Ora è tutto desolatamente chiaro. Con una serie mirata di interventi di riforma è palese la volontà di avvolgere, entro spire mortali, l’esimente di cui all’art. 52 c.p. (“Difesa legittima” e non “Legittima difesa” come comunemente si rende) fino a, se l’intendimento verrà portato alle estreme conseguenze, intonarne il de profundis. Il tratto distintivo dell’istituto è (era?) orientato giusta elementari princìpi di civiltà giuridica: offesa ingiusta tradottasi in pericolo concreto vs. necessità di difendere un diritto proprio od altrui – il tutto subordinato alla verifica, in concreto, della proporzionalità fra azione (aggressiva) e re-azione (difensiva). E neppure successive interpolazioni (cfr. ll. 13 febbraio 2006, n. 59, recante “Modifica all’articolo 52 del codice penale in materia di diritto all’autotutela in un privato domicilio” e 26 aprile 2019, n. 36, recante “Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa”), quantunque avessero “esasperato” praeter necessitatem le coordinate di specie, si erano dimostrate funzionali all’annichilamento di quella soglia: come da dettato normativo il rapporto di proporzionalità di cui al primo comma dell’art. 52 c.p. è sì presunto, in modalità indeclinabile, laddove l’offesa turbi la pax domestica (il richiamo all’art. 614 evoca i “sancta sanctorum” domiciliari in cui si “penetra” abusivamente od in cui ci si trattiene invito domino) – praesumptio juris ed de jure e non praesumptio juris tantum (nessuna prova contraria può vincere quell’equilibrio sancito, una volta per tutte, ex lege) nel qual caso IIA) una persona legittimamente presente in quei luoghi che IIB) usi un’arma legittimamente detenuta od altro mezzo idoneo III) può avvalersene secundum jus al fine di difendere la propria o l’altrui incolumità oppure i beni propri od altrui – a condizione che, con riguardo alla “difesa patrimoniale”, non vi sia desistenza – o, per estensione, la pax negotii … ma, a tutt’oggi, la riscontrata presunzione copre solo il giudizio di bilanciamento offesa/difesa (rectius, azione/reazione); il pericolo deve sempre risultare attuale; l’offesa deve sempre essere ingiusta; e deve pur sempre contemplarsi una costrizione a difendersi stante le evenienze or ora additate (le enfatizzazioni sono Nostre). Già così siamo al limite del costituzionalmente conforme: nondimeno, sin vergüenza, non ci si fa scrupolo di procedere con maggiore “efferatezza”. Al disegno di legge governativo, di cui si è avuto avvisaglia grazie agli organi di informazione di massa [d.d.l. S. 1990, presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (MELONI) dal Ministro dell’interno (PIANTEDOSI) dal Ministro della giustizia (NORDIO) dal Ministro della difesa (CROSETTO) dal Ministro dell’economia e delle finanze (GIORGETTI) e dal Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità (ROCCELLA) di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione (ZANGRILLO) con il Ministro per lo sport e i giovani (ABODI) e con il Ministro dell’istruzione e del merito (VALDITARA) e recante “Disposizioni in materia di sicurezza e per la prevenzione del disagio giovanile, nonché di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia e del Ministero dell’interno”], si accostano iniziative parlamentari (nel dettaglio: d.d.l. S. 167, unico firmatario il senatore GASPARRI, recante “Modifiche all’articolo 165 del codice penale e all’articolo 115-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di legittima difesa”; d.d.l. S. 1532, Speranzon + 18, recante “Modifiche all’articolo 165 del codice penale e all’articolo 115-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di legittima difesa”; d.d.l. S. 1972, ad origine nel senatore BORGHI, la cui, inequivoca, Rubrica normativa detta “Modifiche all’articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa” – tutti questi orditi sono, attualmente, all’esame della Commissione Giustizia del Senato).
Facendo ordine muoviamo dai due disegni di legge a numeri S. 637 e S. 1532, “transitando” poi sull’opzione governativa, ed infine, last but not least, sul proponimento BORGHI giacché il più “eversivo” nella sua formulazione. L’art. 2 d.d.l. 167 interviene modificando l’art. 115-bis D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)” – contenuto di attuale vigenza “(Liquidazione dell’onorario e delle spese per la difesa di persona nei cui confronti è emesso provvedimento di archiviazione o sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento nel caso di legittima difesa). 1. L’onorario e le spese spettanti al difensore, all’ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte di persona nei cui confronti è emesso provvedimento di archiviazione motivato dalla sussistenza delle condizioni di cui all’articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale o sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento perché il fatto non costituisce reato in quanto commesso in presenza delle condizioni di cui all’articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale nonché all’articolo 55, secondo comma, del medesimo codice, sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dagli articoli 82 e 83 ed è ammessa opposizione ai sensi dell’articolo 84. Nel caso in cui il difensore sia iscritto nell’albo degli avvocati di un distretto di corte d’appello diverso da quello dell’autorità giudiziaria procedente, in deroga all’articolo 82, comma 2, sono sempre dovute le spese documentate e le indennità di trasferta nella misura minima consentita. 2. Nel caso in cui, a seguito della riapertura delle indagini, della revoca o della impugnazione della sentenza di non luogo a procedere o della impugnazione della sentenza di proscioglimento, sia pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti della persona condannata” – nello specifico espungendo ogni riferimento ai commi 2, 3 e 4 dell’art. 52 del codice penale. Ci sta; sarebbe difatti irragionevole prevedere che le spese di cui a quell’articolato di legge siano anticipate dallo Stato in evenienze di legittima difesa domiciliare e commerciale/lavorativa e non anche laddove la scriminante si invochi alla luce di fattispecie extra-domiciliari. È la logica di sistema ad imporre uniformità. Delle due l’una: o non si grava mai di quell’onere o si grava sempre (e così ipse dixit benché ciò, a qualcheduno, possa apparire improprio). Il d.d.l. S. 1532 sottoscrive un quadro più ambizioso: intervenendo sul “corpo” dell’art. 2044 c.c. – testo di attuale vigenza “(Legittima difesa). Non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri. Nei casi di cui all’articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale, la responsabilità di chi ha compiuto il fatto è esclusa. Nel caso di cui all’articolo 55, secondo comma, del codice penale, al danneggiato è dovuta una indennità la cui misura è rimessa all’equo apprezzamento del giudice, tenuto altresì conto della gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato” – “modalizza” il risarcimento a fronte di un eccesso colposo di difesa legittima stante il rinvio all’art. 1227, primo comma, c.c. (“Concorso del fatto colposo del creditore. Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate”) al contempo escludendo “riparabilità” ex art. 2044, secondo comma, c.c., ed equo indennizzo ex art. 2044, terzo comma, c.c., allorché “il danneggiato ha posto in essere la condotta, consapevole e volontaria, con violenza non lieve alla persona o al patrimonio o con minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica”. Anche qui, a prescindere da talune vaghezze di redazione (che cosa voglia dire ‘violenza non lieve’ impegnerà, e non poco, i pratici …), ed un momento di disciplina che va, invece, considerato, poco da obiettare: “[s]i tratta in definitiva di misure di riequilibrio che non toccano il divieto dell’uso arbitrario della forza e che rinsaldano i principi di buon senso e di giustizia radicati nella coscienza sociale, rafforzando la fiducia dei cittadini nello Stato di diritto, soddisfacendone le legittime aspettative di tutela dinnanzi al rischio, diffuso e allarmante, di aggressioni violente alla propria persona o al patrimonio” (così la Relazione di accompagnamento al disegno di legge). Consequenzialmente viene premessa una clausola eccettuativa (“Salvo che la legge disponga altrimenti”) al preclaro testo dell’art. 185, secondo comma, c.p. (“Restituzioni e risarcimento del danno). … Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui”. “Il principio ispiratore della presente iniziativa è chiaro: chi sceglie un agire illecito e violento contro un altro soggetto si espone volontariamente al rischio di subire una reazione, e anche qualora essa ecceda per colpa i limiti della legittima difesa, se ne accolla le conseguenze patrimoniali, in ragione del tipo di rischio, particolarmente grave, che si è assunto. In altre parole, in simili situazioni si vuole affermare, con un’annessa funzione di prevenzione generale, che la «violenza non paga» (sempre la Relazione illustrativa di cui supra), Sciogliamo la “riserva” summenzionata: le modifiche che si intenderebbero apportare condizionano, fra l’altro, la non risarcibilità e la non indennizzabilità al fatto di avere posto in essere la condotta “con minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica” (senza, quindi, che si abbia fatto ricorso effettivo a quegli strumenti offensivi). Emblematica, a tale riguardo, la vicenda di Luciano Re Cecconi. Il Nostro, protagonista dello storico scudetto laziale ad esito del campionato di calcio 1973/1974, in data 18 gennaio 1977, entra, con un compagno di squadra e con una terza persona, in una gioielleria e sembrerebbe – il condizionale è d’obbligo dacché, ancora oggi, non è del tutto appurata la ricostruzione dei fatti -, alzatosi il bavero del cappotto, avere pronunciato la seguente frase: “Fermi tutti, questa è una rapina!” Confidando nella propria riconoscibilità immediata – personaggio pubblico dalla folta, e scarmigliata, chioma bionda – Re Cecconi, con buona probabilità, ipotizzava che tutto finisse con una risata liberatoria: nondimeno il titolare dell’esercizio commerciale, già vittima di numerose precedenti rapine (la vicenda che ha eletto a protagonista Mario Roggero, anch’egli gioielliere ma di Grinzane Cavour, non confeziona nulla di nuovo, di tal che …), imbraccia una pistola ed attinge, mortalmente, il calciatore. L’inscenato scherzo, edulcoratamente parlando e sempre che ciò sia, nei fatti, accaduto, si trasforma in una tragedia irreparabile. Legittima difesa putativa, nulla quaestio: ma perché, qui, non risarcire il nucleo familiare dell’imprevidente football player (con tutte le “modulazioni” del caso, beninteso …)?
Meno agevole, invece, condividere il “percorso” ricostruttivo di cui al disegno di legge “meloniano” (quello a numero d’ordine S. 1990, altrimenti detto). In un precedente contributo [M. Deganello, L’imbarazzante vicenda Roggero: due (o tre) cose che so di lei (e non solo), in www.associazionelaic.it, 10 ottobre 2026] avevamo supposto, ad oggetto dell’intervento correttivo, l’art. 2044 del codice civile (del resto dalla significativa Rubrica ‘Legittima difesa’). Ebbene: abbiamo clamorosamente “toppato” in quanto l’esecutivo assume a focus della riforma l’art. 185 c.p. – contenuto attuale “(Restituzioni e risarcimento del danno). Ogni reato obbliga alle restituzioni, a norma delle leggi civili. Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui” – incidendone au fond il tratto nel verso che “Le restituzioni e i risarcimenti di cui ai commi primo e secondo sono esclusi se la condotta costituente reato è stata posta in essere dalla persona offesa in occasione della commissione di uno dei reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater, 609-octies, 624-bis, 628 e 630” (così il proponendo comma 3 dell’art. 185 c.p., come “novato” dall’art. 6 d.d.l. de qua, vero e proprio provvedimento de omni re scibili, a bene vedere). Lo scenario configurato, quindi, bypassa l’assennata clausola eccettuativa (“Salvo che la legge disponga altrimenti”) di cui al disegno di legge SPERANZON ed altri onde escludere restituzioni e risarcimenti al cospetto di reati di violenza sessuale (art. 609-bis c.p.), di atti sessuali con minorenne (art. 609-quater c.p.), di violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies c.p.), di furto in abitazione, di furto con strappo e di furto con destrezza in casi particolari (art. 624-bis c.p.), di rapina (art. 628 c.p.) e, da ultimo, di sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.) (sembrerebbe esclusa, fra l’altro, dal delineato “comparto” normativo la forma tentata …). Una prima obiezione è self-evident: normare per elenchi non è mai operazione scevra da rischi. Perché non si debba riparare alla luce del perpetrato furto in abitazione e non dell’omicidio, consumato o tentato che sia, riconduce alla dimensione dell’imperscrutabile: forse perché “siamo figli delle stelle e pronipoti di sua maestà il denaro”, come cantava Franco Battiato (altro che ‘Bandiera Bianca’: qui tutto è ammainato, ben oltre le fictiones juris) – altrimenti detto, ‘mammona’ vale di più di una vita umana (indipendentemente da come quest’ultima si sia venuta a comporre). Ma v’è ben donde per indignarsi. Il “futuribile”, ove non considera le obbligazioni civili nascenti dal reato stante il nuovo, ipotizzato, comma 3 dell’art. 185 c.p., così traduce l’intendimento: “Le restituzioni e i risarcimenti di cui ai commi primo e secondo sono esclusi se la condotta costituente reato è stata posta in essere dalla persona offesa in occasione della commissione di uno dei reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater, 609-octies, 624-bis, 628 e 630” (la sottolineatura è Nostra: n.d.a.). Il dettato legislativo, interpretato alla lettera e per absurdum, non concentrandosi in esclusiva sui danni subiti dall’aggressore, sembrerebbe esonerare dal risarcimento, e/o dall’indennizzo, finanche i pregiudizi sofferti dal terzo che, per mero accidens, incolpevolmente (ed inconsapevolmente), si trovasse in eo loco e che, per errore, fosse stato attinto dalla reazione dell’aggredito. Sconcertante, certo, ed inverosimile, come del resto assicura la Relazione di accompagnamento al disegno di legge: “[l]a disposizione, dunque, è volta escludere espressamente che l’autore di taluno dei delitti citati possa chiedere e ottenere le restituzioni e il risarcimento dei danni eventualmente cagionatogli dalla vittima di quelle forme di aggressione” (l’enfatizzazione è Nostra: n.d.a.) “che ingenerano in chi le subisce gravi turbamenti e reazioni difensive di “tipo istintivo”, determinate dalla violazione della sfera più intima della persona, ovvero in quanto occorse nei luoghi in cui ciascuno dovrebbe sentirsi maggiormente al sicuro o che comunque, sulla base delle modalità della condotta illecita, sono tali da ingenerare un forte senso di insicurezza e pericolo per la propria vita” ma compatibile con il testo grafico dell’enunciato. Tale sciatteria dovrebbe venire bandita; non fosse altro perché scrivere male presuppone che non si è riflettuto bene, e con il dovuto approfondimento, sulla questione “attenzionata”. E prova ulteriore ne sia il difetto di origine del novum – e qui cediamo la scena alle limpide, ed accorate, parole di Luigi Masera (Id., Considerazioni sul disegno di legge 1990/2026 in discussione al Senato in materia di sicurezza, in Sist. pen., 6 ottobre 2026, 6-7), come audito presso la Ia Commissione permanente del Senato, in data 1° ottobre 2026. “Bisogna partire dalla constatazione che, nei casi previsti dalla norma, la vittima di uno dei reati indicati ha reagito all’aggressione in modo eccessivo rispetto a quanto consentitogli dalla normativa penale sulla legittima difesa: se la vittima dell’aggressione viene condannata in sede penale per il risarcimento del danno, ciò implica logicamente che ha agito oltre i limiti della scriminante, o colposamente (nei casi di eccesso colposo) o addirittura dolosamente (nei casi di eccesso doloso, quando il superamento dei limiti è stato volontario). Prevedere che, pur venendo condannato in sede penale, la vittima dell’aggressione non debba rispondere dei danni illegittimamente cagionati all’autore dell’aggressione significa contraddire il principio fondamentale della responsabilità civile, icasticamente delineato all’art. 2043 c.c., per cui “qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”. Non è un caso che tale norma non sia stata mai modificata dalla sua introduzione, più di 80 anni fa: la responsabilità aquiliana ha un solidissimo fondamento costituzionale e valoriale nell’esigenza non già di apprestare una sanzione, ma piuttosto di compensare un danno colpevolmente cagionato a un terzo, nel rispetto dell’art. 2 Cost., che impone allo Stato la tutela dei diritti fondamentali. Prevedere, come vorrebbero i promotori, che un soggetto che ha subito un danno riconosciuto come ingiusto dal giudice penale non debba ottenere alcun risarcimento in ragione della sua qualità di “aggressore” significa stravolgere la funzione della responsabilità civile, trasformandola impropriamente come strumento per “premiare” la vittima che ha ecceduto nella reazione e “punire” l’aggressore che ha subito la reazione eccessiva; ma ciò risulta del tutto inconferente rispetto alla teleologia dell’istituto, considerata la già ricordata funzione riparatoria e compensatoria (e non già premiale o punitiva) della responsabilità aquiliana. Insomma, se un soggetto è stato condannato per un reato che ha cagionato un danno alla vittima, è semplicemente impensabile, nel nostro sistema giuridico, pensare che possa essere escluso ogni risarcimento del danno: davvero ci paiono esserci pochi dubbi sulla palese incostituzionalità della riforma che si propone”. Si esenta dal risarcimento danni ad esito di un fatto costituente reato (nessuna difesa legittima, e nessun eccesso nel suo perfezionarsi, sono qui vagheggiati): un vero e proprio ballon d’essai, pour épater les bourgeois ovvero, nella fattispecie, il cittadino propugnatore della ‘ragion fattasi’. Nessuna terapia per la dimensione extra-penale (civilistica, per dirla con maggiore immediatezza); e neppure nessun temperamento/correttivo come, ad esempio, quanto suggerito dal disegno di legge a numero d’ordine S. 1532 – “ponderazione” della risarcibilità da eccesso colposo giusta i tratti disciplinari ex art. 1227 c.c.
Veniamo ora al progetto Borghi id est, anticipando il giudizio finale su tale prospettiva de lege ferenda, un macroscopico insulto a secolari (oseremmo dire addirittura millenari) princìpi di civiltà giuridica. Mandando ad effetto i desiderata del Senatore leghista si vorrebbe aggiungere un ulteriore comma (sarebbe il quinto …), così formulato, al testo dell’art. 52 c.p.: “[i]n caso di aggressione a mano armata all’interno del proprio domicilio o del proprio esercizio commerciale, professionale o imprenditoriale, non è punibile qualsiasi reazione posta in essere nell’immediatezza del fatto da chi subisce l’aggressione, indipendentemente dalla proporzionalità dei mezzi usati, dalla persistenza del pericolo e dalla natura strettamente difensiva della condotta”. E ciò in quanto la “previsione intende offrire una tutela rafforzata al cittadino che si trovi esposto a un’aggressione armata in luoghi di particolare rilievo per la sua vita privata o professionale, valo rizzando il diritto fondamentale all’incolumità personale e alla sicurezza nel domicilio e nel luogo di lavoro. L’intervento trova giustificazione nella considerazione che, di fronte a una minaccia armata e improvvisa, la vittima non dispone del tempo né delle capacità di valutazione necessarie per modulare la propria reazione secondo i canoni di proporzionalità elaborati dalla giurisprudenza. In tali situazioni, la pretesa di un «calcolo» raffinato dei mezzi difensivi risulta irragionevole, esponendo chi si difende al rischio di incriminazioni e processi che, sul piano sociale, vengono percepiti come un’inammissibile inversione dei ruoli tra aggredito e aggressore” (così la Relazione di accompagnamento al d.d.l. S. 1972). Si resta basiti innanzi ad enunciazioni di gravità siffatta: proprio l’impossibilità di volgere a “calcoli raffinati” dovrebbe consigliare prudenza ovvero “chiamare a raccolta” chi quelle stime è in grado di effettuare (le forze di polizia, altrimenti detto) – qui, invece, l’impossibilità di “moderarsi” frigido pacatoque animo legittima la reazione a libito: delirante! “Nonostante le riforme, la giurisprudenza della Corte di cassazione ha costantemente ribadito il permanere del requisito della proporzionalità e della necessità della difesa, anche alla luce delle presunzioni introdotte dall’articolo 52 del codice penale. La Suprema Corte ha sottolineato che le espressioni «necessità di difendere» e «rapporto di proporzione» mantengono centralità, imponendo al giudice un accertamento concreto e caso per caso, in particolare quanto all’intensità dell’offesa, ai mezzi utilizzati e alle alternative alla reazione violenta. L’attuale assetto normativo, pur maggiormente favorevole rispetto al passato, espone ancora il cittadino aggredito al rischio di lunghi e gravosi accertamenti giudiziari, specie nei casi di reazioni istintive in situazioni di elevato stress e pericolo. La valutazione ex post della proporzionalità, compiuta in un conte sto di calma e razionalità, difficilmente riesce a tener conto della percezione soggettiva del rischio da parte di chi subisce un’aggressione improvvisa, spesso in orario notturno e all’interno del proprio domicilio o negozio” (sempre la evocata Relazione di accompagnamento). Con orgoglio altresì si rivendica il superamento di quei “paletti” che una giurisprudenza costituzionalmente conforme ha, a più riprese, avvalorato (ex multis Cass., Sez. V, 12 dicembre 2019, Di Domenico, stante cui “la nuova normativa” (quella di cui alle modifiche apportate con le leggi del 2006 e del 2019) “non indebolisce né attenua la primaria ed esclusiva responsabilità dello Stato nella tutela della incolumità e della sicurezza dei cittadini”. Donde il “fondamento costituzionale” del regime di non punibilità “a favore di chi reagisce legittimamente a un’offesa ingiusta, realizzata all’interno del domicilio e dei luoghi ad esso assimilati … è rappresentato dall’esistenza di una condizione di necessità” che, come tale, resta rimessa all’apprezzamento del giudice e non può essere presuntivamente ritenuta. Una diversa opzione ermeneutica, tale da estendere il regime di presunzioni a tutti gli elementi della causa di giustificazione in parola, oltre a porsi in termini del tutto eccentrici rispetto al sistema delle cause di giustificazioni, evidenzierebbe palesi frizioni con il principio di uguaglianza declinato dall’art. 3 Cost. (la sottolineatura è Nostra: n.d.a.) [ciò non fosse ancora sufficiente – la Costituzione, ormai, viene trattata con una immeritata “scrollata di spalle”; un fastidio da zittire, orsù! – si mediti, ad oltranza, sul profilo del diritto convenzionale. L’art. 2 Convenzione Europea di Salvaguardia dei Diritti Umani e delle Libertà Fondamentali, per acronimo CEDU, al proposito recita: (Articolo 2. Diritto alla vita. 1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nel caso in cui il reato sia punito dalla legge con tale pena. 2. La morte non si considera cagionata in violazione del presente articolo se è il risultato di un ricorso alla forza resosi assolutamente necessario (la colorazione in rosso si deve a Noi: n.d.a.) “: (a) per garantire la difesa di ogni persona contro la violenza illegale; (b) per eseguire un arresto regolare o per impedire l’evasione di una persona regolarmente detenuta; (c) per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o un’insurrezione). E di ciò l’omonima Corte EDU è pienamente edotta: v., a motivata copertura, Nachova and others v. Bulgaria, Grand Chamber, 6 luglio 2005, in https://hudoc.echr.coe.int/#{%22fulltext%22:[%22nachova%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-69630%22]}. Ma questa verifica – ricorso alla forza assolutamente necessario – il d.d.l. S. 1972 dileggia ed irride] “, introducendo, del tutto irragionevolmente, un’area di esclusione dell’antigiuridicità completamente avulsa dal connotato della necessità che, invece, ne costituisce il primario fondamento, assolvendo alla funzione selettiva dei valori in conflitto” venendone allora che “[l]‘accertamento relativo alla scriminante della legittima difesa reale o putativa e dell’eccesso colposo deve essere effettuato con un giudizio “ex ante” calato all’interno delle specifiche e peculiari circostanze concrete che connotano la fattispecie da esaminare, secondo una valutazione di carattere relativo e non assoluto ed astratto, rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, cui spetta esaminare, oltre che le modalità del singolo episodio in sé considerato, anche tutti gli elementi fattuali antecedenti all’azione che possano aver avuto concreta incidenza sull’insorgenza dell’erroneo convincimento di dover difendere sé o altri da un’ingiusta aggressione”: così Cass. Sez. V, 5 luglio 2024, A.A. e B.B.). “In conclusiva sintesi, la giurisprudenza formatasi dopo la novella del 2019 ha dunque evidenziato come la presunzione di proporzione sia da intendersi come relativa e come permanga comunque la necessità di accertare l’attualità e non evitabilità del pericolo, l’offesa ingiusta, la finalità difensiva e la necessità della reazione” (cfr. Legittima difesa: il parere dell’ANM (commissione penale) sulle novità contenute nel d.d.l. 1972, in Sist. pen., 2 ottobre 2026). Un vero e proprio “libera tutti”: oltre ad una presunzione assoluta di proporzionalità offesa/difesa (azione/reazione) laddove il vulnus venisse a conclamarsi nel domicilio od in luoghi equivalenti si imponesse la Borghi-doctrine nessuna necessità di attualità/permanenza del pericolo nessuna finalità reattiva giusta, ad unico risultato conseguibile, obiettivi di difesa (a mal suggerito contrappeso il fatto che detta “ecatombe” dovrebbe materializzarsi ‘nell’immediatezza del fatto’: formulari stantii, che lasciano il tempo che trovano, a tutto concedere). Non punibile chi immobilizza l’aggressore vincolandolo ad una sedia o ad un, di pari funzione, supporto? Non punibile chi, sadicamente, rivelando i propri istinti più belluini, riserva all’aggressore trattamenti inumani e/o degradanti? Non punibile chi insegue i malfattori “canna fumante” in pugno? In claris non fiet interpretatio (nessun dubbio) se questo obbrobrio si trasformasse de lege lata. Aggressione legittima, dunque … altro che difesa legittima “in estensione” – al punto che taluno discorre di una causa scriminante e non di una peculiare forma di manifestazione della, cosiddetta, legittima difesa.
A tertium comparationis uno dei capolavori di Mario Monicelli, ‘Un borghese piccolo piccolo’, datato 1977 (nella finzione scenica manca solo l’immediatezza del fatto ma, per il resto, c’è tutto!). Ad epitome la maschera tragica di Giovanni Vivaldi, il ‘borghese piccolo piccolo’ di cui al titolo, superbamente interpretata da Alberto Sordi.
Egli smania per un rapido ingresso nel mondo del lavoro del figlio Mario, un giovane ingenuo e non del tutto strutturato; essendo riuscito, per vie traverse, ad ottenere copia della traccia assegnata per il concorso a cui il giovane Mario dovrà partecipare Vivaldi accompagna il giovane a sostenere la prova; purtroppo i due sono vittime involontarie di una “tempesta di fuoco” ad esito di una rapina in banca che, attingendo involontariamente il solo Mario, ne determina la morte. In senso figurato (e non solo … la madre, Amalia, magistralmente impersonata da Shelley Winters, defunge il giorno del conseguimento della pensione ad opera del marito) i Vivaldi perdono il lume della ragione – nondimeno, un giorno, Giovanni crede di riconoscere, alla luce di un fotokit “apparecchiato” dalle forze di polizia (a cui nulla dice paventando un trattamento di favor per il delinquente), il supposto autore del gesto criminale. Bref: insegue il “malcapitato” e lo stordisce con il cric della sua autovettura; lo sequestra conducendolo in un luogo ad egli noto; lo sevizia brutalmente ed incessantemente; partecipa, compiaciuto, alla sua agonia nondimeno imprecando per l’eccessiva brevità, a suo dire, di questa. Magra consolazione: Amalia, come già detto, morirà proprio il giorno in cui matura la sospirata pensione; un incontro casuale con un giovane “bighellone” orienterà Giovanni a rivivere quel ruolo di carnefice che lo ha già portato, e che probabilmente lo riporterà, a farsi giustizia da solo. È questo che si vuole? Nonostante la Relazione di accompagnamento al disegno di legge assicuri che “[l]a previsione di una non punibilità generalizzata e tipizzata per le reazioni immediate ad aggressioni armate in tali luoghi appare in linea con la giurisprudenza che ammette margini di discrezionalità legislativa nella conformazione delle cause di giustificazione e di esclusione della colpevolezza, purché l’intervento normativo sia sorretto da criteri di ragionevolezza e proporzione rispetto alle esigenze di tutela dei beni in gioco. In questo senso, la norma proposta non abroga il principio di proporzionalità in via generale, ma introduce un regime speciale limitato a ipotesi di estrema gravità, in cui la pretesa punitiva dello Stato deve recedere di fronte alla necessità di non criminalizzare chi reagisce a una minaccia armata nel proprio ambiente di vita o di lavoro. L’obiettivo della riforma è quello di rafforzare la certezza del diritto, ridurre l’incertezza interpretativa e riconoscere una tutela più incisiva a favore delle vittime di aggressioni armate nei luoghi destinati alla vita privata e alla vita lavorativa … La modifica proposta mira, in definitiva, a rafforzare la fiducia dei cittadini nell’ordina mento, assicurando che chi sia costretto a difendere sé stesso o i propri cari da un’aggressione armata, nelle circostanze rigorosa mente individuate dalla norma, non debba successivamente affrontare un giudizio penale fondato sulla ricostruzione ex post di valutazioni che, nella drammaticità del momento, risultano umanamente impossibili” (come si possa, assennatamente, ritenere ciò è al di là delle Nostre capacità logico-percettive) ci si consenta di dubitare al riguardo.
Nessuna “contropartita” a garanzia? Il diritto comparato (rectius, straniero), a cui smodatamente si fa appello senza punto conoscerne i tratti distintivo/identitari, può fornire una ragione di conforto. Il Crime and Courts Act 2013 del Regno Unito, alla Section 43, volta a disciplinare l’evenienza del cosiddetto householder (persona a capo di un’unità abitativa o di una famiglia), nevvero così ascrive: “[i]n a householder case, the degree of force used by D is not to be regarded as having been reasonable in the circumstances as D believed them to be if it was grossly disproportionate in those circumstances” – ovverossia la forza reattiva versus l’ospite indesiderato é irragionevole unicamente laddove essa si manifesti come esageratamente sproporzionata – il giudizio di proporzionalità, laonde per cui, continua ad operare (a differenza di ciò che si imprime nel “futuribile” Borghi) e proprio ciò, a detta della High Court inglese [R (Collins) v. Secretary of State for Justice [2016] EWHC (Admin)], ne statuisce la tollerabilità a mente dell’art. 2 CEDU. Un barlume, quantunque tenue: pur tuttavia coltiviamolo acciocché lo Stato di Diritto non si riduca ad una vuota insegna da consegnare ai posteri.
