale riguardo la persona offesa che sia finanche querelante deve essere informata, oltre che su di un nugolo di altre cose, del fatto che “la partecipazione … a un programma di giustizia riparativa, concluso con un esito riparativo e con il rispetto degli eventuali impegni comportamentali assunti da parte dell’imputato, comporta la remissione tacita della querela” [cfr. l’art. 90, comma 1, lett. p-ter), c.p.p.]. Altrimenti detto: raggiungere un accordo con l’offensore, e sottoscriverlo formalmente, manifesta il venir meno della volontà punitiva con ciò “ripudiandosi” la via della giustizia, tradizionale, contenziosa (ecco qui, sottotraccia, un ulteriore quid proprium della giustizia riparativa – non v’è oggetto del contendere); trattandosi di fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela quest’ultima viene a rimettersi tacitamente di riflesso “provocandosi” l’estinzione del reato (così l’attuale comma 3 dell’art. 152 c.p.). A contrario, allorquando la fattispecie di interesse è procedibile ex officio, o se la querela, una volta avanzata, sia irrevocabile (ad esempio per i reati di violenza sessuale, base od aggravata, ex artt. 609-bis e ter c.p., per il reato di atti sessuali con minorenne di cui all’art. 609-quater c.p. o, ancora, per l’ipotesi di atti persecutori – il cosiddetto stalking – aggravati stante l’art. 612-bis, comma 2, del codice penale), si interviene o sulla dosimetria della pena irrogabile in concreto (arg. ex art. 58, comma 1, d. lgs. cit.) oppure in sede di circostanze attenuanti la responsabilità [v. il nuovo art. 62, comma 1, n. 6), c.p. il cui “innesto” garantisce una diminuzione di pena per, fra l’altro, “avere partecipato a un programma di giustizia riparativa con la vittima del reato, concluso con un esito riparativo. Qualora l’esito riparativo comporti l’assunzione da parte dell’imputato di impegni comportamentali, la circostanza è valutata solo quando gli impegni sono stati rispettati”) o di sospensione condizionale della pena (il modificato comma 4 dell’art. 163 c.p. ora inoltre assume che, a fronte di una pena, in concreto, non superiore ad un anno, il giudice possa ordinarne la sospensione per un tempo equivalente se il colpevole, “prima che sia stata pronunciata la sentenza di primo grado”, “abbia partecipato a un programma di giustizia riparativa, concluso con un esito riparativo”. Nell’un caso – esito negativo del percorso – viene a “marcarsi” l’autonomia della giustizia riparativa rispetto a quella afflittiva; nell’altro – esito affermativo del percorso – viene ad esaltarsene la natura complementare: del resto il profilo ancipite ne costituisce tratto distintivo. Ad esito di uno sfondo così composito è forse, allora, più immediato dire che cosa la giustizia riparativa non sia: “essa non è un rito speciale, ma al più un procedimento incidentale, parallelo alla giustizia contenziosa; non è una causa di estinzione del reato, se non limitatamente all’ipotesi di remissione tacita di querela ai sensi del (nuovo) art. 152 cod. pen.; non è una causa di non punibilità o di non procedibilità e non è un’alternativa al processo e alla pena, né è un’alternativa alla giustizia penale, non sostituendosi ad essa; [essa] si affianca  a quella contenziosa e (che) procede in parallelo ad essa (salvo divenirne complementare e convergere nell’ipotesi della remissione tacita e dell’eventuale sospensione del procedimento nel caso di reati perseguibili a querela ai sensi dell’art. 129-bis, comma 4, cod. proc. pen.); è un sistema che ha connotazioni e regole proprie, che può incidere sul trattamento sanzionatorio” (così Cass. pen., Sez. II, 12 dicembre 2023, B.).

E proprio ciò, con buona plausibilità, potrebbe addursi a giustifica dei discordanti orientamenti che la pronunzia a “ranghi compatti”, a numero d’ordine 5166 del 2026, dell’organo di nomofilachia è venuta a comporre. La ricorribilità (giusta l’ordinanza della Sezione semplice in esclusiva per mezzo del ricorso per cassazione) del provvedimento del giudice di merito che neghi la richiesta di inoltro al Centro di giustizia riparativa per l’avvio di un programma omonimo, quindi. Un primo filone ne stipula l’inammissibilità: “[l]e ragioni di tale divisamento sono molteplici e risiedono: nell’assenza dell’espressa previsione di impugnabilità dei provvedimenti che negano l’accesso ai programmi di giustizia riparativa, in forza del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione ex art. 568, comma 1, cod. proc. pen.; nella non riconducibilità di tali provvedimenti al novero di quelli che incidono sulla libertà personale, per i quali l’art. 111, settimo comma, Cost., ammette sempre il ricorso per cassazione per violazione di legge, essendo gli stessi privi di carattere decisorio su diritti soggettivi e di effetti di giudicato; nella natura non giurisdizionale del procedimento riparativo, che, consistendo «in un servizio pubblico di cura relazionale tra persone», è estraneo al processo penale e non sottostà alle sue regole; nella discrezionalità della decisione di invio al Centro per la giustizia riparativa, non sussistendo in capo al giudice alcun obbligo in tal senso”. Specularmente un indirizzo contrapposto ne postula, invece, l’ammissibilità: “la decisione sull’avvio alla giustizia riparativa avrebbe natura endoprocedimentale, perché assunta dal giudice in seno al procedimento penale («anche d’ufficio e in ogni stato e grado del procedimento»), previo contraddittorio («sentite le parti, i difensori nominati e, se lo ritiene necessario, la vittima del reato») e con provvedimento motivato. Tale decisione innescherebbe, oltretutto, un percorso non giurisdizionale, quale è quello riparativo, i cui effetti, in caso di esito riparativo, si rifletterebbero, comunque, in maniera sostanziale e significativa, in seno al procedimento penale, potendo incidere, se non altro, sulla determinazione del trattamento sanzionatorio da applicare all’imputato; e ciò in riferimento a tutti i reati, a prescindere dal relativo regime di procedibilità. Né sarebbe tale da minare la tenuta sistematica della tesi prospettata la possibilità da parte del giudice di sospendere il processo per i soli reati a querela rimettibile; la relativa previsione, infatti, sarebbe indice soltanto del favore accordato dall’ordinamento all’effetto estintivo del reato, derivante dalla rimessione tacita della querela in caso di esito positivo del percorso riparativo, in funzione deflativa del processo penale e non sarebbe, quindi, valorizzabile quale dato da cui trarre ragione per escludere la rilevanza nel processo penale degli effetti sostanziali della positiva conclusione del programma di giustizia riparativa sul trattamento sanzionatorio in relazione a tutti gli altri reati”. In medio (non) stat virtus, infine. Una ultima linea interpretativa, difatti, circoscrive l’esperibilità dell’impugnazione solo all’evenienza che si tratti di reati procedibili a querela suscettibile di rimessione. Il che troverebbe “fondamento nella possibilità di sospensione del processo, prevista dall’art. 129-bis, cod. proc. pen. in ipotesi di richiesta di avvio alla giustizia riparativa avanzata dall’imputato di reati procedibili a querela rimettibile: la suddetta possibilità di sospensione conferirebbe, infatti, al diniego una «influenza giuridicamente rilevante […] sul contenuto della successiva decisione» …, essendo, essa, funzionale a consentire, in caso di esito riparativo del percorso di giustizia riparativa – che rimane, comunque, autonoma e distinta rispetto alla giustizia penale – la remissione tacita della querela, prevista dall’art. 152, terzo comma, n. 2, cod. pen. e, quindi, l’estinzione del reato. Né sarebbe consentita un’applicazione analogica della disposizione di cui all’art. 129-bis, comma 4, cod. proc. pen., con possibilità di sospensione del processo anche nel caso in cui la richiesta di invio al Centro per la giustizia riparativa sia avanzata dall’imputato di reati procedibili d’ufficio o a querela non rimettibile, dal momento che, ai sensi dell’art. 50, comma 3, cod. proc. pen., il processo penale può essere sospeso solo nei casi espressamente previsti dalla legge. In riferimento ai reati procedibili d’ufficio o a querela non rimettibile, il provvedimento di diniego sarebbe, comunque, privo di una «influenza giuridicamente rilevante […] sul contenuto della successiva decisione», perché le determinazioni del giudice sul trattamento sanzionatorio (in ordine all’entità della pena o alla concessione della sospensione condizionale della pena) si inserirebbero in una «fattispecie più complessa, integrata solo al verificarsi di ulteriori fatti del tutto estranei ed indipendenti dal procedimento penale e dal suo svolgimento … »”.

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, dopo avere ripercorso i tratti identitari dell’istituto che ci occupa (con ben altra perizia di quella mostrata dal sottoscritto …), con decisione ampiamente condivisibile legittima l’orientamento di maggiore apertura. “A sostegno militano argomenti desumibili sia da un’interpretazione letterale della norma di cui all’art. 129-bis, sia da un’esegesi sistematica della disciplina organica della giustizia riparativa, come dettata nel titolo IV del d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (artt. 42-67”. In prima battuta, allora, ci si deve interrogare se l’accesso alla giustizia riparativa possa avere luogo a prescindere dalla decisione di invio dell’autorità giudiziaria. La risposta non può che essere negativa: “[n]el procedimento penale, infatti, sono prioritarie le esigenze di accertamento del reato e della responsabilità di chi se ne è reso autore ed esso deve svolgersi secondo le regole di garanzie dei diritti delle parti, delle quali occorre anche assicurare l’incolumità, di modo che all’autorità giudiziaria è assegnato il compito di valutare se sussistono le condizioni per rimuovere l’ostacolo rappresentato dal perseguimento di tali prioritarie istanze, verificandone la compatibilità con l’attività riparativa; dunque, il provvedimento di invio al Centro per la giustizia riparativa si configura come un’autorizzazione ad accedere al relativo programma” (la sottolineatura è Nostra: n.d.a.) “, il quale si svolge, comunque, fuori dal processo penale e che nulla ha a che fare con l’accertamento della responsabilità dell’autore del reato … [si deve quindi riconoscere] che l’attività di verifica dell’esistenza dei presupposti per concedere l’autorizzazione (come disciplinata dall’art. 129-bis cod. proc. pen.) e, poi, l’attività di valutazione dell’effetto giuridico che lo svolgimento del programma può avere nel procedimento penale (come disciplinata dall’art. 58, comma 1, del d. lgs. n. 150 del 2022) o sull’esecuzione della pena, hanno natura giurisdizionale”. Metaforicamente parlando l’autorità giudiziaria apre le porte alle evidenziate “camere di compensazione” di cui supra (con provvedimento justiciable), ne è grande mossiere, ma non vi entra, laddove le verifiche in merito alla fattibilità dell’incontro vittima (reale o surrogata che sia)/persona indicata come autore dell’offesa restano affidate al mediatore di equi-prossimità (che interloquisce, al riguardo, con provvedimenti not-justiciables. Se X allora Y: se la decisione, a contenuto negativo, di invio ai Centri per la giustizia riparativa ha natura giurisdizionale transitivamente se ne deve predicare l’impugnabilità. “«La forma rivestita dal provvedimento motivato (ordinanza), i tempi e i luoghi del processo nei quali il provvedimento è adottato (in ogni stato e grado), la previa instaurazione del contraddittorio (sentite le parti, i difensori nominati e, se ritenuto necessario, la vittima del reato) in relazione alla verifica delle condizioni di ammissibilità previste dall’art. 129-bis, comma 3, cod. proc. pen. (l’utilità per la risoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui si procede e l’assenza di un pericolo concreto per gli interessati e per l’accertamento dei fatti», gli eventuali effetti favorevoli discendenti dalla partecipazione «a un programma di giustizia riparativo concluso con un esito riparativo», destinati ad operare «all’interno del processo/procedimento penale», e il correlato interesse delle parti ad opporsi alla decisione giudiziaria che neghi loro la possibilità di avvalersi di tale opportunitàdepongono, in effetti, per l’impugnabilità del provvedimento di rigetto della richiesta di invio al Centro per la giustizia riparativa(le sottolineature sono di chi scrive: n.d.a.”). Ciò premesso è facile altresì soddisfare un ulteriore interrogativo ovverossia se la riscontrata impugnabilità appaia condizionata al regime di procedibilità degli scelera oggetto di accertamento giudiziale (come ipotizza il trend “mediano” summenzionato esaltando, al dunque, i reati procedibili a querela rimettibile). L’opzione stigmatizzata, è agevole vagliarlo, “amputa” quota-parte dei benefits, in misura ben consistente, fra l’altro, che susseguono al riscontrato, ed affermativo, esito mediativo/conciliativo de quo. Non persuade, invero, assegnare “un effetto giuridicamente rilevante sull’esito del processo, capace di legittimare l’impugnazione differita del diniego dell’autorizzazione ad avviare un percorso riparativo, alla sola possibilità di sospensione del processo medesimo e non (anche) all’estinzione del reato, conseguente alla remissione tacita di querela, che si verifica «quando il querelante ha partecipato a un programma di giustizia riparativa concluso con un esito riparativo» (ex art. 152, terzo comma, n. 2, cod. proc. pen), ovvero alle «significative ricadute di natura sostanziale», derivanti dall’accesso ai programmi di giustizia riparativa, incidenti sulla concreta determinazione del trattamento sanzionatorio da applicare all’imputato che vi abbia partecipato con esito riparativo: «si pensi, ad esempio, all’applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen. nella sua nuova formulazione, nonché alle conseguenze in tema di dosimetria della pena ai sensi dell’art. 133, secondo comma, n. 3, cod. pen. (condotta contemporanea o susseguente al reato» … ed ancora all’ampliata possibilità di ottenere la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena ex art. 163, quarto comma, cod. pen. Stando al tenore dell’art. 58, comma 1, d. lgs. 150 del 2022, invero, gli effetti giuridicamente rilevanti che promanano dalla partecipazione ad un programma di giustizia riparativa sono «lo svolgimento del programma e, anche ai fini di cui all’articolo 133 del codice penale, l’eventuale esito riparativo»: infatti, l’autorità giudiziaria è tenuta a valutarli, in bonam partem (giusta la disposizione di cui al comma secondo dello stesso articolo), proprio «per le determinazioni di competenza»”. E ciò pur anche se l’opinio ripudiata “consentirebbe, tra l’altro, di individuare nell’art. 586 cod. proc. pen. il fondamento normativo dell’impugnabilità del diniego di accesso alla giustizia riparativa. «La regola dell’impugnazione differita di cui all’art. 586 cod. proc. pen. impone, infatti, di attendere l’esito del processo per consentire di accertare se, e in quale misura, le decisioni nelle quali le ordinanze emesse nel corso degli atti preliminari o nel dibattimento si concretizzano abbiano potuto incidere sulla decisione finale», di modo che tale norma non potrebbe giustificare l’impugnabilità del rigetto della richiesta di accesso ad un programma di giustizia riparativa formulata dall’imputato di un reato procedibile a querela non rimettibile o procedibile d’ufficio, atteso che, in difetto di una disposizione sulla possibilità di richiedere la sospensione del processo, il provvedimento non sarebbe tale da esplicare «una incidenza giuridicamente rilevante sulla decisione finale», ma, piuttosto, «un’influenza sulla decisione di merito meramente eventuale e quale elemento di una fattispecie (molto) più complessa, integrata solo al verificarsi di ulteriori fatti del tutto estranei ed indipendenti dal procedimento penale e dal suo svolgimento»”. Ma, al di là di questa vera e propria “mozione degli affetti”, epiloga la Corte, consentire “l’impugnazione tramite il solo ricorso per cassazione significherebbe precludere all’interessato la possibilità di agitare compiutamente quelle doglianze che si riferiscono alla valutazione discrezionale del giudice in ordine all’utilità del programma per la soluzione delle questioni originate dalla commissione del reato e all’assenza di pericolo concreto derivanti dallo svolgimento del programma; doglianze suscettibili di essere fatte valere nel giudizio di legittimità solo entro gli ambiti angusti della «mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione» ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.”. Ecco allora che lo strumentario garantito dall’art. 586 c.p.p. identifica, ex art. 568 medesimo codice di rito, il ‘caso’ ed il ‘modo’ per cui tramite “attaccare” il diniego più volte espresso – beninteso nella misura in cui gli impugnandi “siano assistiti da un interesse attuale e concreto, alla stregua di quanto previsto dall’art. 568, comma 4, cod. proc. pen.” Di tal che “chi aspiri ad accedere ad un programma di giustizia riparativa …, in caso di rigetto della [richiesta], nell’atto di impugnazione ha l’onere di illustrare specificamente le ragioni denotanti l’interesse a «rimuovere la situazione di svantaggio processuale derivante dalla decisione giudiziale» onde conseguire la concreta utilità […] di una decisione più vantaggiosa …: prospettazione dell’interesse all’impugnazione che non può dirsi soddisfatta, nei termini richiesti dal diritto vivente, con il mero, generico, richiamo all’istituto della giustizia riparativa, dovendo, piuttosto, l’impugnante dimostrare «la concreta incidenza, sia pure potenziale, (della partecipazione ad un programma) sulla procedibilità del reato e sul trattamento sanzionatorio, pena l’inammissibilità della censura»”. Ciò posto, laddove l’eventuale esito fruttuoso del percorso riparativo possa approdare ad una consequenziale rimessione di querela, “la sentenza di appello dovrà essere annullata in toto, rientrando l’esito estintivo tra le possibilità “aperte” dal provvedimento ammissivo”; nell’evenienza, uguale e contraria, di reato perseguibile ex officio od a querela irrevocabile, ci si dovrà motivare “solo sul punto relativo al trattamento sanzionatorio, l’unico suscettibile di essere condizionato dalla positiva definizione del percorso riparatorio”.

Non ci fa persuasi, d’altro canto, l’“intermezzo” (cfr. punto 5.2. del Considerato in diritto) giusta cui la Cassazione adduce a supporto della propria ratio decidendi un “arresto” della Corte Costituzionale (Corte cost., sent. 7 – 24 luglio 2025, n. 158) prodottosi nelle more fra ordinanza di rimessione (Cass. pen., sez. V., 14833/2025) e pronunzia a Sezioni Unite (Cass. pen., SS.UU., 5166/2026). Il giudice a quo– il Tribunale di Grosseto con due distinte, ma identiche, ordinanze – dubitava della non conformità a precetto dell’art. 420 quater nella parte in cui non prevede[va] che la sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell’imputato contenga l’avviso della facoltà del medesimo di accedere ai programmi di giustizia riparativa … come è invece [contemplato]dall’art. 419, comma 3-bis, cod. proc. pen., per l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare notificato all’imputato immediatamente reperibile”, Venendone che “il diverso trattamento normativo riservato dagli artt. 419, comma 3-bis, e 420-quater, comma 4, cod. proc. pen., in merito alla previsione dell’avviso della facoltà di accedere alla giustizia riparativa configurerebbe, ad avviso del rimettente, «una ingiustificata disparità di trattamento di situazioni sostanzialmente identiche», poiché non vi sarebbero differenze sostanziali tra la posizione dell’imputato che, dopo l’iniziale irreperibilità, venga reperito durante le ricerche dalla polizia giudiziaria e quella dell’imputato nei cui confronti vada ab origine a buon fine la notifica dell’avviso ex art. 419 cod. proc. pen. Ne conseguirebbe un diverso trattamento normativo delle due fattispecie, idoneo a pregiudicare l’imputato inizialmente irreperibile, il quale, a differenza di quello che riceve l’avviso ex art. 419, comma 3-bis, cod. proc. pen., «non è posto subito nelle condizioni di valutare se accedere o meno al programma di giustizia riparativa, con conseguente pregiudizio del suo diritto di pianificare con anticipo la propria strategia processuale». Tanto, in violazione del principio di eguaglianza ex art. 3 Cost. e del diritto di difesa ex art. 24 Cost.”. Mentre, al fine del decidere si sarebbe mostrato sufficiente evidenziare l’improprietà del tertium comparationis addotto in punto di non manifesta infondatezza della quaestio (l’usuale, ed ormai seccante, prospettiva delle cosiddette ‘rime obbligate’), il giudice di legittimità delle leggi si esercita in una non richiesta, bensì emblematica, verifica in ordine al paradigma della giustizia riparativa. Con il che “proprio la morfologia della giustizia riparativa e il profilo relativo al rapporto di alternatività/complementarità rispetto alla giustizia penale comporta che la fase, del tutto eventuale, della riparazione non possa configurarsi come un procedimento incidentale o parallelo che si sovrappone a quello di cognizione: rispetto al procedimento penale sono diversi gli attori (non essendo, ad esempio, prevista la partecipazione del pubblico ministero) e lo stesso oggetto; non è prevista la presenza del difensore; non è richiesto alcun accertamento incidentale e sommario della responsabilità dell’imputato, posto che il programma di giustizia riparativa non postula affatto l’accertamento di una responsabilità penale. In altri termini, può concordarsi con chi osserva che la giustizia riparativa si configura come un post factum destinato a svilupparsi fuori del processo penale, come un’esperienza giuridicamente rilevante che tuttavia si concretizza indipendentemente da questo. Invero, si tratta di attività extraprocessuale priva di carattere giurisdizionale: non a caso viene definita, normativamente, come un programma (e non come un procedimento, almeno nell’accezione processual-penalistica del termine), condotto da un soggetto – il mediatore – che non è chiamato in alcun modo a ius dicere e ha l’obiettivo del tutto diverso da quelli perseguiti nel procedimento penale, di “curare” le conseguenze derivanti dal reato”. “È, quindi, del tutto evidente come quel che non ha natura giurisdizionale sia il programma di giustizia riparativa e non la decisione dell’autorità giudiziaria che autorizza o meno le parti del procedimento penale ad accedervi (la sottolineatura è Nostra: n.d.a.”) : ed è questo rilievo a rappresentare il fondamento giustificativo della sentenza n. 128 del 2025” (così, in grassetto corsivo, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite). Tutto vero e sacrosanto, se ne ha assoluta consapevolezza … ma ciò, a Nostro modo di vedere, rappresenta un mero obiter dictum (e non un punctum juris) nell’economia della parte motiva del decisum (per un diverso peso specifico addebitabile a questo richiamo G.L. Gatta – M. Gialuz, Le Sezioni Unite sullo statuto della giustizia riparativa tra funzioni costituzionali della pena e garanzie del giusto processo, in Sist. pen., 13 febbraio 2026).

Comunque la si intenda gli auspici di una lungimirante dottrina (P. Maggio – V. Virga, L’impugnabilità del diniego ai programmi di GR nel segno della processualizzazione dell’esito riparativo, in Sist. pen., 31 ottobre 2025) sono stati esauditi: la restorative justice, dopo l’analizzato intervento a Sezioni Unite, non è più un mero “gioco di ruolo”, nella disponibilità di un mediatore, un poco parroco un poco psicologo – e tampoco giurista, ordunque –, ma un qualcosa che impegna e che arricchisce, volto, come già detto in precedenza, “alla riparazione dell’offesa e idoneo a rappresentare l’avvenuto riconoscimento reciproco e la possibilità di ricostruire la relazione tra i partecipanti” (con uno sguardo dinamico al futuro, ergo su quel che potrà essere, e non immobilmente statico volto a recriminare su ciò che è stato), Ovvero, per dirla con Paola Maggio e con Veronica Virga, un generatore “di fiducia reciproca, senza sostituire la risposta penale classica, ma consentendo intersezioni, attraverso percorsi paralleli e virtuosi, che rispettino le diversità di ambiti e gestiscano al meglio le confluenze”.