di Simone Ferrari

Il DPR n. 115/2002 è un Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia.

Le sue norme disciplinano le voci e le procedure di spesa dei processi: il pagamento da parte dell’Erario, il pagamento da parte dei privati, l’annotazione e la riscossione. Disciplinano, inoltre, il patrocinio a spese dello Stato, la riscossione delle spese di mantenimento, delle pene pecuniarie, delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie processuali.

Occorre premettere che è assicurato il patrocinio nel processo penale per la difesa del cittadino non abbiente, indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria. Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a € 11.493,82.

L’ammissione al patrocinio è tuttavia esclusa: a) per l’indagato, l’imputato o il condannato di reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell’evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto; b) se il richiedente è assistito da più di un difensore.

Orbene, ai nostri scopi interessa sapere che il difensore della persona ammessa al patrocinio può nominare, al fine di svolgere attività di investigazione difensiva, un sostituto o un investigatore privato autorizzato, residente nel distretto di Corte di appello dove ha sede il magistrato competente per il fatto per cui si procede. Il sostituto del difensore e l’investigatore privato possono essere scelti anche al di fuori del distretto di Corte di appello predetto, ma in tale caso non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalle tariffe professionali (art. 101).

Ai sensi dell’art. 104, il compenso spettante all’investigatore privato della parte ammessa al patrocinio è liquidato dall’autorità giudiziaria (con decreto di pagamento. La liquidazione è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all’atto della cessazione dell’incarico, dall’autorità giudiziaria che ha proceduto; per il giudizio di cassazione, alla liquidazione procede il giudice di rinvio, ovvero quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato. In ogni caso, il giudice competente può provvedere anche alla liquidazione dei compensi dovuti per le fasi o i gradi anteriori del processo, se il provvedimento di ammissione al patrocinio è intervenuto dopo la loro definizione. Il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta) ed è ammessa opposizione.

Il GIP liquida il compenso all’investigatore privato, anche se l’azione penale non è esercitata (art. 105).

Infine, ex art. 107, per effetto dell’ammissione al patrocinio sono anticipate dall’Erario le indennità e le spese di viaggio per trasferte, nonché le spese sostenute per l’adempimento dell’incarico, e l’onorario agli investigatori privati autorizzati.