di Emanuele Vari

In merito all’acquisizione e alla detenzione delle armi, di recente è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 104/2018, in attuazione della Direttiva UE 2017/853.

Con la nuova normativa, tutti i detentori di armi dovranno produrre, entro il 13 settembre 2019, ed ogni 5 anni, all’Ufficio di Polizia o Carabinieri dove sono state denunciate le armi detenute, una certificazione medica di idoneità psicofisica.

In caso di titolarità della licenza di porto d’armi in corso di validità, invece, si potrà attendere lo scadere naturale (6 anni), per provvedere al successivo rinnovo quinquennale.

La mancata presentazione del certificato medico comporterà il ritiro delle armi, a seguito di specifico provvedimento adottato dal Prefetto.

Attualmente, anche i meri detentori di armi (che non possiedono e non vogliono richiedere il rilascio del porto d’armi) hanno l’obbligo di presentazione del certificato medico ogni 5 anni, e tale obbligo è assolto “presentando un certificato rilasciato da medici della Asl ovvero da medici militari, senza particolari requisiti sullo stato di servizio”; quindi anche se in quiescenza o in congedo (potranno per esempio avvalersi dei medici delle autoscuole).

Per il rilascio o il rinnovo del porto d’armi, invece, il certificato di idoneità psicofisica (differente rispetto a quello più semplice richiesto ai meri detentori) potrà essere rilasciato “dagli uffici medico-legali e dai distretti sanitari delle Asl o dalle strutture sanitarie militari o della Polizia di Stato, ovvero dai singoli medici della Polizia di Stato, dei Vigili del Fuoco o da medici militari in servizio permanente e in attività di servizio”, non soltanto all’interno delle loro strutture di competenza, ma anche come professionisti individuali, soltanto se in servizio attivo e in attività di servizio (non se in quiescenza o in congedo).

Appare utile ricordare che la comunicazione di detenzione e di cessione di armi, parti di armi e materiale esplodente, deve essere effettuata, anche per mezzo PEC, entro le 72 ore successive alla loro materiale disponibilità; il cambio del luogo della loro detenzione deve essere denunciato negli stessi modi e tempi indicati per l’acquisto; il luogo di detenzione deve necessariamente coincidere con il luogo dove le stesse vengono materialmente detenute.

Anche il numero delle armi detenibili e la capacità dei caricatori vengono modificati. Si possono ora detenere 3 armi comuni e 12 sportive, mentre nessun limite è stato introdotto per le armi venatorie.

Le armi comuni non sportive possono avere al massimo 10 colpi per le lunghe, 20 per le corte. Sono soggetti a denuncia soltanto i caricatori che eccedono tali limiti.

I titolari di licenza di collezione senza porto d’armi potranno usare, con limitazioni, le armi in collezione.

Sono anche state modificate le parti d’arma soggette a denuncia: gli upper sono da denunciare, non i silenziatori o moderatori di suono (comunque vietati per legge).

È consentita la compravendita di armi comuni da sparo commissionate per corrispondenza o acquistate mediante un contratto a distanza, non essendo più necessario il nullaosta prefettizio.

Per le armi disattivate nulla cambia per l’Italia. Le armi camuffate sono ora vietate: chi possiede la penna-pistola o il bastone-fucile non potrà più detenerli.

Le armi da fuoco lunghe semiautomatiche (A8) non sono più detenibili né cedibili.

Le armi demilitarizzate (A6 – armi da fuoco automatiche trasformate in semiautomatiche) e le armi sportive (A7 – con necessaria qualifica tramite il Banco di Prova), con numero di colpi oltre 10/20, saranno acquistabili solo da sportivi.

Dall’entrata in vigore del Decreto Legislativo citato, la durata del porto d’armi uso caccia è ridotta a 5 anni dai precedenti 6.

Vengono vietate all’attività venatoria le armi di categoria A, in particolare le A6, A7, A8 e le armi di categoria B9, ovvero le armi semiautomatiche di capacità inferiore a 10 colpi ed assomiglianti ad armi automatiche.

Tutte le parti sfuse di armi (quindi non solo le canne) dovranno avere la matricola e i segni distintivi per la tracciabilità.

Viene istituita anche una banca dati presso il Ministero dell’Interno, dove vengono registrate tutte le movimentazioni di armi da fuoco, munizioni ed armi da sparo anche di modesta capacità offensiva.

La licenza può essere ricusata ai soggetti che hanno riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro la persona commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione; a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all’Autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico; a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi. Inoltre, la riabilitazione ai reati ostativi non permetterà automaticamente il rilascio di titoli per poter acquistare armi.

Nel caso di morte di un possessore di armi, gli eredi devono, entro le 72 ore successive al decesso, riferire all’Autorità l’avvenuta scomparsa e dichiarare quali siano le loro intenzioni sulla destinazione delle armi. Nel caso in cui uno o più eredi vogliano tenerle presso la propria abitazione, devono fare richiesta al Questore di specifico nullaosta (salvo che non siano già in possesso di altro titolo valido), prendere in consegna le armi e depositare immediata denuncia all’Autorità. Se intendono cederle o venderle ad altre persone devono accertarsi che queste ultime abbiano un titolo idoneo per la loro acquisizione, dandone comunque avviso all’Autorità di Pubblica Sicurezza. Nel caso in cui nessun erede voglia legittimare le armi e non abbia neanche l’intenzione di cederle a terzi, sarà necessario avvisare, nei termini previsti, i competenti Uffici per territorio, i quali provvederanno a prenderle in carico per la loro distruzione.