Salta al contenutoSimone Ferrari, Investigazioni preventive: 5 punti da tenere a mente
- Art. 391 nonies c.p.p. Attività investigativa preventiva. – L’attività investigativa prevista dall’art. 327 bis c.p.p., con esclusione degli atti che richiedono l’autorizzazione o l’intervento dell’autorità giudiziaria, può essere svolta anche dal difensore che ha ricevuto apposito mandato per l’eventualità che si instauri un procedimento penale. Il mandato è rilasciato con sottoscrizione autenticata e contiene la nomina del difensore e l’indicazione dei fatti ai quali si riferisce.
- Si tratta di un’attività pre-procedimentale, in quanto finalizzata a ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito, ma destinati ad essere utilizzati soltanto nell’eventualità che si instauri un procedimento penale.
- Ipotesi in cui l’attività investigativa preventiva può essere svolta:
- nessuna iscrizione è stata effettuata in relazione al fatto al quale si riferisce l’investigazione;
- è stata iscritta una notizia di reato soggettivamente non qualificata;
- l’attività di indagine è compiuta su mandato di una persona diversa da quella il cui nominativo sia stato iscritto nel registro ex art. 335 c.p.p.;
- l’attività investigativa è compiuta dalla persona offesa dal reato al fine di provocare l’avvio di un procedimento o la riapertura di un procedimento penale già archiviato o l’emissione di un provvedimento di revoca della sentenza di non luogo a procedere o per fare emergere siffatta qualità nell’ambito di un procedimento pendente;
- in vista di una richiesta di revisione.
- È necessaria, affinché si attivi un’investigazione preventiva, quantomeno l’intuizione di un pericolo di instaurazione di un procedimento penale a proprio carico, intravedendosi nella pronosticabile assunzione della qualità di persona sottoposta alle indagini la premessa per il compimento di atti altrimenti difficilmente organizzabili sul piano finalistico ed esposti al rischio di produrre risultanze irrilevanti (Suraci).
- La norma, esigendo una mera indicazione dei fatti, allude ad un’attività enunciativa dalla portata meno pregnante rispetto a quella tipica della descrizione; ma l’indicazione del fatto di riferimento non può essere talmente generica dal vanificare la funzione delimitativa che la norma le assegna, perché sulla coincidenza di essa con la descrizione contenuta nell’eventuale atto del PM si giocherà la partita dell’utilizzabilità procedimentale degli atti d’indagine preventivamente compiuti. Del resto, l’utilizzabilità della documentazione delle investigazioni preventive nel successivo procedimento penale, affinché possa tradursi in un effettivo impiego probatorio, esige che l’atto d’indagine non presenti patologie suscettibili di vanificarne gli effetti.
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