di Simone Ferrari
Il nuovo delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio (art. 570 bis c.p.) prevede che le pene previste dall’art. 570 c.p. (reclusione fino a un anno e/o multa da € 103 a € 1.032) si applicano al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli.
Il principio di diritto affermato dalla Corte Suprema è che non è configurabile questo reato qualora l’agente si sia attenuto agli impegni assunti con l’ex coniuge per mezzo di un accordo transattivo, non omologato dall’Autorità Giudiziaria, modificativo delle statuizioni sui rapporti patrimoniali contenute in un precedente provvedimento giudiziario.
In questo senso si è espressa anche la Cassazione civile, per la quale l’accordo transattivo relativo alle attribuzioni patrimoniali, concluso fra le parti ai margini di un giudizio di separazione o di divorzio, ha natura negoziale e produce effetti senza necessità di essere sottoposto al Giudice per l’omologazione (Cass. civ., Sez. III, n. 24621/2015).