di Simone Ferrari

Il nuovo articolo 669 bis c.p., rubricato Esercizio molesto dell’accattonaggio, prevede che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque esercita l’accattonaggio con modalità vessatorie o simulando deformità o malattie o attraverso il ricorso a mezzi fraudolenti per destare l’altrui pietà è punito con la pena dell’arresto da tre a sei mesi e con l’ammenda da euro 3.000 a euro 6.000.

È sempre disposto il sequestro delle cose che sono servite o sono state destinate a commettere l’illecito o che ne costituiscono il provento.

La norma tutela l’ordine pubblico e la tranquillità pubblica: sono le modalità moleste, vessatorie e fraudolente (per destare l’altrui pietà: dolo specifico) a giustificare l’incriminazione. La semplice richiesta di elemosina non basta pertanto ad integrare la contravvenzione.

Nel disegnare questa fattispecie il legislatore ha fatto tesoro degli insegnamenti di Corte cost. n. 519/1995, che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 670 co. 1 c.p. (mendicità), in quanto non è conforme al canone della ragionevolezza e travalica i limiti assegnati dalla Costituzione al legislatore, il ricorso non necessitato alla tutela penale in difesa di beni giuridici, quali la tranquillità e l’ordine pubblico, che non sono posti in pericolo da manifestazioni non invasive di mera mendicità, consistenti in una semplice richiesta di aiuto; nonché aveva dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 670 co. 2 c.p., in quanto la repressione penale della mendicità che si manifesti in forme invasive, che comportino modalità ripugnanti o vessatorie, ovvero la simulazione di deformità o malattie, è giustificata dall’esigenza di tutelare rilevanti beni giuridici, fra i quali anche lo spontaneo adempimento del dovere sociale di solidarietà, turbato dall’impiego di mezzi fraudolenti volti a destare l’altrui pietà. L’art. 670 c.p. era poi stato abrogato dalla L. n. 205/1999.

Ne consegue che se un soggetto ha, ad esempio, una reale deformità ed esercita l’accattonaggio senza modalità vessatorie e fraudolente non commette l’illecito.

Qualche perplessità suscita il simulare malattie, in quanto per provare che non si tratti di una vera malattia occorrerà spesso avvalersi di consulenti e periti medici: in questa prospettiva, i costi del nuovo reato ne supererebbero i benefici.

Dal punto di vista sanzionatorio, ha poco senso la previsione dell’ammenda da 3.000 a 6.000 euro, dal momento che difficilmente il reo sarà in grado di pagare la relativa somma.

Più interessante risulta l’intervento sull’art. 600 octies c.p., rubricato ora Impiego di minori nell’accattonaggio. Organizzazione dell’accattonaggio: salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque si avvale per mendicare di una persona minore degli anni 14 o, comunque, non imputabile, ovvero permette che tale persona, ove sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, mendichi, o che altri se ne avvalga per mendicare, è punito con la reclusione fino a tre anni. Chiunque organizzi l’altrui accattonaggio, se ne avvalga o comunque lo favorisca a fini di profitto è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Quest’ultima disposizione è l’altra novità del “decreto sicurezza”. Non pare peraltro felice la sua collocazione, perché la norma era dedicata esclusivamente ai minori e ai non imputabili.

Non occorrono tante persone, bastandone anche soltanto due: una che organizza/si avvale/favorisce a fini di profitto (dolo specifico) l’accattonaggio e l’altra che esercita l’accattonaggio così favorito.

Tuttavia, risponde del delitto in parola solo l’organizzatore; colui che esercita l’accattonaggio può semmai commettere il diverso suddetto reato di esercizio molesto dell’accattonaggio.

Chi infine costringe una persona all’accattonaggio potrebbe compiere – ricorrendone anche altri elementi – il delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.).