È di pochissimi giorni addietro (24 febbraio u.s.) la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’ennesimo – ritornano, ormai, e non solo a volte – ‘pacchetto sicurezza’ (cfr. il decreto legge 24 febbraio 2026, n. 23, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell’autorità giudiziaria in presenza di causa di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell’interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale”, dall’impegnativa Rubrica normativa, come è agevole verificare). Trattasi, giusta uno schema da tempo consolidato, di un provvedimento omnibus, dalle note disciplinari eterogenee e privo della necessaria coesione sistematica (legislazione per spot modulata secondo l’accattivante teorema “punire è l’unica medicina che conosciamo”), di 33 articoli i quali, spigolando qua e là, riguardano “la prevenzione e il contrasto dei reati in materia di armi e di strumenti atti ad offendere” (art. 1), “il contrasto del furto con destrezza e della rapina commessa da un gruppo organizzato” (art. 3), “modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di lesioni personali in danno del personale docente della scuola e dei dirigenti scolastici, nonché del personale che svolge attività di prevenzione e accertamento delle infrazioni nell’ambito dei servizi di trasporto ferroviario” (art. 11), “disposizioni relative al personale dell’Arma dei Carabinieri e all’arruolamento di marescialli in possesso di laurea triennale” (art. 20), l’“obbligo di cooperazione dello straniero detenuto o internato ai fini dell’accertamento dell’identità” (art. 28), “disposizioni concernenti le attività umanitarie svolte dalla Croce Rossa Italiana” (art. 33). E questi horreurs de la nuit silencieuse potrebbero moltiplicarsi all’infinito. Offriamo unicamente qualche spunto ad illustrazione della “vena perversa” di cui al novum di elaborato.
Si mediti, in prima battuta, sulle interpolazioni apportate dall’art. 1 alla l. 18 aprile 1975, n. 110, recante “Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi”. L’art. 4, dalla significativa Rubrica “Porto di armi od oggetti atti ad offendere”, viene ad arricchirsi dei seguenti commi, non numerati, dopo quello a numero d’ordine 7: “Chiunque, senza giustificato motivo, porta fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, strumenti dotati di lama affilata o appuntita eccedente in lunghezza i centimetri otto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica il comma 2 dell’articolo 4-bis. Accertati i fatti di cui all’ottavo comma, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria trasmettono i relativi atti al prefetto del luogo della commessa violazione, il quale può applicare, per un periodo fino ad un anno, una o più delle seguenti sanzioni amministrative accessorie, dandone comunicazione all’autorità giudiziaria competente: a) sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli; b) sospensione della licenza di porto d’armi o divieto di conseguirla. In relazione alle sanzioni di cui al comma precedente, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 75, commi 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 12, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309”. Sempre il medesimo articolo, poi, incide sull’art. 4 bis l. ult. cit. [come introdotto dall’art. 4, comma 1 bis, l. 13 novembre 2023, n. 159, di conversione, con modificazioni, del d.l. 15 settembre 2023, n. 123, recante “Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale” – il tristemente al (dis)onore delle cronache cosiddetto ‘decreto Caivano’, più volte fatto oggetto di attenzione da chi sta scrivendo –; qui, fra l’altro, non viene rispettato neppure il canone della sedes materiae giacché il voluto innovato elegge a destinatari la generalità dei consociati e non solo gli infradiciottenni] riscrivendone il primo comma nel verso che è punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta un’arma per cui non è ammessa licenza, compresi gli strumenti con lama a due tagli e a punta acuta (le modifiche sono evidenziate in grassetto corsivo). Inoltre, a margine di un’esasperata descrizione dei contenuti di fattispecie, ivi si aggiunge che “[l]a medesima pena si applica a chiunque porta, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, strumenti con lama pieghevole di lunghezza pari o superiore a centimetri cinque, a un taglio e a punta acuta, muniti di meccanismo di blocco della lama o a scatto oppure apribili con una sola mano, nonché strumenti dotati di lama affilata o appuntita del tipo “a farfalla” oppure camuffati da altri strumenti od occultati in altri oggetti” – di riflesso viene ad immutarsi finanche la Rubrica di cui all’articolo che passa da “Porto di armi per cui non è ammessa licenza” a “Porto di armi per cui non è ammessa licenza e di particolari strumenti da punta e taglio”. Ebbene: a quadratura del cerchio l’art. 4 ter l. 110/1975, di nuovo conio alla luce del Nostro articolo 1, incredibile dictu attesta, al suo primo comma, che, “[s]e alcuno dei reati di cui agli articoli 4 e 4-bis è commesso da un minore di anni diciotto, nei confronti del soggetto che esercita la responsabilità genitoriale sul minore è applicata la sanzione amministrativa da 200 a 1.000 euro”. Ora, al di là del fatto di immaginarsi gli operativi di polizia locale muniti di righello onde vagliare l’affilatura della lama funzionale ad offendere, qui il legislatore dimentica che la responsabilità è personale [pur anche laddove ci si disponga per una sanzione amministrativa in luogo di una sanzione penale – tutto da vedere, poi, se un’opzione del genere soddisfi l’esegesi anti-formalistica della Corte dei Diritti Umani di Strasburgo apprestata ad esito del Plenary Court Judgement Engel and others v. the Netherlands, June 8th, 1976(giusta i cosiddetti Engel criteria: 1) classificazione interna dell’illecito; 2) natura dell’illecito; 3) grado di severità della sanzione) di modo che un illecito, formalmente qualificato come amministrativo o disciplinare, venga a caratterizzarsi per essere di ‘natura penale’] punendo un’omessa vigilanza indipendentemente da ogni addebitabilità al responsabile di cui sopra. Come potranno i custodies, i genitori in primis, provvedere a quell’onere? Dovranno perquisire/ispezionare gli zainetti dei figli prima che si rechino a scuola ed/od al lavoro? O addirittura sottoporli ad una estemporanea stop and frisk sulla falsariga di quanto insegnato dalla Corte Suprema Federale statunitense in Terry v. Ohio, 392 U.S. 1 (1968)? La norma non circoscrive in modalità veruna l’“innesto” della risposta sanzionatoria (assenza; disfunzionalità; inadeguatezza del gruppo familiare di riferimento; status delinquenziale conclamato del medesimo; subcultura dipendente, o marginale, per stili di vita, credenze e/o visione del mondo – l’esempio della forza e non la forza dell’esempio, altrimenti detto – e via seguitando). Si auspica, laonde per cui, un intervento correttivo/adeguatore ad opera degli operatori pratici del diritto (la giurisprudenza su tutto) onde neutralizzare il rischio di una, quasi certa, declaratoria di illegittimità costituzionale al proposito. Comunque sia l’esplorato novum produce un effetto-domino che va ad incidere su ulteriori momenti di disciplina. L’art. 4 d.l. 23/2026, difatti, dalla elefantiaca Rubrica “Zone a vigilanza rafforzata, potenziamento del divieto di accesso ai centri urbani e previsione della possibilità di arresto in flagranza differita per i danneggiamenti in occasione di manifestazioni pubbliche”, coopera a rafforzare il cosiddetto ‘DASPO urbano’ incidendo in corpore sul testo degli artt. 9 e 10 d.l. 20 febbraio 2017, n. 41, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città” (noto come decreto Minniti dalle generalità dell’allora facente funzioni di Ministro dell’Interno), convertito, con modificazioni, in l. 18 aprile 2017, n. 48. Giusta il primo articolo da ultimo evocato (“Misura a tutela di particolari luoghi”) i nuovi commi 3 bis e 3 ter così dettano: “3-bis. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, il prefetto può individuare specifiche zone urbane, caratterizzate da gravi o ripetuti episodi di criminalità o di illegalità, nelle quali è disposto l’allontanamento dei soggetti denunciati negli ultimi cinque anni per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio ovvero aggravati ai sensi dell’articolo 604-ter del codice penale, oppure per i delitti di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per i reati di cui agli articoli 4 e 4-bis della legge 18 aprile 1975, n. 110 (le enfatizzazioni sono Nostre: n.d.a.), i quali nelle predette zone tengono comportamenti violenti, minacciosi o insistentemente molesti, che impediscono la libera e piena fruibilità delle stesse e determinano una situazione di concreto pericolo per la sicurezza. Nei casi di cui al periodo precedente, gli organi accertatori di cui all’articolo 10, comma 1, ordinano l’allontanamento nelle forme e con le modalità previste dallo stesso articolo. La violazione dell’ordine di allontanamento è soggetta alla sanzione di cui al citato articolo 10, comma 1. 3-ter. Le zone di cui al comma 3-bis sono individuate per un periodo massimo di sei mesi, rinnovabili anche più volte nel limite massimo di diciotto mesi, con provvedimenti motivati, sentito il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica di cui all’articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121, alle cui riunioni è invitato a partecipare il procuratore della Repubblica presso il Tribunale o altro magistrato dallo stesso delegato, recanti la specifica indicazione dei luoghi interessati e del termine di durata”. L’art. 10 (“Divieto di accesso”) a sua volta interdice quest’ultimo (previo ordine di allontanamento) altresì ad esito della commissione dei reati, testé menzionati, di cui agli artt. 4 e 4 bis l. 110/1975. Di peculiare “impatto” si rivela il comma 3 bis, anch’esso di nuovo varo, stante cui “[i]l divieto di accesso di cui al comma 2 può essere disposto, altresì, nei confronti di coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso dei cinque anni precedenti, per alcuno dei reati di cui al comma 6-quater, commessi in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, per i reati di cui agli articoli 5, terzo comma, e 5-bis della legge 22 maggio 1975, n. 152 ovvero per i reati di cui agli articoli 4 e 4-bis della legge 18 aprile 1975, n. 110 (le enfatizzazioni sono Nostre: n.d.a.), commessi in uno dei luoghi di cui al predetto articolo 4-bis, comma 2, lett. c) e d) (le enfatizzazioni sono Nostre: n.d.a.), qualora dalla condotta tenuta possa derivare un pericolo per la sicurezza. Nelle ipotesi di cui al periodo precedente, il divieto di accesso può ricomprendere anche i luoghi in cui sono stati commessi i predetti reati, ferma restando l’espressa specificazione degli stessi nel provvedimento e l’individuazione di modalità applicative del divieto compatibili con le esigenze di mobilità, salute, lavoro e studio del destinatario” – tutto ciò che precede, a mente del quarto comma dell’art. 10 cit., può intervenire finanche nei riguardi di soggetti minori di anni diciotto che, pur tuttavia, abbiano raggiunto la soglia di imputabilità (ovvero abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età) [lo si dice, da ultimo, in esclusiva per stigmatizzare il malfermo animus procedendi del riformatore: il comma 6 quater legittima, ora, il cosiddetto arresto in flagranza differita, ritenendo in tale stato “colui il quale, sulla base di documentazione videofotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l’arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto”, avendosi riguardo non solo più ai reati per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza ex art. 380 c.p.p. ed all’art. 583 quater c.p. – “Lesioni personali a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, nonché a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali”, precetto ora esteso, a mente dell’art. 11, comma 1, lett. c), d.l. 23/2026, ad una pletora di interessati ovvero “a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni, a un dirigente scolastico o a un membro del personale docente della scuola, a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie a essa funzionali, nonché a personale che svolge attività di prevenzione e accertamento delle infrazioni nell’ambito dei servizi di trasporto ferroviario o agli arbitri e agli altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle manifestazioni sportive”, laddove i fatti di cui a Rubrica siano stati commessi in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico – ma finanche all’art. 635, comma 3, c.p. (“Danneggiamento”) allorquando si distrugga, si disperda, si deteriori o si renda, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico – pena aggravata se i fatti de quibus vengano a perfezionarsi per il tramite di violenza alla persona e/o di minaccia. E gli ulteriori reati di cui sopra? Quien sabe …].
Veniamo, ora, ad un ulteriore “nervo scoperto”, id est alla rapina aggravata commessa da un gruppo organizzato [art. 628 bis c.p., come “normato” ex novo stante l’art. 3, comma 1, lett. d), d.l. 23/2026]. Eccone l’inquietante testo: “La pena è della reclusione da dieci a venticinque anni e della multa da euro 6.000 a euro 9.000 se il fatto di cui all’articolo 628, primo comma, è commesso in danno di istituti di credito, uffici postali, sportelli automatici, veicoli adibiti al trasporto di valori o locali attrezzati per il deposito e la custodia di valori, da un gruppo organizzato che scorre in armi le campagne o le pubbliche vie ovvero fa uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, armi, sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, o impiega ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza o sabotaggio Se l’aggravante di cui al primo comma concorre con una o più delle circostanze di cui al terzo comma dell’articolo 628 o con altra fra quelle indicate nell’articolo 61, la pena è della reclusione da dodici a venticinque anni e della multa da euro 7.000 a euro 9.000. Si applica il quinto comma dell’articolo 628. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l’individuazione o la cattura dei concorrenti o nel recupero dei proventi del delitto o degli strumenti utilizzati per la commissione dello stesso, la pena è diminuita da un terzo a due terzi”. Al di là del linguaggio vetero-novecentesco (“scorrere in armi le campagne o le pubbliche vie” evoca tempi bui: marce fiaccolate osceni rituali che dovrebbero essere sepolti, e mai più riesumarsi, negli antri della memoria) il novum di cui all’art. 628 bis c.p. desta più di una perplessità sia a livello di precetto sia a livello di sanzione. Talune delle forme di manifestazione del reato circostanziato de quo sembrerebbero pervenire a realizzarsi, nevvero, indipendentemente dalla lesione, o dalla messa in pericolo, dell’incolumità o della vita umana. Prelevare illecitamente denaro da un’ATM (automated teller machine) – gli sportelli automatici, i Bancomat, altrimenti detto –, tanto per esemplificare, e giusta le modalità esemplificate nel disposto di nuovo varo, il più delle volte viene a perfezionarsi facendo “saltare in aria” la postazione (e ciò facendo astrazione dalla vicinanza, nei pressi, di una componente umana); con il che il bene oggettivamente protetto dalla norma incriminatrice – la tutela del patrimonio – sembrerebbe risultare poziore rispetto al canone, che dovrebbe sempre mostrarsi preminente, di salvaguardia della vita umana. E valga il vero, a riprova di ciò, l’analisi del quantum sanzionatorio. Giusta un indice di comparazione interna il minimo edittale del reato circostanziato di specie equivale al massimo edittale della fattispecie base (cfr. art. 628, comma 1, c.p.) nonché a 2/3 in più rispetto al minimo edittale delle ipotesi aggravate ex art. 628, comma 2, c.p.; il massimo edittale, dal canto suo, riconduce a due volte e mezzo il massimo edittale della fattispecie base oltre a 1/4 in più rispetto al massimo edittale delle evenienze aggravate contemplate ex art. 628, comma 2, c.p. Giusta un momento di comparazione esterna, invece, l’omicidio preterintenzionale è sanzionato con la reclusione da dieci a diciotto anni (art. 584 c.p.); quello colposo con la reclusione da sei mesi a cinque anni (art. 589 c.p.); quelli stradali o nautici (ebbene sì: abbiamo finanche un’incriminazione così strutturata …) con la reclusione da due a sette anni (art. 589 bis c.p.). Si potrebbe continuare: ma non si vuole tediare, ultra necessitate, il paziente lettore con questa avvilente contabilità. Un dato, comunque, è self-evident: il legislatore è ormai avvolto in un loop di pan-assolutismo penale da cui risulta complesso emanciparsi. Nondimeno l’art. 628 bis del codice penale “vive e lotta con noi” al punto tale che le sue coordinate identitarie precipitano su più di un disposto dell’equivalente codice di rito. In estrema sintesi: 1A) la legittimazione a determinarsi in ordine all’esercizio dell’azione (o dell’inazione) penale e, di riflesso, l’interlocuzione derivata con i giudici preliminari (giudice per le indagini preliminari, per acronimo G.I.P., e giudice dell’udienza preliminare, per acronimo G.U.P.) riconduce all’ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente (ed al magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente) – così il “babelico” combinarsi dell’art. 51, commi 3 bis, 3 quater e 3 quinquies, da un lato, e 328, commi 1 bis e 1 quater, dall’altro, del codice di procedura penale – vale anche per la fattispecie aggravata ex art. 628 bis c.p. (cfr., al riguardo, la modifica apportata all’art. 51, comma 3 quinquies, c.p. Salvo disattenzioni di chi scrive è l’unica ipotesi aggravata giusta cui operano il procuratore distrettuale, ed i giudici preliminari distrettuali, gli articoli testé censiti facendo sino ad ora rinvio in esclusiva a reati consumati o tentati). E ciò con buona pace della effettiva contestazione del fatto-reato e della coessenziale iscrizione della notitia criminis nel registro omonimo: a mente dell’art. 335, comma 1, c.p.p., difatti, il pubblico ministero inserisce nel modello 44 (cosiddetto registro ignoti) e poi, una volta eventualmente soggettivizzata la fattispecie, nel modello 21 (cosiddetto registro noti), la notizia di reato nella sua nudità espressiva ovvero “la rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice” e, solo se nel corso delle indagini quel fatto risulta diversamente circostanziato, “cura l’aggiornamento delle iscrizioni … senza procedere a nuove iscrizioni” (v. art. 335, comma 2, c.p.p.; 2A) la durata massima delle indagini, giusta la sproporzionata intensità lesiva del reato circostanziato de quo, è fissata in due anni alla luce dell’interpolazione addotta all’art. 407, comma 2, lett. a), c.p.p. [per essere puntuti: ivi si discorre di reati consumati o tentati laddove il novum di cui all’art. 628 bis c.p., come già osservato, identifica una circostanza aggravante speciale – non di portata generale stante l’elenco impostato all’art. 61 c.p. (dall’illuminante Rubrica ‘Circostanze aggravanti comuni’) – e ad effetto speciale – caratterizzate da un incremento di pena frazionariamente superiore ad 1/3 o definito tra un minimo ed un massimo edittale in numeri cardinali -; un legislatore accorto avrebbe di tal che dovuto imprimere ‘e per l’ipotesi aggravata, etc., etc.]. Facendo da ultimo rinvio ad ulteriori innovazioni, a matrice o processualpenalistica o di ordinamento penitenziario, nondimeno “allocate” extracodicem, vanno a seguire censite: 1B) la modifica apportata all’art. 13, comma 3 bis, d.l. 13 maggio 1991, n. 152, recante “Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell’attività amministrativa”, convertito, con modificazioni, in l. 12 luglio 1991, n. 203, stante la quale, in deroga a quanto previsto dall’art. 267, commi 1 e 3, c.p.p. – ora le intercettazioni di flussi comunicativi hanno durata massima di quarantacinque giorni “salvo che l’assoluta indispensabilità delle operazioni per una durata superiore sia giustificata dall’emergere di elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di espressa motivazione”, cfr., a tale proposito, la l. 31 marzo 2025, n. 47, recante “Modifiche alla disciplina in materia di durata delle operazioni di intercettazione” -, anche per il delitto di rapina aggravata (una volta di più, salvo errori ed/od omissioni, trattasi dell’unica evenienza in deroga per un reato circostanziato) ci si esime dall’applicare le coordinate disciplinari di cui al codice di rito penale; 2B) last but not least, nel florilegio di reati giusta i quali la concessione dei benefici penitenziari è subordinata al fatto che “non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata”, è “registrato” altresì il delitto di cui all’art. 628 bis c.p. (v. il nuovo testo dell’art. 4 bis, comma 1 ter l. 26 luglio 1975, n. 354, recante “Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà”).Ma lasciamo ai colleghi, ed amici, penalisti sostanziali ulteriori recriminazioni (e ve ne sarebbero una sporta …) muovendo al Nostro “orto concluso” ovvero all’angolo visuale del processualpenalista. In esclusiva un comparto tematico di cui al codice di rito penale è stato fatto oggetto di specifica attenzione dal legislatore di inizio 2026 ovverossia quell’insieme di disposizioni votate ad incidere sulla notizia di reato (o notitia criminis, che dir si voglia). Detta informativa, che sia qualificata (ovvero esemplificata dal codice come tale e partitamente regolata ex artt. 331 – 334 bis c.p.p. o, ancora, valorizzata per il filtro di querela, di istanza, di richiesta – queste condizioni di procedibilità, oltre a rimuovere un ostacolo ai fini delle determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale in capo al pubblico ministero, possano altresì fungere da “canale privilegiato” per quella) o non qualificata (con ciò alludendosi a tutti quei fenomeni atti a prospettare l’evenienza che un reato sia stato commesso, putacaso l’informazione giornalistica la percezione diretta del factum sceleris l’informazione in veste confidenziale e via seguitando) punto qui rileva, assume significato centrale nell’economia del codice: non appena essa si soggettivizzi, ovvero non appena quel fatto, ipoteticamente postulato, venga, giusta una ragionevole plausibilità, addebitato ad una persona fisica determinata (nella “modellistica” degli uffici di Procura la notizia trasmigra dal registro a numero d’ordine 44 – il cosiddetto registro ignoti – al registro a numero d’ordine 21 – il cosiddetto registro noti -) iniziano a decorrere i termini di durata delle indagini preliminari. Come è agevole intendere le criticità sono molteplici al punto che il legislatore si è sentito di dovere di proporre addirittura una definizione, a suo vedere illuminante, a conforto dell’interprete [così il testo vigente dell’art. 335, comma 1, c.p.p., a seguito delle modifiche di cui all’art. 15, comma 1, lett. a), n. 1), d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, a Rubrica normativa “Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari”, provvedimento noto giusta la locuzione ‘riforma Cartabia’, dalle generalità dell’allora facente funzioni di Ministro della Giustizia]. Ma procediamo con ordine.Il testo originario dell’art. 335 c.p.p. diceva ben poco limitandosi a significare il momento di iscrizione della notitia criminis nel registro omonimo [“Il pubblico ministero iscrive immediatamente” (la sottolineatura è Nostra: n.d.a.) … “ogni notizia che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa nonché, contestualmente o dal momento in cui risulta, il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito”] oltre che i successivi “aggiustamenti” ad origine nella formazione progressiva dell’imputazione (“Se nel corso delle indagini preliminari muta la qualificazione giuridica del fatto ovvero questo risulta diversamente circostanziato, il pubblico ministero cura l’aggiornamento delle iscrizioni … senza procedere a nuove iscrizioni”). Di tutto ciò non era dato sapere alcunché; nessuna finestra conoscitiva, altrimenti detto, al punto che il comma 3 allertava, con chiosa inquietante, che “[è] vietata la comunicazione delle iscrizioni … fino quando la persona alla quale il reato è stato attribuito non abbia assunto la qualità di imputato” ovvero fino all’esercizio, ipotetico, dell’azione penale da parte dell’organo requirente. La discovery, anticipata, dei fatti a proprio carico, e delle indagini a quelli connessi, era quindi asimmetricamente vincolata alla formulazione del capo d’accusa (niet, ed ancora oggi è così, laddove il pubblico si disponesse per l’archiviazione) – nulla è mutato, en passant, giusta la disciplina odierna, se non il radicamento, posticipato, del quid: l’avviso di conclusioni delle indagini preliminari, a norma dell’art. 415 bis c.p.p., sempre condizionato all’esercizio dell’azione penale, deve venire notificato, giustappunto, prima della scadenza del termine previsto all’art. 405, comma 2, c.p.p. (id est, prima dell’esaurirsi dei termini per la conclusione delle indagini preliminari). Ecco il primo problema, laonde per cui – l’indagato (e la persona offesa) all’oscuro di tutto: a ciò ha cercato di porre rimedio, a bene vedere solo apparente, la l. 8 agosto 1995, n. 332, recante “Modifiche al codice di procedura in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa”, mutando le coordinate del comma 3 di cui supra ed introducendo il comma 3 bis “a rimorchio”. Di tal che, appurato che quei “dati sensibili” possono essere condivisi con l’indagato con la persona offesa e con i rispettivi difensori allorquando costoro ne facciano richiesta, la riscontrata ostensione è preclusa laddove si proceda per uno dei delitti di cui all’art. 407, comma 2, lett. a), c.p.p. (un insieme di reati ritenuti, a torto od a ragione, di peculiare intensità lesiva) – chiara la ratio del “banno”: evitare che l’interessato metta in guardia i sodali nel crimine sul fatto che, nei loro confronti, si stanno svolgendo indagini – oppure qualora, sussistendo specifiche esigenze attinenti alle indagini, il pubblico ministero disponga, con decreto motivato, “il segreto sulle iscrizioni per un periodo di tempo non superiore a tre mesi e non rinnovabili” – qui a giustifica dell’interdictio l’esigenza di salvaguardare la tendenziale completezza delle indagini garantendone l’integrità segretando i contenuti. Potrebbe, fra l’altro, sopravanzare un’ulteriore evenienza di chiusura nella misura in cui si abbia errato nell’individuazione della Procura della Repubblica a cui avanzare richiesta (vicenda meno peregrina di quanto, prima facie, si potrebbe assumere: si rifletta, a mero titolo esemplificativo, alla disciplina dei casi di connessione ex art. 12 e seguenti del codice di procedura penale); con il che, rebus sic stantibus, ci si permette di suggerire un inoltro cumulativo a tutte le Procure della Repubblica dislocate sul territorio nazionale. Al di là di ciò, ed al netto delle individuate eccezioni (codificate o meno che siano), la risposta che si ottiene (v. art. 110 bis n. att. c.p.p.) non si mostra affatto rassicurante giacché, ad esito positivo dell’istanza, si detta “Risultano informazioni suscettibili di comunicazione” a contrariis imprimendo “Non risultano informazioni suscettibili di comunicazione”. La formula interlocutoria, nevvero, non assicura la linea di displuvio fra conoscibile ed inconoscibile: essa è difatti suscettibile di evidenziare che non vi è nulla a carico, certo, ma anche, quantunque espresso per innuendos, che risultano gli impedimenti a rispondere di cui all’art. 335, commi 3 e 3 bis. Non si possono dormire notti tranquille, al postutto. Da ultimo, dal 2017 (l. 23 giugno 2017, n. 103, recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario”), l’art. 335 viene ad arricchirsi di un comma 3 ter stante cui, “[s]enza pregiudizio del segreto investigativo, decorsi sei mesi dalla data di presentazione della denuncia, ovvero della querela, la persona offesa dal reato può chiedere di essere informata dall’autorità che ha in carico il procedimento circa lo stato del medesimo”. Disposto implementato, a tutto concedere, al di là della sedes materiae di riferimento, da quell’ottica di incentivazione dei victims rights nel giudizio penale a cui il legislatore nazionale, e soprattutto sovranazionale, assegna, in forma vieppiù marcata, deferente sensibilità. A fornire impulso, e sostanza, alle notitiae criminis propriamente tali debbono provvedere elementi specifici: difatti, alla luce di un quadro di incertezza non ancora funzionale a declinare notizie di reato vere e proprie – siamo addirittura in una fase di pre-indagini, a bene vedere –, al pubblico ministero si apriranno due sbocchi – o motivarsi per l’iscrizione nei registri a più riprese evocati, nonostante la soglia bassa di riscontrabilità dei contenuti di esistenza dell’informativa di specie (modelli 45 e 21, in stretto ordine cronologico), o predisporsi per la cestinazione, benché provvisoria, nel modello 45 (registro delle pseudo-notizie di reato). Electa una via datur recursus ad alteram, come già adombrato e pur tuttavia (una pseudo-notizia può ben, alla luce di “irrobustimenti” successivi, appalesarsi a factum sceleris); nondimeno l’opzione de qua determina conseguenze di non poco rilievo. Nell’un caso si preserva un interfacciarsi pubblico ministero-giudice per le indagini preliminari (cfr. art. 409 c.p.p.); nell’altro l’organo requirente agisce a prescindere dal “filtro” giudiziale: è egli direttamente a trasmettere gli atti all’archivio. A dare contenuto a queste legittime necessità soccorre allora la summenzionata riforma Cartabia dettagliando i tratti identitari le notitiae criminis: ora, con tale “latinetto”, si fa riguardo alla “rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice”. Tanto per esemplificare non è sufficiente dolersi di essere stato vittima di condotte inappropriate (qui quanto descritto è indeterminato); dolersi di essere sequestrato dai marziani (qui approdiamo nel dominio dell’inverosimile); dolersi di essere protagonista di una condotta adulterina (l’adulterio, condotta beninteso riprovevole, non configura, hic et nunc, una fattispecie incriminatrice). E tali momenti costitutivi si soggettivizzano in esclusiva non appena risultino, contestualmente all’iscrizione della notizia di reato od in un momento successivo, indizi a carico del supposto autore del fatto-reato. Qui, al legislatore della riforma, si offriva un ventaglio di soluzioni, tutte astrattamente percorribili: si poteva esigere, da un lato, l’automatica iscrizione nel registro delle generalità della persona verso cui canalizzare le indagini (ma ciò avrebbe alimentato iscrizioni premature, superficiali o, peggio ancora, avventate); dall’altro si poteva modulare un’indiziarietà qualificata (indizi consistenti; elevati; rilevanti; significativi; assai credibili e chi più ne ha più ne metta) il che avrebbe, forse, legittimato spazi di discrezionalità eccessivi, in capo al pubblico ministero, in controtendenza rispetto agli obiettivi dichiarati dell’intervento correttivo. Con degna di nota equidistanza fra gli opposti il riformatore del 2022 è appagato dal “nudo” termine ‘indizi’: qui sì una probatio minus quam plena ma tale da bandire il ricorso a meri sospetti (ipotesi da tavolino; congetture, tipologie di autore …; e via seguitando).
Ma non è finita qui … il “nervo scoperto” di maggiore problematicità riconducendo alla dimensione della tempestività/intempestività dell’iscrizione delle notitiae criminis nell’omonimo registro. Il pubblico ministero potrebbe non per nulla mostrarsi attendista pur disponendo di tutti gli elementi onde procedere ad un’iscrizione “a norma”; ed il ritardo conclamato non è di breve momento se, come già detto, dalla soggettivizzazione di quella iniziano a decorrere i termini di durata delle indagini preliminari. Quid juris, tum? La giurisprudenza, nella sua massima espressione (a Sezioni Unite, altrimenti detto), aveva avuto l’opportunità di sciogliere l’enigma ma aveva fornito una risposta interlocutoria nel verso che, “[p]er poter configurare un sindacato giurisdizionale sulla tempestività delle iscrizioni operate dal pubblico ministero, occorrerebbe, dunque, una espressa previsione normativa” (le sottolineature sono Nostre: n.d.a.) “che disciplinasse non soltanto le attribuzioni processuali da conferire ad un determinato organo della giurisdizione, ma anche il “rito” secondo il quale inscenare un simile accertamento “incidentale”. Basti pensare, ad esempio, alla esigenza di rispettare il contraddittorio, non solo tra i soggetti necessari, ma anche in riferimento agli altri eventuali “partecipanti” della indagine o del processo. Se si introducesse, infatti, un controllo ex post sul merito della “tempestività” delle iscrizioni, con possibilità di “retrodatazione” tale da compromettere la utilizzazione di atti di indagine, il relativo ius ad loquendum non potrebbe non essere riconosciuto anche agli eventuali altri indagati o persone offese, che dalla “postuma” dichiarazione di inutilizzabilità di atti di indagine potrebbero soffrire una grave compromissione, ove quegli atti fossero favorevoli alla loro posizione. L’esigenza di un innesto normativo per portare a soluzione i problemi, da tempo avvertiti, che scaturiscono dalla assenza di effettivi rimedi per le ipotesi di ritardi nella iscrizione nel registro delle notizie di reato, è. d’altra parte, chiaramente testimoniata dal recente disegno di legge n. 1440, presentato dal Ministro della giustizia al Senato della Repubblica il 10 marzo 2009 e recante, fra l’altro, varie disposizioni in tema di procedimento penale. In esso, infatti, si prevede una specifica disciplina che attribuisce al giudice, all’atto della richiesta di rinvio a giudizio, il compito di verificare l’iscrizione operata dal pubblico ministero nel registro di cui all’art. 335 cod. proc. pen. e determinare, se del caso, la data nella quale essa doveva essere effettuata, «anche agli effetti dell’art. 407, comma 3». In modo tale, puntualizza la relazione che accompagna l’iniziativa legislativa, da porre rimedio ad un meccanismo «che rischia di rimettere alle scelte discrezionali del pubblico ministero la concreta determinazione dei tempi processuali. Con le nuove norme – osserva ancora la relazione – non potranno più riverberarsi sull’imputato gli effetti della iscrizione tardiva, a lui non imputabili, con la conseguenza di rendere più certi i termini delle indagini preliminari, a fini sia acceleratori che di garanzia». … Allo stato della normativa vigente, occorre quindi ribadire il principio per il quale il termine per le indagini preliminari decorre dalla data in cui il pubblico ministero ha provveduto ad iscrivere, nel registro delle notizie di reato, il nominativo della persona alla quale il reato è attribuito, senza che al giudice sia consentito di stabilire una diversa decorrenza. Gli eventuali ritardi nella iscrizione, tanto della notizia di reato che del nominativo cui il reato è attribuito, sono privi di conseguenze agli effetti di quanto previsto dall’art. 407, comma 3, cod. proc. pen., anche se si tratta di ritardi colpevoli o abnormi, fermi restando gli eventuali profili di responsabilità disciplinare o penale” (così Cass., S.U., 20 ottobre 2009, Lattanzi). Ad esito di quell’imperioso monito il legislatore si è da ultimo deciso ad intervenire, in un contesto di, forse non a sufficienza meditato, restyling in ordine alla configurazione delle notizie di reato, giusta il comma 1-ter dell’art. 335 c.p.p. e l’innovativo art. 335 quater medesimo codice di rito. A premessa, finanche culturale, si “staglia” pur tuttavia il profilo definitorio di cui al comma 1, come modificato dell’art. 335 c.p.p., giusta cui ogni notizia di reato contiene “la rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice”, fattore che potrebbe rappresentare una consona “bussola orientativa” per il pubblico ministero all’obiettivo di una tempestiva iscrizione di quelle nell’apposito registro [sia detto per inciso benché già se ne abbia fatto cenno: ve ne più di uno, identificabili stante il numeri d’ordine dei rispettivi modelli. Di tal che avremo: 1) il modello 21 ad oggetto le notizie di reato a carico di persone; 2) il modello 21 bis a proposito dei reati attribuiti alla competenza del giudice di pace; 3) il modello 44 che riconduce ai fatti di reato laddove il supposto autore sia ancora ignoto; 4) il modello 45 ovvero il registro in cui vengono annotati i fatti non costituenti reato; 5) il modello 46 che si occupa, a sua volta, delle denunzie anonime. Usualmente la notitia criminis viene iscritta come mero fatto di reato ovvero nel modello 44; se, in un momento successivo, emergeranno elementi che consentano di “interlacciare” l’illecito commesso ad un determinato autore la notizia transiterà al modello 21 – dati recenti danno nondimeno testimonianza del fatto che, nel registro ad oggetto i provvedimenti contro ignoti, “stanziano”, all’incirca, 1.000.000 di casi. Ancora più inquietante la “provvista” di cui al modello 45 in cui si riversano, grosso sommato, 300.000 vicende giacché, in questo frangente, l’opzione inattiva del pubblico ministero non è soggetta a controllo veruno: egli, quindi, può auto-archiviare o, giusta un linguaggio più franco, può cestinare notizie inerenti a determinati fatti ma, impunemente, persistere in un’indagine, per così dire, “sotterranea”]. Il termine di durata delle indagini preliminari scorre in innanzi dal momento in cui l’esercente dell’azione penale iscriva il nominativo del supposto responsabile del crimen nel registro ad hoc prefissato: self-evident, allora, l’importanza nel provvedere tempestivamente a quell’operazione (acciocché non si lucri ultra necessitate, ed ulteriormente, sui tempi di indagine). Un primo rimedio, non è dato sapere quanto efficace, è rimesso alla buona “creanza” del pubblico ministero che, “[q]uando non ha provveduto tempestivamente ai sensi dei commi 1 e 1-bis, all’atto di disporre l’iscrizione … può altresì indicare la data anteriore a partire dalla quale essa deve intendersi effettuata” (cfr. art. 335, comma 1-ter, c.p.p.): una auto-retrodatazione, se così è consentito esprimersi. Più incisivo parrebbe il rimedio “escogitato” exart. 335-quater del medesimo codice di rito: lì il giudice (che quindi non può attivarsi ex officio), dietro sollecitazione della persona sottoposta alle indagini, può accertare la tempestività dell’iscrizione, muovendo per la retro-datazione, a patto che l’indagato “indichi, a pena di inammissibilità, le ragioni che sorreggono” tale istanza nonché “gli atti del procedimento dai quali è desunto il ritardo”. Ad esito di un sub-procedimento, non poco macchinoso, in ordine al quale viene garantito un contraddittorio almeno sulle carte “[i]n caso d’accoglimento della richiesta, il giudice indica la data nella quale deve intendersi iscritta la notizia di reato e il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito” (così il comma del summenzionato art. 335-quater). Molto opportunamente, il tutto letto in combinato disposto con l’art. 407, comma 3, c.p.p., e a “quadratura del cerchio”, “… non possono essere utilizzati gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine per la conclusione delle indagini preliminari stabilito dalla legge o prorogato dal giudice”. Cosicché gli atti realizzati nel segmento temporale di “apparente” durata fisiologica delle indagini preliminari si rivelano, a bene vedere, ultra terminos a fronte dell’effettuata retro-datazione – non possono che essere inutilizzabili, al postutto.
Da ultimo i nova recati dal d.l. 23 del 2026. In prima battuta va segnalato il comma 1 bis. 1 di cui all’art. 335 c.p.p., come introdotto dall’art. 12, comma 1, d.l. ult. cit., stante il cui tenore “[t]uttavia, quando appare evidente che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione, il pubblico ministero procede all’annotazione preliminare, in separato modello, del nome della persona cui è attribuito il fatto medesimo. In tal caso, non si applica la disposizione di cui al comma 1-bis”. Trattasi della versione light del cosiddetto “scudo protettivo” ipotizzato a beneficio esclusivo delle forze dell’ordine (qualora così ci si fosse espressi de lege lata, sia detto senza nessun intendimento provocatorio, il prodotto normativo sarebbe stato “leggermente” viziato da incostituzionalità): il primo periodo di riferimento, infatti, fa implicita, ma chiara, allusione al quivis a populo (si mediti, tanto per esemplificare, sul soggetto che abbia agito giustificato da una legittima difesa domiciliare) allorquando appaia “evidente che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione”. Al di là della mancata “copertura” di ipotesi similari (putacaso le cause di non punibilità in senso stretto) il busillis sta proprio nell’avere valorizzato il termine ‘evidente’. Non sempre, e paradossalmente, ciò che viene qualificato tale si riveli, nei fatti, inequivoco: ‘evidente’, per vero, è sì ciò che, prima facie, risulta ‘lampante’, ‘netto’, ‘palese’ ma finanche ciò che diviene tale ad esito di un più o meno complesso accertamento. E che questa riflessione non sia frutto di estemporaneità dello scrivente è testimoniato dalla movimentata vicenda della regola che presiede (rectius, presiedeva), ad esito dell’udienza preliminare, al filtro tra azzardo e prudenza/calcolo imputativo. Il testo originario dell’art. 425, comma 1, c.p.p. per vero dettava, con riguardo alla sentenza di non luogo a procedere, che il giudice dell’udienza preliminare doveva orientarsi in quel verso “[s]e sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l’azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, se il fatto non è previsto dalla legge come reato ovvero quando risulta evidente” (la sottolineatura è Nostra: n.d.a.) “che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che si tratta di persona non imputabile o non punibile per qualsiasi altra causa il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere, indicandone la causa nel dispositivo”. La cautela di specie non ha funzionato al punto che l’articolo unico della l. 8 aprile 1993, n. 105, recante “Modifica all’articolo 425 del codice di procedura penale, in materia di sentenza di non luogo a procedere”, ha provveduto ad espungere quell’attributo dal disposto testé menzionato (e ciò al di là delle interpolazioni successive tradottesi nella regola di condotta, per il pubblico ministero, e nella regola di giudizio della ‘ragionevole previsione di condanna’. Non vorremmo, laonde per cui, che, per inopinata eterogenesi dei fini, quell’infortunio si ripresentasse altresì nella macro-area disciplinare di Nostro specifico riguardo. Il secondo periodo del comma 1 bis.1, a sua volta, con intento didascalico, soggiunge che, nell’evenienza regolata da quel che precede, “non si applica la disposizione di cui al comma 1 bis”. Sine dubio veruno: l’annotazione preliminare è un di più rispetto alle congiunture tradizionalmente intese (che impongono la modellistica a più riprese evocata); necessità di un nuovo registro, quindi, delle annotazioni preliminari come, del resto, orienta a supporre l’art. 13 d.l. 23/2026 il quale consegna ad un decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto de quo (a muovere dal 25 febbraio u.s., di tal che), l’incomodo di specie [il nuovo modello, giusta la littera legis, sembrerebbe piuttosto articolarsi come “partizione” interna del registro ex art. 335 c.p.p. – quest’ultimo è “adeguato” (così l’art. 13 ult. cit.) con l’introduzione di un apposito modello per le annotazioni preliminari – che configurare un quid a se stante … ma qui è tutta “terra incognita”].
I raccordi procedurali sono poi declinati dall’innovativo art. 335 quinquies: “Nei casi di cui all’articolo 335, comma 1-bis.1, alla persona cui è attribuito il fatto in presenza di una causa di giustificazione si applicano le disposizioni sui diritti e sulle garanzie della persona sottoposta alle indagini preliminari e ogni altra disposizione ad essa relativa. 2. Nei medesimi casi di cui al comma 1, quando non è necessario procedere al compimento di ulteriori accertamenti, il pubblico ministero assume le proprie determinazioni in ordine alla richiesta di archiviazione senza ritardo e comunque entro trenta giorni dall’annotazione preliminare ai sensi dell’articolo 335, comma 1-bis.1. Nei casi in cui ritenga necessario procedere al compimento di ulteriori accertamenti, compresi quelli da svolgere con le forme di cui all’articolo 360, il pubblico ministero provvede senza ritardo e comunque entro centoventi giorni dall’annotazione preliminare ai sensi dell’articolo 335, comma 1-bis.1. All’esito, ove non abbia provveduto ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo, assume le proprie determinazioni in ordine alla richiesta di archiviazione entro il termine di ulteriori trenta giorni. 3. Quando si procede ad incidente probatorio il pubblico ministero provvede all’iscrizione del nome della persona nel registro di cui all’articolo 335, comma 1-bis. 4. Se il pubblico ministero procede all’iscrizione ai sensi dell’articolo 335, comma 1-bis, i termini di cui all’articolo 405 decorrono dalla data dell’annotazione preliminare ai sensi dell’articolo 335, comma 1-bis.1”. Bréf: laddove non sia necessario procedere ad ulteriori accertamenti (id est risulta evidente “che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione”) il pubblico ministero si determina per la richiesta di archiviazione al massimo entro trenta giorni dall’annotazione preliminare; laddove, a contrario, quegli accertamenti necessitino (fuor di metafora: di evidente non vi è alcunché) gli uffici di procura vi provvederanno entro al massimo centoventi giorni – sempre a muovere dalla data dell’annotazione preliminare. Se, ad esito di questi ultimi, non si “trasli” al registro noti (modello 21) -cfr. art. 335 quater, commi 3 e 4 – si disporrà di ulteriori trenta giorni onde indirizzarsi per la richiesta di archiviazione. La persona “annotata”, che, at face value, non può qualificarsi come persona sottoposta ad indagini, per convenzione linguistica indagato, od ulteriori equivalenti semantici, si vede riconosciuti i diritti e le garanzie “della persona sottoposta alle indagini preliminari e ogni altra disposizione ad essa relativa” (in primis, onde essere tranquillizzata sulla sua sorte, della facoltà di essere informata sulle eventuali pendenze a carico ex commi 3 e 3 bis art. 335 del codice di rito penale – quantunque la risposta che si ottiene, meramente interlocutoria, sia tutt’affatto che definitiva).
Le ultime riflessioni addotte squarciano il velo sull’effettivo intendimento del novum ut supra delineato: un mero “emolliente” volto a confortare chi abbia reagito, con auspicabile proporzionalità, ad un’offesa percepita come ingiusta che, nei suoi riguardi, non si sta colpevolizzando; e ciò, se il ricorso al segno grafico ‘evidente’ ha un senso, ad epilogo di un percorso ad applicazione residuale ove, fin dal momento di acquisizione della notitia criminis, lo scenario orienti per la presenza di una causa di giustificazione. “Il gioco valeva la candela? Lo scopriremo solo vivendo”. Ce lo diranno (sempre che di ciò si venga resi edotti: perché, a tale obiettivo, non è stato interessato dalla riforma l’art. 127 n. att. c.p.p.?) gli uffici della Procura della Repubblica, altrimenti opinando. Forse, ed al di là degli immediati dubbi di costituzionalità che verrebbero a proporsi, una valutazione “laica”, scevra da preconcetti ideologici, su di un ipotetico “scudo protettivo” si sarebbe rivelata meno infeconda; di certo più tagliente dell’ennesima “norma-manifesto”.
