di Simone Ferrari

La Corte d’Appello confermava la condanna di M. e P. per il reato di installazione di apparecchiature atte ad intercettare comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche (art. 617 bis c.p.: “Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti al fine di intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche fra altre persone è punito con la reclusione da uno a quattro anni”).

In particolare, i giudici del merito hanno considerato il P., in qualità di titolare di un’agenzia investigativa, colpevole di avere incaricato il M., suo collaboratore e concorrente nel medesimo illecito, dell’installazione nell’autovettura utilizzata da G. di un sistema GPS e di altro strumento idoneo ad eseguire captazioni sonore, con la conseguente acquisizione di riproduzioni di conversazioni, il cui tenore il P. riferiva alla coniuge della persona offesa che lo aveva ingaggiato per accertare le frequentazioni del marito.

Avverso questa sentenza ricorrevano tutti gli imputati.

Ad avviso della Cassazione, la norma incriminatrice di cui all’art. 617 bis c.p. appresta una tutela anticipata alla libertà e alla segretezza delle comunicazioni telefoniche e telegrafiche intercorrenti fra soggetti terzi.

L’art. 623 bis c.p., volto ad evitare per quanto possibile vuoti di tutela derivanti dal costante sviluppo dei mezzi tecnologici, ha d’altro canto comportato l’estensione dell’ambito di operatività della disposizione citata ai fatti concernenti “qualunque altra trasmissione a distanza di suoni, immagini o altri dati”. Pur essendone, pertanto, derivato un ampliamento delle potenzialità applicative della norma incriminatrice in esame, la protezione dalla stessa fornita resta limitata alle comunicazioni che avvengano, appunto, “a distanza“; e fra queste ultime non possono includersi le conversazioni fra presenti oggetto di intercettazione c.d. ambientale, a meno di non ricorrere all’analogia in malam partem.

Va, pertanto, negata la riconducibilità all’art. 617 bis c.p. di condotte – quali l’installazione all’interno di un’automobile di una microspia tale da intercettare solo le conversazioni intrattenute dai soggetti i quali si trovino nel veicolo – non idonee a comportare l’illecito inserimento in un canale di comunicazione riservato fra persone diverse, da cui l’agente sarebbe stato altrimenti escluso.

Si è, conseguentemente, escluso (sentenza annullata senza rinvio) che integrino il delitto ritenuto dai giudici dell’appello i fatti ascritti al M. e al P., consistenti nella collocazione, all’interno dell’automobile del G., di un rilevatore GPS e di uno strumento per l’esecuzione di intercettazioni ambientali.