di Simone Ferrari
La Corte Suprema ha affermato che per poter configurare l’esistenza di un’associazione segreta, ex art. 1, L. n. 17/1982, è necessario accertare un’attività di interferenza – e non di mera influenza – sull’esercizio delle funzioni pubbliche, tale per cui il sodalizio costituisce un “contropotere” che adotta di fatto le decisioni che vengono eseguite dagli organi costituzionali o dalle amministrazioni pubbliche sui quali interferisce.
Si considerano infatti associazioni segrete, come tali vietate dall’art. 18 della Costituzione, quelle che, anche all’interno di associazioni palesi, occultando la loro esistenza ovvero tenendo segrete congiuntamente finalità e attività sociali ovvero rendendo sconosciuti, in tutto o in parte ed anche reciprocamente, i soci, svolgono attività diretta ad interferire sull’esercizio delle funzioni di organi costituzionali, di amministrazioni pubbliche, anche ad ordinamento autonomo, di enti pubblici anche economici, nonché di servizi pubblici essenziali di interesse nazionale.
Chiunque promuove o dirige una così descritta associazione segreta o svolge attività di proselitismo a favore della stessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La condanna importa l’interdizione dai pubblici uffici per cinque anni. Chiunque partecipa ad un’associazione segreta è punito con la reclusione fino a due anni. La condanna importa l’interdizione per un anno dai pubblici uffici.