In Memorie dal Sottosuolo, vero e proprio trattato ante litteram sulla nevrosi, Fëdor
Dostoevskij ci avvicina all’inconfessato ed all’oscuro. Per tramite della voce dell’io
narrante – un innominato ex apparatchik (funzionario pubblico) quarantenne della
Russia zarista – si viene nevvero resi edotti del fatto che ogni essere umano
coltiverebbe un desiderio, prima facie innaturale e non bilanciabile giusta valori di
fratellanza e di solidarietà, di auto-umiliazione e di sofferenza, desiderio che, ҫa va
sans dire, erra alla ricerca di un contesto in cui possa manifestarsi. Ecco, allora, prêt-
à-porter, il carcere, luogo/non luogo in cui si è ristretti (non per nulla l’etimo del
vocabolo riconduce al latino arcere ‘contenere’, ‘respingere’, ‘chiudere’, il di facile
consumo ‘buttare la chiave’, o, fors’anche, all’aramaico carcar che, a fortiori, evoca
l’atto del tumulare – del resto quelle pulsioni nascoste non possono che governarsi in
uno scenario ben altro dall’ordo naturalis); il carcere emblema del ‘sotto’ [dal
fabbisogno di Agenti di Polizia Penitenziaria – 20.000 unità mancanti stante il
Comunicato Stampa del Segretario Generale della UIL FP Polizia Penitenziaria,
Gennarino De Fazio (https://www.polpenuil.it/langolo-della-stampa/13478-suicida-
agente-a-torino-dignita-per-il-lavoro-in-carcere-comunicato-
stampa.html#:~:text=%E2%80%93%20%E2%80%9C42%20anni%2C%20originari
o%20della,finita%20suicidandosi%20nella%20sua%20abitazione del 1° maggio
2026) – alla partecipazione della comunità esterna all’azione rieducativa: v. i, sempre
meno rispettati, artt. 17 l. 26 luglio 1975, n. 354, recante “Norme sull’ordinamento
penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà”,
d’ora in innanzi, per acronimo, l. ord. penit., “La finalità del reinserimento sociale
dei condannati e degli internati deve essere perseguita anche sollecitando ed
organizzando la partecipazione di privati e di istituzioni o associazioni pubbliche o
private all'azione rieducativa.
Sono ammessi a frequentare gli istituti penitenziari con l'autorizzazione e secondo le
direttive del magistrato di sorveglianza, su parere favorevole del direttore, tutti
coloro che avendo concreto interesse per l'opera di risocializzazione dei detenuti
dimostrino di potere utilmente promuovere lo sviluppo dei contatti tra la comunità
carceraria e la società libera.
Le persone indicate nel comma precedente operano sotto il controllo del direttore”, e
68 D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, a Rubrica normativa “Regolamento recante norme
sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative
della libertà”, d’ora in innanzi, per acronimo, reg. ord. penit. “1. La direzione
dell'istituto promuove la partecipazione della comunità esterna all'azione
rieducativa, avvalendosi dei contributi di privati cittadini e delle istituzioni o
associazioni pubbliche o private, previste dall'articolo 17 della legge.
2. La direzione dell'istituto esamina con i privati e con gli appartenenti alle
istituzioni o associazioni le iniziative da realizzare all'interno dell'istituto e trasmette
proposte al magistrato di sorveglianza, con il suo parere, anche in ordine ai compiti

da svolgere e alle modalità della loro esecuzione. 3. Il magistrato di sorveglianza,
nell'autorizzare gli ingressi in istituto, stabilisce le condizioni che devono essere
rispettate nello svolgimento dei compiti. 4. La direzione dell'istituto cura che le
iniziative indicate ai commi precedenti siano svolte in piena integrazione con gli
operatori penitenziari. A tal fine, le persone autorizzate hanno accesso agli istituti
secondo le modalità e i tempi previsti per le attività alle quali collaborano. 5. In caso
di inosservanza delle condizioni o di comportamento pregiudizievole all'ordine e
alla sicurezza dell'istituto, il direttore comunica al magistrato di sorveglianza il venir
meno del proprio parere favorevole, per i provvedimenti conseguenti, disponendo
eventualmente, con provvedimento motivato, la sospensione dell'efficacia del
provvedimento autorizzativo. 6. Al fine di sollecitare la disponibilità di persone ed
enti idonei e per programmarne periodicamente la collaborazione, la direzione
dell'istituto e quella del centro servizio sociale, di concerto fra loro, curano la
partecipazione della comunità al reinserimento sociale dei condannati e degli
internati e le possibili forme di essa” (proprio il richiamo alla “formula magica” della
‘sicurezza’ consente di azzerare ogni iniziativa partecipata con l’esterno: tanto per
esemplificare si è venuti a conoscenza, in via informale, che l’attività teatrale
imbastita presso il carcere di massima sicurezza di Saluzzo, a far tempo dal prossimo
ottobre, non verrà più condivisa ab externo, in primis con le utenze scolastiche).
Chi scrive (M. DEGANELLO, I rimedi risarcitori, in AA.VV., Sovraffollamento
carcerario e diritti dei detenuti. Le recenti riforme in materia di esecuzione della
pena, a cura di F. CAPRIOLI e L. SCOMPARIN, Giappichelli, Torino, 2015, 257-282), più
di un decennio addietro e a seguire il fondamentale pilot judgement [per le coordinate
normative v., ora, il Regolamento, aggiornato al 15 settembre 2025, di cui alla Corte
Europea dei Diritti Umani, d’ora innanzi, per acronimo, Corte EDU il cui art. 61, al
proposito, così recita: “1. La Corte può decidere di applicare la procedura della
sentenza pilota e adottare una sentenza pilota quando i fatti all’origine di un ricorso
presentato dinanzi ad essa rivelano l’esistenza, nella Parte contraente interessata, di
un problema strutturale o sistemico, o di un’altra disfunzione simile, che ha dato
luogo o che potrebbe dare luogo alla presentazione di altri ricorsi analoghi. 2. a)
Prima di decidere di applicare la procedura della sentenza pilota, la Corte deve
invitare le parti a comunicare se, a loro avviso, all’origine del ricorso da esaminare
vi è un problema o una disfunzione di questo tipo nella Parte contraente interessata,
e se il ricorso si presta a questa procedura. b) La Corte può decidere di applicare la
procedura di sentenza pilota d’ufficio o su richiesta di una o di entrambe le parti. c)
Ai ricorsi per i quali si è deciso di applicare la procedura della sentenza pilota deve
essere riservato un esame prioritario ai sensi dell’articolo 41 del regolamento della
Corte. 3. La Corte deve indicare nella sentenza pilota da essa adottata la nature del
problema strutturale o sistemico o della disfunzione da essa contestata, e il tipo di
misure riparatorie che la Parte contraente interessata deve adottare a livello interno
in applicazione del dispositivo della sentenza. 4. La Corte, nel dispositivo della
sentenza pilota da essa adottata, può fissare un termine per l’adozione delle misure
menzionate al precedente punto 3, tenendo conto della natura delle misure richieste e

della rapidità con cui è possibile porre rimedio, a livello interno, al problema da
essa constatato. 5. Quando adotta una sentenza pilota, la Corte può riservarsi in
tutto o in parte l’esame della questione dell’equa soddisfazione, in attesa che la
Parte contraente convenuta adotti le misure individuali e generali indicate nella
sentenza. 6. a) All’occorrenza, la Corte può rinviare l’esame di tutti i ricorsi che
traggono origine da uno stesso motivo in attesa dell’adozione delle misure
riparatorie indicate nel dispositivo della sentenza pilota. b) I ricorrenti interessati
sono informati della decisione di rinvio nella forma che conviene. Se necessario,
viene loro notificato ogni nuovo elemento riguardante la loro causa. c) La Corte può
in qualsiasi momento esaminare un ricorso rinviato se ciò è necessario nell’interesse
di una buona amministrazione della giustizia. 7) Quando le parti in una causa pilota
giungono a una composizione amichevole, quest’ultima deve contenere una
dichiarazione della Parte contraente convenuta riguardante l’attuazione delle misure
generali indicate nella sentenza e delle misure riparatorie in favore degli altri
ricorrenti, dichiarati o potenziali. 8) Se la Parte contraente interessata non si
conforma al dispositivo della sentenza pilota, la Corte, salvo decisione contraria,
riprende l’esame dei ricorsi che sono stati rinviati in applicazione del precedente
punto 6. 9) Il Comitato dei Ministri, l’Assemblea parlamentare del Consiglio
d’Europa e il Commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa sono informati
sistematicamente dell’adozione di una sentenza pilota o di qualsiasi altra sentenza in
cui la Corte segnali l’esistenza di un problema strutturale o sistemico all’interno di
una Parte contraente. 10) Le informazioni riguardanti la decisione di trattare un
ricorso seguendo la procedura della sentenza pilota, l’adozione di una sentenza
pilota, la sua esecuzione e la chiusura della procedura sono pubblicate sul sito
internet della Corte”] Torreggiani (Corte EDU, sez. II, 8 gennaio 2013, Torreggiani
ed altri c. Italia, in http://hudoc.echr.coe.int.) con cui la Corte alsaziana, riscontrata
una problematicità strutturale e/o sistemica dell’overbooking carcerario “nostrano”,
assegnava all’ordinamento interno il termine di un anno dal momento in cui la
pronunzia sarebbe divenuta esecutiva (deadline fissata al 28 maggio 2014, laonde per
cui) onde predisporre “senza indugio un ricorso o una combinazione di ricorsi che
abbiano effetti preventivi e compensativi e garantiscano realmente una riparazione
effettiva delle violazioni della Convenzione risultanti dal sovraffollamento carcerario
in Italia”, si era confrontato con l’istituzione penitenziaria ricavandone un assordante
frastuono. Riportiamo, nella loro crudezza espressiva, i dati di allora (beninteso
estrapolati da fonti ufficiali ovvero
https://www.giustizia.it/giustizia/page/it/statistiche per le informazioni sulla realtà
italiana e https://www.prisonstudies.org/ sulla prospettiva comparata): “alla data del
31 agosto 2014, infatti, a fronte di una capienza di 49.397 posti disponibili,
risultavano presenti 54.252 detenuti, di cui 17.169 in attesa di giudizio o non ancora
"definitivi" (per una percentuale del 31,6% che si innalza oltre il 35% per i detenuti
stranieri). Per ciò che riguarda l’occupancy level (la percentuale di ospitati per posti
disponibili) l'Italia tocca tuttavia la vergognosa soglia di 118.7% , preceduta
soltanto – alla luce dei dati offerti dall'International Centre for Prison Studies
aggiornati all'aprile 2014 – da otto realtà geopolitiche europee: per rimanere agli

Stati confinanti la Francia ha una percentuale del 118,3% al 1° luglio 2014, la
Svizzera del 100,3% (dato del 4 settembre 2013), l'Austria del 95,6% (dato del 1°
gennaio 2013), la Slovenia del 118% al 30 giugno 2014. Se in Germania la
situazione si assesta, al 31 marzo 2014, su una percentuale dell'86,3% nel Regno
Unito (England & Wales) si sale al 112,4% al 25 luglio 2014, anche se in
quest'ultimo contesto, utilizzandosi la nozione di Useable Operational Capacity,
ovverossia della "capacità recettizia" dello stabilimento penitenziario al netto di
2000 unità, i dati statistici, promananti da fonti diverse, non paiono collimare
armoniosamente. Non significativo, invece, fare affidamento sulla prison population
rate (numero di detenuti in ragione di 100.000 abitanti, alla luce della popolazione,
presuntivamente stimata, dell'ordinamento geo-politico di riguardo), statistica in cui,
per vero, lo Stato italiano ottiene un esito positivamente ragguardevole,
classificandosi, sempre secondo un ordine decrescente, al quarantesimo posto, su 57
realtà territoriali censite. Troppe le variabili da "governare per potere fornire
risposte univoche in subiecta materia …”. Ed oggi? È possibile segnalare un trend
incoraggiante? Muoviamo di tal che ad un’attenta verifica compulsando, una volta di
più, le fonti de quibus. Nei 206 stabilimenti penitenziari italiani (189 per adulti; 17, i
cosiddetti IPM, per minorenni) – dati risalenti al 30 aprile u.s. – erano “ospitati”
64.212 soggetti (a questo numero vanno aggiunti 495 infradiciottenni “conteggiati” a
parte) a fronte di una capienza regolamentare di 51.265 [I posti sono calcolati sulla
base del criterio di 9 mq per singolo detenuto + 5 mq per gli altri, lo stesso per cui in
Italia viene concessa l’abitabilità alle abitazioni, più favorevole rispetto ai 6 mq + 4
stabiliti dal CPT (Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura e di
Trattamenti Inumani o Degradanti) + servizi sanitari. Il dato sulla capienza non
tiene conto di eventuali situazioni transitorie che comportano scostamenti
temporanei dal valore indicato – così la precisazione ministeriale]: di quelli 15.055
non sono “definitivi” (ovvero 9.219 in attesa di primo giudizio + 5.836 condannati
con sentenza ancora non passata in giudicato) id est il 23,4% del totale; 2.884 (il
4,4% in percentuale) sono donne; i detenuti stranieri ammontano a 20.307 (31,5% pro
quota). In merito all’occupancy level l’informazione è finanche più oltraggiosa se
rapportata a quella contrassegnata all’aprile 2014 – 125,6% (l’inquietudine è
ulteriormente accelerata ad esito delle verifiche comparative di cui infra); la prison
population rate, a fronte di una popolazione stimata di 58,88 milioni di unità alla fine
del mese di aprile 2026, è di 109. Sostando ora sui paesi confinanti (e focalizzandosi
sulla occupancy level): la Francia -dato del 1° aprile 2026 – si attesta ad 139,1% (è
l’unica realtà geo-politica che ci sconfigge in questa, poco invidiabile, graduatoria);
la Svizzera al 96,6% (31 gennaio 2026); l’Austria al 115, 3% (1° maggio 2026); la
Slovenia al 106,3% (11 maggio 2026). E, in ordine ai Paesi non confinanti in
temporibus registrati, la Germania si ferma ad un apprezzabile 80,2% (31 gennaio
2026) laddove il Regno Unito (England & Wales) sale al 104,8% (27 aprile 2026) –
per dettagliare ulteriormente l’Irlanda del Nord, in data 31 gennaio 2024, si arresta
all’86,1% mentre la Scozia, all’identica data, si “arrampicava” al 100,3%. Tanto per
alimentare la riflessione: gli Stati belligeranti europei – Ucraina e Federazione Russa
– significano percentuali molto basse – 53,9% per l’aggredito 67% per l’aggressore (a

tale ultimo proposito i dati retroagiscono al 31 gennaio 2021); la Turchia, realtà geo-
territoriale convenzionalmente ritenuta improntata a ferree regole securitarie, si
attesta, a fine aprile 2026, ad un 132,9% (nondimeno il Data Analysis Tool di cui
sempre al Prison Studies la “gratifica” solo di un 109,2%); last, ma ovviamente non
least, gli Stati Uniti d’America, “faro”, negli ultimi tempi dal bagliore appannato, del
mondo occidentale, oltrepassa, di un’unità infinitesimale, l’86% (il dato allude a circa
l’86,1%) – per essere acribici, nel 2022, senza indicazione di giorno e di mese, i
reclusi totalizzavano un 72,4% presso le prigioni locali; circa un 94% presso le
prigioni statali ed un 110,4% presso le prigioni federali. Più “feconda”, nondimeno,
l’analisi comparativa, giusta e la dimensione universale/mondiale e la macro-regione
europea. Dettagliamo, pertanto, alla luce dei tertia comparationis di cui sopra.
TOTALE DEI DETENUTI. 1A) A livello mondiale, su 224 entità “inventariate”,
predominano gli Stati Uniti d’America con ben 1.833.700 reclusi; 224esimo si
classifica il Liechtenstein con 8 detenuti; 1B) a livello europeo – 57 le realtà geo-
politiche censite – “vince” la Turchia con 341.497 “ospitati” nelle lor patrie galere
(ultimo sempre il Principato di Vaduz con gli otto detenuti di cui supra). PRISON
POPULATION RATE. 2A) A livello mondiale “domina” El Salvador (1.659, un
dato più che il doppio del secondo Stato in graduatoria ovvero l’isola caraibica di
Cuba) mentre ultimo si qualifica lo Yemen (14); 2B) a livello di Vecchio Continente
sempre prima la Turchia (400) e sempre ultimo il Liechtenstein (20). RECLUSI
NON DEFINITIVI. 3A) Al primo posto l’enclave di San Marino ove tutti i captivi
sono in attesa di giudizio ed ultimo lo Stato insulare di Palau (4,1% del totale) – qui
le realtà conteggiate sono 217 (a mero dato ulteriore 45 fra di queste riscontrano una
percentuale superiore, od equivalente, al 50%); 3B) in Europa nulla quaestio sul
primo classificato mentre ultima appare la Bulgaria (7%) – a notazione confortante
qui in esclusiva cinque Stati giungono al 50%: oltre a San Marino, in ordine
decrescente, il Liechtenstein, l’Albania, l’Armenia, la Svizzera. DONNE
DETENUTE. 4A) A livello mondiale, su 214 tertia comparationis, primeggia il
territorio autonomo, del SudEst cinese, di Hong Kong (22%) 214esima la Repubblica
Serba di Bosnia ed Erzegovina (0,3%) – qui 55 gli Stati “osservati”; 4B) da noi
ancora una volta primo San Marino (20%) e nessun problema in coda – sempre,
ovviamente, la Republika Srpska. DETENUTI STRANIERI. 5A) Su 193 entità geo-
politiche di riferimento è un ulteriore Principato – questa volta quello di Monaco – a
posizionarsi al vertice (93,5%); ultime, ex aequo, le Filippine, le Isole Salomone, il
Madagascar ed il Malawi (0,2%), 5B) in Europa – 56 realtà a confronto – mette conto
segnalare che, ultima, si dimostra la Repubblica Serba di Bosnia ed Erzegovina
(0,9%). OCCUPANCY LEVEL (ripetiamolo: la percentuale di “ospitati” per posti
disponibili ergo l’informazione più rilevante, a Nostro modo di vedere). 6A) 209 gli
ordinamenti considerati: prima la Repubblica del Congo (616,9%); ultima Nauru,
Stato insulare dell’Oceania della Micronesia (14%) – a margine significhiamo che più
della metà di quei 209 sono in overbooking (133, per amore della precisione); 6B) a
livello di macro-regione europea – 57 addendi – prima la Francia (139,1% ed ultimo,
in un singolare controcanto di vicinato, il Principato di Monaco (31%). E l’Italia, in
questo campionario per vero non edificante? Se a livello mondiale si “vivacchia”

senza infamia e senza lode (36 esima per numero di detenuti; 148 esima per Prison
Population Rate; 145 esima per numero di reclusi in attesa di sentenza passata in
giudicato; 109 esima giusta l’indicatore delle donne detenute; 27 esima per detenuti stranieri
e, last but not least … anzi, 87 esima stante il parametro dell’Occupancy Level) in
modalità europea si debbono “drizzare le antenne”. La Nostra Repubblica, difatti, è
sesta per numero totale di detenuti – 64.412 -, trentaquattresima per Prison
Population Rate – 109 -, trentacinquesima per numero di non ancora condannati in
via definitiva – 23,4%, trentottesima alla luce del numero di donne detenute – 4,4% -,
diciassettesima stante il totale di detenuti stranieri – 31,5% – ma, in causa venenum,
seconda (o terza) ad esito alternativo dello “scompenso” evidenziatosi a riguardo
della Turchia giusta l’Occupancy Level (125,6%) – podio di cui, certo, non è
opportuno gloriarsi.
Consapevoli di essere stati pedanti: tuttavia la, solo all’apparenza arida, contabilità di
specie dissimula qualche cosa di focale: il dramma del vivere, tanto più se riferito a
ciò che oltrepassa l’inevitabile livello di sofferenza di cui allo status detentionis – e
l’Occupancy Level italico ciò, di necessità, “precipita”. Mal comune mezzo gaudio
(come di già significato quasi 7 Stati su 10 sono over una volta verificato detto
parametro): nondimeno, se oportet ut scandala eveniant, a “strascico” oportet ut
scandalis medeatur (e Noi dobbiamo, di necessità, circoscriverci all’esperienza
italiana). Vediamo, allora, come si sono motivati al riguardo i principali tutori dei
diritti umani, in primis la Corte EDU. Sino a tempi relativamente prossimi l’organo
de quo mostrava di non avere le idee chiare fronteggiandosi, nevvero ed addirittura,
quattro indirizzi. IA) uno spazio personale di vivibilità carceraria inferiore a 3 mq
configura, di per sé, una violazione dell’art. 3 Convenzione Europea di Salvaguardia
dei Diritti Umani e delle Libertà Fondamentali (d’ora in innanzi, per acronimo,
CEDU) – “Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o
degradanti” -; IIA) quel deficit testé segnalato identifica, in esclusiva, una forte
presunzione che sia stato violato il dettato convenzionale. Idem dicasi con riguardo ad
un’area compresa fra 3 e 4 metri quadrati. Nell’un caso IB) uno spazio personale di
vivibilità carceraria racchiuso fra quegli estremi configura, di per sé, una violazione
dell’art. 3 CEDU nell’altro IIB) viene, al postutto, ad identificarsi, in esclusiva, una
forte presunzione che sia stato violato il dettato convenzionale. Nulla quaestio se si
sottoscrive l’approccio massimalista (la presunzione juris et de jure); più
problematica l’approccio minimalista (la presunzione juris tantum). In quest’ultima
evenienza la Corte ingiunge robusti fattori a bilanciamento ovvero riscontrandosi una
condizione inumana dove il sovraffollamento si accompagni a ventilazione ed
illuminazione inapprezzabili nonché ad ulteriori indici sintomatici di vivibilità
carceraria, tanto per esemplificare mancata differenziazione dell'offerta alimentare,
insufficienza pro die della partecipazione a momenti comuni e via seguitando [tale
sintesi ragionata si deve al giudice greco Linos-Alexandre Sicilianos nella sua
dissenting opinion in Mursic (Corte EDU, Sez. I, Mursic c. Croazia, 12 marzo 2015,
in http://hudoc.echr.coe.int.)]. Essendo il caso stato deferito alla Grande Camera
(Corte EDU, Grand Chamber, 20 ottobre 2016, in http://hudoc.echr.coe.int.) quale
occasione migliore per la reclamata actio finium regundorum? L’opinione di

maggioranza (dieci giudici su sette la fanno propria), nondimeno “decomposta” dal
verbiage language di cui al dissenziente giudice portoghese Paulo Pinto de
Albuquerque, non si qualifica, comunque la si voglia intendere, per trasparenza
comunicativa. In estrema sintesi ed atteso che non è dato ricorrere a meccanismi
presuntivi juris et de jure: “la Corte ribadisce che il criterio predominante nella sua
giurisprudenza, cioè i 3 metri quadrati di superficie calpestabile per detenuto in una
cella collettiva, identifica il criterio minimo applicabile riguardo all’articolo 3 della
Convenzione … Quando la superficie calpestabile di cui dispone un detenuto in una
cella collettiva è inferiore a 3 metri quadri la mancanza di spazio personale è
ritenuta talmente grave da dare luogo ad una forte presunzione di violazione
dell’articolo 3. L’onere della prova grava allora sul Governo convenuto che può
tuttavia superare la presunzione dimostrando la presenza di elementi idonei a
compensare questa circostanza in modalità adeguata … La forte presunzione di
violazione dell’articolo 3 non può ordinariamente essere vinta se non ricorrono in
una tutti i fattori seguenti: 1) le riduzioni dello spazio personale in rapporto al
minimo obbligatorio di 3 mq sono brevi, occasionali e di impatto circoscritto …; 2)
esse si accompagnano ad una libertà di movimento sufficiente fuori della cella e ad
attività fuori cella adeguate …; 3) il ricorrente è recluso in un istituto che offre, in
linea generale, condizioni di detenzione dignitose e non è sottoposto ad altri elementi
ritenuti circostanze aggravanti delle cattive condizioni di detenzione … Quando,
invece, un detenuto dispone nella cella di uno spazio personale compreso fra 3 e 4
metri quadrati il fattore spaziale resta un elemento di peso nella valutazione da parte
della Corte del carattere adeguato delle condizioni di detenzione. In tal caso si
concluderà per una violazione dell’articolo 3 se la mancanza di spazio si
accompagna ad ulteriori cattive condizioni materiali di detenzione, in particolare la
mancanza di accesso al cortile od all’aria ed alla luce naturale, la cattiva
aereazione, una temperatura insufficiente o troppo elevata nei locali, un’assenza di
riservatezza nelle toilette o delle cattive condizioni sanitarie e igieniche … La Corte
altresì sottolinea che, quando un detenuto dispone di più di 4 metri quadrati di spazio
personale in una cella collettiva e questo aspetto delle sue condizioni materiali di
detenzione non pone dunque problemi, gli altri aspetti in precedenza indicati …
restano rilevanti ai fini della valutazione del carattere adeguato delle condizioni di
detenzione dell’interessato rispetto all’articolo 3 della Convenzione”. Kristijan
Muršić, ristretto nello stabilimento penitenziario di Bjelovar dal 16 ottobre 2009 al 16
marzo 2011, ha vissuto tutto quell’insieme di situazioni: giusta il consequenziale
dettaglio, di modo che, lo Stato balcanico è stato condannato, per violazione dell’art.
3 CEDU, per il periodo di ventisette giorni consecutivi (dal 18 luglio al 3 agosto
2010) in cui il ricorrente ha disposto di meno di 3 mq di spazio calpestabile laddove è
stato mandato assolto per le ulteriori evenienze – indipendentemente dal fatto che
Muršić avesse avuto a propria disposizione meno di 3 metri quadri od un quid
ricompreso fra 3 e 4 square meters – (e ciò alla luce della sussistenza di
counterbalancing factors). Due gli epiloghi, l’uno evincibile apertis verbis l’ulteriore
di maggiore opacità ma di “cardinale” rilievo. Onde sindacare la conformità, o meno,
all’articolo 3 CEDU non fa più fede l’esclusivo affidarsi alla dimensione spaziale (il

“calpestabile”, altrimenti detto) ora valorizzandosi una prospettiva multi-fattoriale
(di, inevitabile, più arduo governo) – un vero e proprio élan vital a cui tende ogni
recluso (e ciò con buona pace dell’anonimo loquens di cui a ‘Memorie dal
Sottosuolo’). Ma, se così stanno le cose – ecco la “filigrana” -, è la dignità umana ad
imporsi quale cuore pulsante della riflessione che deve essere adempiuta. Non per
nulla, negli interstizi fra la pronunzia Torreggiani e la pronunzia Mursic Grande
Camera, la nostra Corte costituzionale (Corte cost., sent. 9 ottobre – 22 novembre
2013, n. 279, in www.giurcost.org) è stata chiamata ad esprimersi in subiecta
materia. Con due ordinanze in buona parte coincidenti, infatti, i Tribunale di
sorveglianza di Venezia e di Milano denunciavano la non conformità a precetto
dell’art. 147 c.p., nel testo in allora vigente [(Rinvio facoltativo dell'esecuzione della
pena) “L'esecuzione di una pena può essere differita:
1° se è presentata domanda di grazia, e l'esecuzione della pena non deve esser
differita a norma dell'articolo precedente;
2° se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita contro chi si
trova in condizioni di grave infermità fisica;
3° se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita nei confronti di
madre di prole di età inferiore a tre anni.
Nel caso indicato nel numero 1°, l'esecuzione della pena non può essere differita per
un periodo superiore complessivamente a sei mesi, a decorrere dal giorno in cui la
sentenza è divenuta irrevocabile, anche se la domanda di grazia è successivamente
rinnovata. Nel caso indicato nel numero 3) del primo comma il provvedimento è
revocato, qualora la madre sia dichiarata decaduta dalla potestà sul figlio ai sensi
dell'articolo 330 del codice civile, il figlio muoia, venga abbandonato ovvero affidato
ad altri che alla madre. Il provvedimento di cui al primo comma non può essere
adottato o, se adottato, è revocato se sussiste il concreto pericolo della commissione
di delitti” – oggi, al di là della sostituzione dei vocaboli ‘potestà sul figlio’ con
‘responsabilità genitoriale’, intervenuta giusta l’art. 93, comma 1, lett. h., d. lgs. 28
dicembre 2013, n. 154, recante “Revisione delle disposizioni vigenti in materia di
filiazione, a norma dell’articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 179”, l’articolo in
questione è stato ulteriormente, ed au fond., modificato ad esito della promulgazione
della l. 9 giugno 2025, n. 80, di conversione del d.l. 11 aprile 2025, n. 48, recante
“Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in
servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario”, giusta il cui
tenore, impedendosi il rinvio obbligatorio dell’esecuzione della pena, ex art. 146 c.p.,
nei confronti di donna incinta o madre di prole infante, si accresce di due unità il
“potenziale” dell’immediatamente successivo art. 147 c.p. Laonde per cui così si
detta: “(Rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena) L'esecuzione di una pena può
essere differita: 1° se è presentata domanda di grazia, e l'esecuzione della pena non
deve esser differita a norma dell'articolo precedente; 2° se una pena restrittiva della
libertà personale deve essere eseguita contro chi si trova in condizioni di grave
infermità fisica; 3) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere
eseguita nei confronti di donna incinta o di madre di prole di età inferiore a un anno;
3-bis) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita nei

confronti di madre di prole di età superiore a un anno e inferiore a tre anni. Nel caso
indicato nel numero 1°, l'esecuzione della pena non può essere differita per un
periodo superiore complessivamente a sei mesi, a decorrere dal giorno in cui la
sentenza è divenuta irrevocabile, anche se la domanda di grazia è successivamente
rinnovata. Nei casi indicati nei numeri 3) e 3-bis) del primo comma il provvedimento
è revocato, qualora la madre sia dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale
sul figlio ai sensi dell'articolo 330 del codice civile, il figlio muoia, venga
abbandonato o affidato ad altri che alla madre, ovvero quando quest'ultima, durante
il periodo di differimento, pone in essere comportamenti che causano un grave
pregiudizio alla crescita del minore. Il provvedimento di cui al primo comma non
può essere adottato o, se adottato, è revocato se sussiste il concreto pericolo della
commissione di delitti. Nei casi indicati nei numeri 3) e 3-bis) del primo comma,
l'esecuzione della pena non può essere differita se dal rinvio derivi una situazione di
pericolo, di eccezionale rilevanza, di commissione di ulteriori delitti. In tale caso,
nell'ipotesi di cui al numero 3-bis), l'esecuzione può avere luogo presso un istituto a
custodia attenuata per detenute madri, ove le esigenze di eccezionale rilevanza lo
consentano; nell'ipotesi di cui al numero 3), l'esecuzione deve comunque avere luogo
presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri”], «nella parte in cui non
prevede, oltre ai casi ivi espressamente contemplati, l’ipotesi di rinvio facoltativo
dell’esecuzione della pena quando essa debba svolgersi in condizioni contrarie al
senso di umanità» (addotti, a parametri violati, gli artt. 2, 3, 27, terzo comma, e 117,
primo comma, quest’ultimo in relazione all’art. 3 CEDU). Esplorata, senza successo,
la possibilità di interpretazione costituzionalmente conforme della norma di
doglianza, a fronte del sovraffollamento delle case, circondariali e di reclusione, di
“accoglienza” dei rispettivi detenuti e del risultante, diminuito bon gré mal gré,
“spazio vitale”, i giudici a quibus lamentavano un sequipedale vuoto di tutela di
peculiare interesse venendosi a rappresentare quanto segue (le enfatizzazioni sono
Nostre: n.d.a.): “il Tribunale di sorveglianza di Venezia ritiene che la norma
censurata sia in contrasto con l’art. 27 Cost. sotto il duplice profilo del divieto di
trattamenti contrari al senso di umanità e del finalismo rieducativo. Il primo profilo
sarebbe comunque prevalente sul secondo, poiché la pena non può consistere in un
trattamento contrario al senso di umanità, laddove essa, allo stesso tempo, deve
tendere alla rieducazione del condannato: pertanto, mentre la finalità rieducativa
rimarrebbe nell’ambito del «dover essere», e quindi su un piano esclusivamente
finalistico, la non disumanità atterrebbe al suo essere medesimo, sicché la pena
inumana sarebbe «non pena» e dunque andrebbe sospesa o differita in tutti i casi
di esecuzione in condizioni talmente degradanti da non garantire il rispetto della
dignità del condannato. L’accertamento di tali condizioni dovrebbe essere svolto
sulla base dell’art. 3 della CEDU, come interpretato dalla Corte di Strasburgo, che
ritiene” (rectius, riteneva pre Mursic) “integrato il carattere disumano e degradante
del trattamento penitenziario laddove alla persona detenuta sia riservato uno spazio
nella camera di detenzione inferiore o pari a mq. 3, indipendentemente dalle
condizioni di vita comunque garantite in istituto (numero delle ore d’aria e di
apertura delle porte, attività scolastiche o lavorative, possibilità di svolgere attività

di svago in locali comuni)”. La Corte costituzionale, probabilmente frenata
dall’approssimarsi della deadline addotta dalla Corte EDU – 28 maggio 2014 – allo
Stato italiano onde uniformarsi alle “buone pratiche” Torreggiani, decide … di non
decidere. Intendiamoci: il giudice di legittimità delle leggi, e non può che essere così,
riconosce che le valutazioni di cui sopra “sono senz’altro condivisibili alla luce dei
dati statistici, dai quali emerge un fenomeno che, pur con intensità diverse, sta
investendo da tempo il sistema penitenziario italiano e ha determinato una situazione
che non può protrarsi, data l’attitudine del sovraffollamento carcerario a
pregiudicare i connotati costituzionalmente inderogabili dell’esecuzione penale e ad
incidere, comprimendolo, sul "residuo” irriducibile della libertà personale del
detenuto, gli uni e l’altro espressione del principio personalistico posto a fondamento
della Costituzione repubblicana”; cionondimeno “le questioni sollevate dai tribunali
di sorveglianza di Venezia e di Milano risultano, tuttavia, inammissibili per la
pluralità di soluzioni normative che potrebbero essere adottate; pluralità che fa
escludere l’asserito carattere "a rime obbligate” dell’intervento additivo sull’art.
147 cod. pen. Oltre al mero rinvio dell’esecuzione della pena, sono, infatti,
ipotizzabili altri tipi di rimedi "preventivi”, come, ad esempio, quelli modellati sulle
misure previste dagli artt. 47 e seguenti dell’ordinamento penitenziario, ad alcune
delle quali si è fatto riferimento nel dibattito seguito alla sentenza Torreggiani;
misure che per ovviare alla situazione di invivibilità derivante dal sovraffollamento
carcerario potrebbero essere adottate dal giudice anche in mancanza delle
condizioni oggi tipicamente previste. In particolare potrebbe ipotizzarsi un ampio
ricorso alla detenzione domiciliare, sempre che le condizioni personali lo
consentano, o anche ad altre misure di carattere sanzionatorio e di controllo diverse
da quelle attualmente previste, da considerare forme alternative di esecuzione della
pena. È da ritenere infatti che lo stesso condannato potrebbe preferire misure del
genere e non avere interesse a un rinvio come quello prospettato dai rimettenti, che
potrebbe lasciare a lungo aperta la sua vicenda esecutiva”. Trattasi, dell’allora al
culmine, dottrina delle cosiddette ‘rime obbligate’ (ad oggi soppiantata dai ‘versi
liberi’, se non addirittura ‘sciolti’) venendone che la Consulta può dichiarare
l’incostituzionalità se, e solo se, il rimedio proposto sia, giustappunto, direttamente
obbligato dall’accoglimento della quaestio; altrimenti detto ad una pluralità di
opzioni deve fornire séguito il legislatore. Pur tuttavia la Corte costituzionale knows
their chickens: così, a stilettata finale (ultimo rigo del punto 8 del Considerato in
diritto), essa ammonisce che “[n]el dichiarare l’inammissibilità «questa Corte deve
tuttavia affermare come non sarebbe tollerabile l’eccessivo protrarsi dell’inerzia
legislativa in ordine al grave problema individuato nella presente pronuncia»”.
Di acqua, e di tempo, ne sono passati sotto i ponti ma, a livello di eventuale riforma,
tutto tace. In merito si riscontra in esclusiva una proposta risalente alla fertile
intelligenza del professore Glauco Giostra, uno degli studiosi maggiormente attenti
alle tematiche de quibus. Da un canto si vorrebbero introdurre due ulteriori
eventualità di rinvio facoltativo della pena “3 ter) se la pena detentiva è eseguita in
condizioni tali da violare l’articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto

1955, n. 848, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo; 3 quater)
se la pena detentiva è eseguita in condizioni contrarie al senso di umanità di cui
all’art. 27, terzo comma della Costituzione”; dall’altro se ne dettagliano i momenti
procedurali con la “novazione” degli, ipotetici, commi 6, 7, 8 e 9: [n]ei casi indicati
nei numeri 3 ter) e 3 quater) del primo comma, il Tribunale di sorveglianza stabilisce
un termine di durata del differimento, scaduto il quale, ove non risulti concedibile
alcuna delle misure alternative alla detenzione, l’esecuzione riprende il suo corso,
previa verifica dell’avvenuto superamento delle condizioni che ne hanno determinato
il rinvio. Ove tale verifica avesse esito negativo, il Tribunale dispone un ulteriore
differimento, assegnando nuovo termine. Il differimento dell’esecuzione può essere
disposto ancorché risulti che il condannato non abbia già esperito ogni altro rimedio
giurisdizionale. Nel concedere il differimento dell’esecuzione il Tribunale di
sorveglianza può prevedere le particolari modalità di controllo di cui all’art. 58
quinquies legge 26 luglio 1975, n. 354, ovvero altri obblighi, quali divieti di
avvicinamento a luoghi o persone, divieti ed obblighi di dimora, obbligo di non
allontanarsi da un determinato comune, obbligo di presentazione periodica alla
polizia giudiziaria, divieto di espatrio, allontanamento dalla casa familiare, divieto
di detenere armi, divieti di comunicazione, divieto di accesso ai social media. La
trasgressione di uno o più di tali obblighi è valutata ai fini della revoca del
differimento. In tal caso il Tribunale di sorveglianza, tenuto conto della durata delle
limitazioni patite dal condannato e del suo comportamento durante il periodo di
differimento, può diminuire l’entità della pena residua. Il condannato che sia incorso
nella revoca del differimento non può essere assegnato ad un istituto di pena in cui
sussistano le condizioni di cui ai numeri 3 ter e 3 quater del primo comma” (Per chi
volesse approfondire G.M. PAVARIN, Rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena in
condizioni inumane? Brevi note su una proposta di riforma dell’art. 147 c.p.,
aspettando la Consulta, in Sistema Penale, 4 maggio 2026, anche per la Relazione
illustrativa all’evidenziata proposta). Dal côté giurisprudenziale, invece (come del
resto già palesato dal titolo del saggio da ultimo menzionato), v’è maggiore
effervescenza (a volte ritornano … si manifestano come i peggiori incubi): con
un’ordinanza di rimessione di cui allo scorso 4 marzo 2026 (G.U. Prima Serie
Speciale – Corte Costituzionale – 6 maggio 2026, n. 18, iscritta al numero d’ordine
69) il Tribunale di Sorveglianza di Firenze (per un’accurata disamina I. GIUGNI,
Carceri insalubri e poco dignitose: sollevata q.l.c. per mancanza di un “rimedio
estremo” che consenta di porre fine a una detenzione inumana, ibi, 2026, 133-139)
ripropone, con ulteriore dovizia di particolari, i quesiti che la Consulta, quasi tredici
anni addietro, aveva preferito ignorare. Estremamente più concettoso il Ritenuto in
fatto: lo stabilimento penitenziario di Firenze-Sollicciano viene infatti a
contraddistinguersi per una situazione di degrado, ormai cronicizzatasi, giusta “palesi
carenze igienico-sanitarie e manutentive desumibili dalle tracce diffuse ed
evidenti di infiltrazioni in moltissime zone di uso comune e all'interno delle sezioni,
con formazione di raccolte di acqua a terra anche nelle camere detentive e con
distacchi di intonaco da pareti e soffitti. Numerose sono poi le segnalazioni di
morsicature da cimici da parte della popolazione detenuta … L’altro grave problema

che affligge l’istituto … riguarda la presenza di copiose infiltrazioni di acqua
passanti dalla facciata obliqua o dalla copertura … problematica [che] ormai
pervade l’intero istituto, con continui rilasci di acqua lungo i corridoi comportanti
seri rischi per l’incolumità di tutti coloro che accedono per i locali dell’istituto
(personale civile e di polizia). Anche le aree passeggi sono interessate da fenomeni di
questo tipo che frequentemente le rendono inagibili, privando i detenuti delle ore
d’aria. Le frequenti infiltrazioni provocano infine estese e permanenti colonie di
muffa e scrostamenti degli intonaci … [A surplus va denunciata] la mancata
erogazione di acqua calda nelle camere … e la presenza di topi in cucina … Si
aggiunga infine la notoria condizione di sovraffollamento che affligge l’istituto
toscano …: la cella “standard” presso l’istituto misura all’incirca, detratto il bagno,
mq 10,835 (da cui va ulteriormente sottratto lo spazio occupato dal letto a castello,
pari a mt 1,70, e quello degli arredi “fissi”). Lo spazio che rimane assicura pertanto,
quando la camera è occupata da 3 persone, uno spazio appena sufficiente di 3 mq
pro capite: in particolare l’odierno reclamante è stato ed è ristretto nella camera,
quantomeno per l’ultimo anno, assieme ad altri due compagni (e in passato
addirittura con altri 3)”. Le misure correttive da eseguire ad opera
dell’Amministrazione Penitenziaria o non sono state mandate a compimento o si sono
rivelate largamente inefficaci/inefficienti – con il che il giudice latore della quaestio
de legitimitate ben può articolarsi, in sede di Considerato in diritto, in punto di non
manifesta infondatezza e di rilevanza, in buona sostanza ripercorrendo, pur tuttavia,
quanto esplicato dai colleghi di Venezia e di Milano nelle ordinanze di rimessione del
2013. Ora, all’attenzione della Corte, si stende un panorama ben più eclettico di
quello declinato in temporibus: non ci si duole più, in esclusiva, del sovraffollamento
carcerario ma, piuttosto, di una vera e propria inumanità del vivere recluso; si ha a
disposizione Mursic Grande Camera (che stimola alla ricerca dei counterbalancing
factors … qui assai difficili da reperire, sia consentito soggiungere).
Che cosa farà il giudice costituzionale manet in alta mente retentum. O, de plano,
accoglierà la doglianza – del resto è esso medesimo ad avere qualificato come non
ulteriormente tollerabile l’inerzia legislativa (e, del resto, lo status quo post, se
possibile, come testimoniato dai dati di cui al Ministero della Giustizia ed ai Prison
Studies, è finanche più inquietante dello status quo ante); o, in un’ottica di leale
collaborazione con le Assemblee parlamentari, assegnerà loro un termine, questa
volta “alla luce del sole”, entro il quale rassegnare le proprie “impressioni” (nel senso
etimologico del termine) – la “creatività decisoria” di cui alle pronunzie, che dir si
voglia, di incostituzionalità accertata ma non dichiarata a costituzionalità “differita” o
di vacatio sententiae è oggi ben più “oliata” che nel 2013; per osservazioni a 360
gradi sia consentito, per non appesantire vieppiù la lettura, rinviare a MARIO
DEGANELLO, Ancòra una volta .. aspettando il legislatore. La Corte costituzionale
alla “finestra” scruta l’orizzonte, in www.associazionelaic.it, 25 maggio 2021); o,
forse, potrà richiedere un supplemento di istruttoria [come ci si era disposti a fare, in
merito alle Residenze per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza (per acronimo
REMS), con ordinanza eccentricamente ma volutamente numerata: v. Corte cost.,
ordinanza giustappunto istruttoria, a numero d’ordine 131, annotata da ID., “Tempi

duri” per le REMS “strette” fra interdicta della Corte EDU ed ultimatum della
nostra Corte costituzionale, ibi, 21 febbraio 2022]. Succeda quel che succeda un dato
è inconfutabile: in carcere non si vive bene … anzi, non si vive affatto una volta
osservato il numero di atti anti-conservativi mandati ad effetto: stante il Report
pubblicato, il 4 marzo 2026, dal Garante Nazionale dei Diritti delle Persone Private
della Libertà Personale, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, il Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria (per acronimo DAP) ha registrato un totale
di 254 decessi. Tra questi si contano 76 suicidi (29,92% sul totale); 125 decessi per
cause naturali (49,21%); 50 decessi per cause da accertare (19,69%); 3 decessi
accidentali (1,18%) – al 28 maggio 2026 si riscontrano già 25 “aggiunzioni” (senza
contare, poi, i tentativi rimasti tali e gli atti di auto-lesionismo). E che non si tratti di
considerazioni ispirate dalla retorica dei “buoni sentimenti” lo dimostra il numero di
suicidi fra quegli autentici “sepolti vivi” che sono gli appartenenti al Corpo di Polizia
Penitenziaria – 7 unità, l’ultimo dato certo di cui al 2024.
Il carcere, al postutto, è ciò che Giuseppe Malerba (sembrerebbe proprio un nomen
omen …) esemplificava, con felice immagine, nel titolo della sua silloge poetica
ovvero ‘La fatica di vivere’ (rectius, l’insostenibilità del quotidiano “girare a vuoto”).
Un inferno in terra, a sintesi finale. Ma avviamoci a concludere. Nel gergo del
Casalese (zona dell’Alessandrino, per i non residenti) è diffuso il vocabolo infernòt
(‘infernotto’ in lingua nazionale), termine con il quale si designa un locale sotterraneo
(come le carceri di un passato remoto, a bene vedere) adibito, nevvero, alla
conservazione principalmente di vino imbottigliato ma anche di alimenti. È dunque
pretendere troppo auspicare che, aprendo/riaprendo alla società civile, le prigioni, da
inferno, declassino ad infernotto?

 

Profilo Autore

Pasqualino Marsico
Classe '89, Dottore in Giurisprudenza, Criminologo, abilitato all'esercizio della professione di Avvocato, consulente in materia di diritto aeronautico. Convinto cosmopolita. Ho conseguito la Maturità Scientifica e superato i test d’accesso all’Università Luiss “G. Carli” in Roma, conseguendo, dopo cinque anni, il titolo di Dottore in Giurisprudenza. Ho, poi, superato i test di accesso al Master in Scienze Forensi dell’Università “La Sapienza” di Roma conseguendo il titolo di Criminologo esperto in scienze forensi. Ho infine conseguito, presso l'Università di Padova, una specializzazione in sicurezza urbana. Grazie alla laurea in Giurisprudenza e al Master in scienze forensi ho acquisito una buona conoscenza del Diritto sostanziale e processuale penale, oltre che delle leggi speciali che ruotano attorno al crimine. Ho approfondito per anni, tuttavia, anche le dinamiche che ruotano attorno alle relazioni industriali e sindacali: ambito che mi appassiona e mi affascina, sia sotto l'aspetto stragiudiziale che dal punto di vista del contenzioso. Lo svolgimento della pratica forense e la costante collaborazione presso studi legali calabresi mi permette di esaminare casi reali particolarmente complessi e interessanti. Sostengo con vigore che per una giusta analisi strategica di ogni caso sia fondamentale il lavoro di gruppo dettato da linee guida predeterminate. La mia formazione come uomo non si limita al mero apprendimento delle nozioni scolastiche/universitarie: ho sempre vissuto per ampliare le mie conoscenze partecipando assiduamente ad ambienti di tipo politico-sociale, sportivo e musicale. Sono membro del direttivo, e cofondatore, di varie associazioni: credo che l’associazionismo e la solidarietà verso il prossimo siano la base di una cultura civica diretta alla crescita personale e territoriale. Le scienze forensi rappresentano una mia grande passione, mi piace approfondire tutto ciò che ruota attorno al crimine, comprendere i moventi e capire di ogni evento la criminogenesi e la criminodinamica. Ogni fatto illecito rappresenta un fallimento della società: occorre dunque studiare per trovare gli antidoti al crimine e donare benessere ai cittadini. Vivo in un mondo complicato in cui spesso chi delinque viene considerato più scaltro e intelligente di chi vive secondo i principi dell’onestà e dell’uguaglianza. Sogno un mondo di eguali in cui possano trionfare la competenza e l’onestà. Sono iscritto nell'elenco degli esperti criminologi del distretto di Corte d'appello di Cagliari e Sassari e faccio parte dei soci della Società Italiana di Criminologia. Coltivo molte passioni: la musica rappresenta per me ispirazione ed evasione, conosco il Rock in tutte le sue derivazioni, sono un “batterista convinto” ed un chitarrista "da spiaggia". Mi piace fotografare, viaggiare e scoprire culture diverse dalla mia. Sono sempre pronto a intraprendere nuovi percorsi enogastronomici e riesco sempre a sorridere con poco. Sono affascinato dal volo, amo volare e adoro gli aerei. Sono convinto, infine, che nella mia formazione rientri lo sport, come strumento di coesione sociale e sano agonismo positivo. Seguo e pratico costantemente il Tennis, che considero uno sport virtuoso e pieno di valori; sono un appassionato di motori e perciò innamorato della Formula 1, folle per la scuderia di Maranello. Seguo il calcio ma con poca costanza.