I tratti identificanti la vicenda di cui ad oggetto sono mestamente noti: un gioielliere, esasperato da ripetute azioni criminose di cui vittima, insegue, una volta ultimatasi la commissione dell’illecito penale (nella fattispecie rapina putativamente a mano armata: nello specifico i malfattori si avvalsero di un coltello/taglierino e di una pistola, quest’ultima, poi, rivelatasi giocattolo), i delinquenti al di fuori del locus commissi delicti e, impugnando la propria pistola, legalmente detenuta, apre il fuoco uccidendo due dei tre sodali nel delitto ferendo gravemente il terzo. Più nel dettaglio Mario Roggero (queste, all’anagrafe, le generalità dell’attempato “giustiziere della notte”) avrebbe, tra l’altro (sopravanza, infatti, l’addebito di porto d’armi abusivo di pistola legalmente detenuta, fattispecie che, all’obiettivo della Nostra verifica, risulta nondimeno marginale), commesso, giusta tre capi di imputazione, il “delitto di cui all’art. 575 c.p. perché, dopo aver subito la rapina di cui al capo 1) presso la gioielleria … sita in Grinzane Cavour, via … di cui era titolare insieme alla moglie, dopo che i rapinatori ( …) erano usciti dalla gioielleria dalla parte sul retro cercando di salire sull’autoveicolo … tg … per darsi alla fuga con la refurtiva, prendendo la pistola revolver marca “ …” calibro 38 special (matricola …) legittimamente detenuta presso la gioielleria, uscendo con la stessa in pugno inseguendo i rapinatori, in assenza di qualsiasi pericolo per la propria ed altrui incolumità, ma solamente del pericolo di subire un danno patrimoniale, eccedendo consapevolmente e volontariamente i limiti della legittima difesa del proprio patrimonio, trovandosi … a distanza ravvicinata sparando a …, un colpo con la predetta pistola mentre lo stesso disarmato era intento a cercare di salire sulla predetta … dal lato passeggero, attingendolo in regione toracica destra, penetrando il proiettile da destra verso sinistra nella cavità toracica, interessando la cupola diaframmatica, il centro frenico del diaframma, la base del sacco pericardico, il ventricolo destro del cuore presso l’apice, la IV costa sinistra fratturandola, per emergere poi in regione mammaria sinistra, cagionava la morte di …”; il “delitto di cui all’art. 575 c.p. perché, dopo aver subito la rapina di cui al capo 1) presso la gioielleria … sita in Grinzane Cavour, via … di cui era titolare insieme alla moglie, dopo che i rapinatori ( …) erano usciti dalla gioielleria dalla parte sul retro cercando di salire sull’autoveicolo … tg … per darsi alla fuga con la refurtiva, prendendo la pistola revolver marca “ …” calibro 38 special (matricola …) legittimamente detenuta presso la gioielleria, uscendo con la stessa in pugno inseguendo i rapinatori, in assenza di qualsiasi pericolo per la propria ed altrui incolumità, ma solamente del pericolo di subire un danno patrimoniale, eccedendo consapevolmente e volontariamente i limiti della legittima difesa del proprio patrimonio, trovandosi … a distanza ravvicinata sparando a …, un colpo con la predetta pistola mentre lo stesso disarmato e di spalle era intento a cercare di fuggire a piedi vista l’impossibilità di salire a bordo della predetta …, attingendolo in regione posteriore toracica destra, penetrando il proiettile nell’emitorace destro, trapassando il polmone destro, dilacerando l’atrio sinistro del cuore a livello dell’auricola, trapassando il piastrone sternale a livello margino-sternale destra, cagionava la morte di …”; il “delitto di cui agli 56, 575 c.p. perché, dopo aver subito la rapina di cui al capo 1) presso la gioielleria … sita in Grinzane Cavour, via … di cui era titolare insieme alla moglie, dopo che i rapinatori ( …) erano usciti dalla gioielleria dalla parte sul retro cercando di salire sull’autoveicolo … tg … per darsi alla fuga con la refurtiva, prendendo la pistola revolver marca “ …” calibro 38 special (matricola …) legittimamente detenuta presso la gioielleria, uscendo con la stessa in pugno inseguendo i rapinatori, in assenza di qualsiasi pericolo per la propria ed altrui incolumità, ma solamente del pericolo di subire un danno patrimoniale, eccedendo consapevolmente e volontariamente i limiti della legittima difesa del proprio patrimonio, mentre … disarmato si trovava seduto sul posto di guida della predetta … in attesa che i complici salissero sull’auto per darsi alla fuga, sparando con la predetta pistola nella direzione di … ad altezza uomo un primo colpo trovandosi … a distanza ravvicinata con la fronte verso il lato guidatore, proiettile che dopo aver trapassato lo specchietto retrovisore sinistro si arrestava nella porta anteriore sinistra ed un secondo colpo ad altezza uomo all’interno dell’abitacolo trovandosi … a distanza ravvicinata con la fronte verso il lato passeggero, proiettile che attingeva … 4 cm sopra il ginocchio, compiva atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionarne la morte di … (evento non verificatosi per cause indipendenti dalla volontà di … e precisamente perché per errore di mira il primo proiettile dopo aver trapassato lo specchietto retrovisore sinistro si arrestava nella porta anteriore sinistra ed il secondo proiettile anziché colpire un organo vitale la gamba destra) …”. Due omicidi ed un tentato omicidio, quindi: facta probanda che, dimostrati al di là del ragionevole dubbio (arg. ex art. 533, comma 1, c.p.p.) – alla luce di “provviste” inconfutabili ovvero le riprese di cui alle video-camere installate nella gioielleria del Roggero oltre che di quelle di un contiguo ufficio postale (“icastiche immagini” stante l’efficace formula di cui alla Corte di Assise) –, attestano della colpevolezza del rinviato a giudizio [e ciò sia ad esito del processo di primo grado (Corte di Assise di Asti 28 febbraio 2024) che di quello di seconde cure (Corte di Assise di Appello di Torino 3 dicembre 2025) determinazioni, alla luce del rigetto del ricorso presentato dai difensori dell’imputato, confermate dalla suprema Corte di legittimità (Corte di Cassazione 15 luglio 2026 – mentre si scrive si è ancora in attesa della parte motiva del decisum). Per i testi integrali delle pronunzie degli organi del merito cfr. www.sistemapenale.it, 20 luglio 2026]. Che, a fronte dello scenario delineato, si possa finanche soltanto ipotizzare l’operatività dell’esimente, reale o putativa che sia, di cui all’art. 52 c.p. (“Difesa legittima” e non “legittima difesa” come tralatiziamente si annota) manet in alta mente retentum. Ma procediamo con ordine muovendo dal fatto per, poi, approdare al diritto (lasciando stare ogni considerazione “eticizzante”: per un contributo impostato giusta quelle assiali v., nondimeno, F. Bacco, “La difesa è sempre legittima”: costi umani e ripercussioni sociali di una fake news della politica, in www.sistemapenale.it, 22 luglio 2026).
Gli avvenimenti come narrati da Mario Roggero, laonde per cui – con l’avvertenza che il Nostro ha reso plurime dichiarazioni ad organi di stampa, regionali o nazionali che fossero poco importa, ha partecipato a numerosi talk shows televisivi, anche qui a diversa “copertura” territoriale”, … e chi più ne ha più ne metta avvalendosi, in giudizio, dell’opportunità, regolata dall’art. 494, comma 1, c.p.p., di dare corso a dichiarazioni spontanee (così motivandosi, nondimeno, l’orefice cuneese si sottraeva alle “insidie” della cross examination rifiutandosi, legittimamente, sia ben chiaro, di accedere all’istanza di esame avanzata dal pubblico ministero), esternazioni che, va soggiunto senza nessun intendimento polemico, quasi mai collimano fra di loro. A) Prima versione (pur tuttavia abbandonata in giudizio ad esito delle dichiarazioni spontanee di cui sopra). Roggero avrebbe esploso i primi colpi di pistola quando i rapinatori, armi in pugno, si trovavano all’interno della gioielleria. Rimettendo l’onere di confutazione dell’assunto al giudice astigiano: la “tesi …non ha trovato alcun riscontro: tutti i colpi di pistola sono stati sparati fuori dall’esercizio commerciale quando i rapinatori stavano cercando di scappare e quando, dunque, il pericolo per la propria incolumità e per quella dei suoi prossimi congiunti del tutto cessato. Si perviene facilmente a tale conclusione se solo si considera che, come acclarato dall’elemento inconfutabile degli orati delle videoriprese, … si arma della pistola conservata nel cassetto sotto il registratore di cassa quando già la rapina è finita ed i malviventi sono usciti dalla porta posteriore del negozio ed esce dalla porta secondaria con la pistola in pugno almeno quattro secondi dopo che ne sono usciti i rapinatori … i colpi sono [quindi] stati esplosi quando la rapina era finita e i malviventi stavano salendo in macchina (anzi … vi era già salito) per darsi alla fuga”. B) Seconda versione. Uno dei malfattori, accortosi della presenza di Roggero armato fuori della gioielleria, avrebbe puntato la propria pistola (che, ricordiamolo, era un giocattolo …) contro l’orefice che, soltanto allora e per difendersi, si sarebbe motivato a sparare. Ineccepibile, ancora una volta, quanto obiettato dalla Corte di Assise: “in nessun frangente si vede … alzare il braccio e brandire l’arma nei confronti di … né avrebbe avuto alcun senso tale azione dato che il rapinatore, con tutta evidenza, era perfettamente a conoscenza di aver con sé un’arma giocattolo. Quando … raggiunge i rapinatori, … è già salito in macchina al posto del guidatore (e … spara il primo colpo in sua direzione), mentre … e … stanno cercando di salire in macchina dal lato anteriore destro e vengono colpiti alle spalle dai proiettile esplosi dall’imputato … [Q]uando … ha sparato ai rapinatori non l’ha fatto perché … gli stava puntando contro un’arma e, pertanto, in presenza di un – anche presunto e per errore ritenuto esistente – pericolo imminente per la propria incolumità. Tutto ciò a voler tacere il fatto che, in ogni caso, una volta resosi conto che i rapinatori avevano lasciato il suo negozio portando via alcuni preziosi, l’imputato avrebbe dovuto astenersi dal rincorrerli brandendo un’arma da fuoco ma si sarebbe dovuto limitare a chiamare le Forze dell’Ordine e segnalare l’esistenza di una banda di rapinatori in fuga”. E ciò sufficit in merito alla cosiddetta ‘difesa legittima reale C) la terza versione, la più “gettonata” dal polo difensivo, riconducendosi alla cosiddetta ‘difesa legittima putativa’. Altrimenti detto Roggero avrebbe sparato giusta l’erroneo convincimento che gli aggressori ne avessero preso in ostaggio la moglie, Mariangela Sandrone. Tesi, pure anch’essa, destituita di ogni fondamento (al di là del fatto che rappresenta il “coniglio nel cilindro”, mai estratto prima, di cui alle dichiarazioni spontanee). Non per nulla “appare lampante dalla riproduzione delle immagini riprese dalla telecamera interna della gioielleria che … dopo aver preso in mano la pistola ed essersi messo all’inseguimento dei rapinatori, si scontra con la moglie che si frappone fra lui e l’uscita e, con un gesto, la sposta per poter raggiungere i malviventi. L’imputato nel corso delle spontanee dichiarazioni ha riferito di non ricordare assolutamente l’incontro con la moglie ed ha confermato di aver agito con il solo fine di metterla in salvo. Tale, legittima, dichiarazione appare del tutto inverosimile … Deve evidenziarsi che, ove … avesse davvero agito con il solo fine di mettere in salvo la moglie … non avrebbe dovuto far altro, in assenza di qualsiasi pericolo, che constatare che la donna non si trovava all’interno dell’automobile né poteva essere stata portata via dai rapinatori che si stavano dando, a piedi, alla fuga”. A stretto giro di posta l’orafo “raggiunge … che, con tutta evidenza, non sta trattenendo con sé [la Sandrone], e gli sferra tre violenti calci in faccia fino a quando l’uomo non ha uno scatto, si alza in piedi ed inizia una colluttazione con l’imputato che si concluderà quando …, dirigendosi verso il centro della strada, si accascerà esanime. Solo in quel momento …, mentre si dirige verso la gioielleria, fa un gesto verso la moglie e la figlia che, intanto si erano portate davanti all’ingresso secondario: gesto che è stato enfatizzato dal difensore nel corso della discussione, secondo cui dovrebbe essere interpretato come il fatto che soltanto in quel momento l’imputato si sarebbe accorto che la moglie non era stata rapita dai malviventi ma si trovava, al sicuro, all’interno della gioielleria … Tale interpretazione appare … priva di qualsivoglia riscontro, trattandosi di un semplice gesto che … rivolge alla moglie e alla famiglia che potrebbe ben essere interpretato, di per sé solo, in molteplici modi … in particolare apparendo ad epilogo,] assurdo sul piano logico opinare che … abbia sparato almeno due colpi all’interno della vettura, unico posto nel quale si sarebbe potuta trovare la moglie sequestrata (visto che non era in piedi insieme ai rapinatori), col rischio di uccidere anche lei”. Se così è breve tratto riscuote la “demolizione” dell’argomento secondo cui, nel contesto di specie, si verserebbe in una ipotesi di eccesso colposo ex art. 55 del codice penale [“1. Quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 51, 52, 53 e 54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall’ordine dell’Autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo. 2. Nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell’articolo 52, la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito nelle condizioni di cui all’articolo 61, primo comma, n. 5) ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto”. Il comma 2 è stato introdotto dall’art. 2, comma 1, l. 26 aprile 2019, n. 36, recante “Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa”, su cui, con non poca intensità, nel prosieguo di queste riflessioni]. Nullus effectus sine causa: id est non ha costrutto ragionare di eccesso se difetta ciò da cui si è in eccedenza – non ha senso, altrimenti detto, interrogarsi sull’inadeguatezza (sproporzionalità) della reazione ad un’offesa ingiusta se, come nella tranche de vie che ci occupa, mancano i “connotati esistenziali” della difesa legittima. E ciò quand’anche si oltrepassino, solo colposamente (art. 55, comma 1, c.p.), od incolpevolmente (art. 55, comma 2, c.p.), i limiti indicati all’art. 52, comma 1, c.p. (che, anticipiamolo, persistono a sussistere) giacché ambedue gli istituti presuppongono la sussistenza, effettiva o putativa, della scriminante oggetto di attenzione la quale, ribadiamo, qui, non ha valenza operativa.QqQ
Ma supponiamo che almeno una, tra le n narrazioni presentate dal gioielliere di Grinzane Cavour, abbia fondamento. È giocoforza, giusta queste premesse, rivolgersi al formante normativo (e penalistico e civilistico dacché, finanche sul versante della risarcibilità del danno da aggressione, si vocifera scompostamente). L’art. 52 c.p., nel suo assetto originario, si componeva di un unico comma, esemplare nella sua pulizia di tratto: “[n]on è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa”. Il legislatore fascista (law and order oriented, sì, ma maître d’) si uniformava, incredibile dictu, ad inconcussi princìpi di civiltà giuridica: A) offesa ingiusta tradottasi in pericolo concreto vs. B) necessità di difendere un diritto proprio od altrui – il tutto subordinato alla verifica, in concreto, della proporzionalità fra azione (aggressiva) e re-azione (difensiva). Di pari limpidezza espressiva il non immediatamente successivo art. 55 c.p. (Eccesso colposo) anch’esso, in origine, provvisto di un solo comma: “[q]uando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 51, 52, 53 e 54” (pertanto altresì nell’evenienza legittima: n.d.a.), si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall’ordine dell’Autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo”. Questi chiari enunciati sotto stati fatti oggetto (“vittime”, sarebbe più esatto mettere nero su bianco …), nell’ultimo ventennio, di due “scellerati” aggiustamenti. Nel 2006 (cfr. l. 13 febbraio 2006, n. 59, recante “Modifica all’articolo 52 del codice penale in materia di diritto all’autotutela in un privato domicilio” – Rubrica normativa aberrante, a tacer d’altro) sono stati interpolati, nel testo dell’art. 52 del codice penale, due ulteriori commi di modo che “2. [n]ei casi previsti dall’articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:
a) la propria o la altrui incolumità:
b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione.
3. La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale” tutelandosi, con ciò, la cosiddetta legittima difesa domiciliare. In estrema sintesi: I) è presunto, in modalità indeclinabile, il rapporto di proporzionalità di cui al comma 1 laddove l’offesa turbi la pax domestica (il richiamo all’art. 614 evoca i “sancta sanctorum” domiciliari in cui si “penetra” abusivamente od in cui ci si trattiene invito domino) – praesumptio juris ed de jure e non praesumptio juris tantum (nessuna prova contraria può vincere quell’equilibrio sancito, una volta per tutte, ex lege) nel qual caso IIA) una persona legittimamente presente in quei luoghi che IIB) usi un’arma legittimamente detenuta od altro mezzo idoneo III) può avvalersene secundum jus al fine di difendere la propria o l’altrui incolumità oppure i beni propri od altrui – a condizione che, con riguardo alla “difesa patrimoniale”, non vi sia desistenza (massima indeterminatezza …; nondimeno parrebbe consentito ricondurre a tale prospetto il fatto di darsi alla fuga) nonché sussista un pericolo di aggressione (così il multiforme comma 2). Il comma 3, a sua volta, estende la disciplina testé riassunta alla cosiddetta legittima difesa “lavorativa” (il casus belli che ha dato origine alle Nostre riflessioni con la doverosa avvertenza che quegli episodi hanno da verificarsi all’interno di determinati luoghi protetti mentre il signor Roggero si è determinato, giusta le modalità supra indicate, al di fuori di essi …). Nessuna integrazione, per vero, la legge del 2006 apportava al comparto dell’eccesso colposo ex art. 55 c.p. Va nondimeno già fin da ora sottolineato che la riscontrata, e tetragona, presunzione copre solo il giudizio di bilanciamento offesa/difesa (rectius, azione/reazione); il pericolo deve sempre risultare attuale; l’offesa deve sempre essere ingiusta; e deve pur sempre contemplarsi una costrizione a difendersi stante le evenienze or ora additate (le enfatizzazioni sono Nostre). Più di recente, nel 2019 (v. l. 26 aprile 2019, n. 36, recante “Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa”, vera e propria ‘legge quadro’ al proposito), vengono ad operarsi ulteriori modifiche. Primo si aggiunge il marcatore enfatico avverbiale ‘sempre’, dopo ‘sussiste, nel testo del comma 2 dell’art. 52 c.p.; deinde, nel “corpo” dell’alinea che immediatamente consegue, si fa altresì riguardo a quanto regolato ex novo dal come introdotto quarto comma che, postremo, detta: “[n]ei casi di cui al secondo e al terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l’intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone”. Se quest’ultimo enunciato, ove letto in ottica costituzionalmente orientata, non dovrebbe sollevare peculiari criticità (il rinvio alle evenienze di cui ai commi 2 e 3 sotto-ordina sì una presunzione ma in esclusiva con riguardo al giudizio di bilanciamento offesa/difesa) e se il comma 3 innovato rappresenta un mero coordinamento fra disposti normativi maggiore inquietudine genera l’interpolazione del marcatore enfatico avverbiale ‘sempre’ (sia in ordine al comma 2 che al novum di cui al comma 4). Se dall’angolo visuale denotativo esso è insignificante (appare palese che se non posso entrare, invito domino, in un luogo è consequenziale che, in mancanza di postulate eccezioni, non potrò entrarvi giammai) dall’angolo visuale denotativo a contrariis preoccupa giacché, allusivamente, dissimula il seducente, ma fallace, motivo conduttore per cui la ‘difesa è sempre legittima’ (che così non sia è quasi ozioso ribadirlo … ma tant’è volto lo sguardo ai “pifferai magici” che così vorrebbero). La legge del 2019, inoltre, a differenza di quella del 2006, ha altresì operato sul testo dell’art. 55 c.p. giusta l’attuale comma 2 dal seguente tenore: “[n]ei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell’articolo 52, la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito nelle condizioni di cui all’articolo 61, primo comma, n. 5) ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto”. La “sciapa” legitecnica degli ultimi anni accomuna fenomeni diversi: il secondo comma, come strutturato, nevvero, regola un quid che nulla ha a che vedere con l’eccesso colposo declinandosi, piuttosto, una vera e propria causa di non punibilità nelle evenienze o di cosiddetta ‘minorata difesa’ [cfr. art. 61, comma 1, n. 5), c.p.: “ … avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa”] o di grave turbamento (status in cui avrebbe potuto versare l’orefice di Grinzane Cavour qualora avesse agito assistito da difesa legittima; al di là del fatto che la natura “elastica” del richiesto accertamento sulla sussistenza di tale pre-condizione ben potrebbe porsi in frizione con il principio di legalità, come presidiato ex art. 25, comma 2, Cost., del quale la determinatezza e la tassatività della fattispecie costituiscono inderogabile corollario, pur tuttavia …).
Veniamo, ora, alla dimensione extra-penale (civilistica, per amore della precisione). Qui il riformatore del 1942 (anno di emanazione dell’ancora vigente, quantomeno nelle sue “assi portanti”, codice civile) – “forcaiolo” ma giurisperito acuto – dettava, all’art. 2044, un enunciato dall’assunto incontestabile: “[n]on è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri”. “Patrimonio” consolidato: vim vi repellere licet l’unica perplessità riconducendo alla littera legis [scrivendo ‘legittima difesa di sé o di altri’, in luogo di ‘necessità di difendere un diritto proprio od altrui’, sembrerebbe garantirsi “copertura” in esclusiva ai diritti della persona – e le offese alla libertà sessuale della persona? Quid juris? – e non anche alla sfera della patrimonialità – del resto l’art. 49 del codice Zanardelli del 1889 giustappunto imponeva che “[n]on è punibile colui che ha commesso il fatto: … 3° per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri da un pericolo grave e imminente alla persona, al quale non aveva dato volontariamente causa e non si poteva altrimenti evitare …”. Improbabile che il legislatore fascista abbia fatto riguardo al suo antecedente liberale: un’esegesi adeguatrice impone quindi di valorizzare finanche la tutela della componente economico-patrimoniale]. La siffatta nettezza tralatizia è nondimeno offuscata dalla l. n. 39 del 2019 che così recita, ai nuovi commi 2 e 3: “[n]ei casi di cui all’articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale, la responsabilità di chi ha compiuto il fatto è esclusa.
Nel caso di cui all’articolo 55, secondo comma, del codice penale, al danneggiato è dovuta una indennità la cui misura è rimessa all’equo apprezzamento del giudice, tenuto altresì conto della gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato”. Il primo enunciato, prima facie ridondante, a bene vedere determina una complicanza inutile giacché, escludendo ogni riferimento al comma 1 dell’art. 52 c.p., potrebbe indurre ad evidenziare che, in quel contesto, si è civilmente responsabili; il secondo, da parte sua, alla luce della causa di non punibilità di cui all’art. 55, comma 2, c.p., legittima una indennità equitativa da commisurarsi ai parametri ivi enumerati. Curioso allora, edulcoratamente parlando, che a “stracciarsi le vesti” in merito ad un’ipotetica risarcibilità, in ipotesi di evento luttuoso determinatosi a seguito della, necessaria, reazione all’offesa, dei prossimi congiunti degli autori della rapina (il delitto non paga, rectius, non deve pagare) siano proprio coloro che hanno dettato quei temperamenti (le norme de qua agitur vennero ad impostarsi allorquando Matteo Salvini, il più “scandalizzato” fra gli oracolanti, era Ministro degli Interni nell’esecutivo Conte I: se Roggero ha agito in stato di grave turbamento emotivo perlomeno un’equa indennità si sarebbe dovuta concedere. E ciò prescindendo dall’ovvia considerazione che, qui, non si riparerebbe al malfatto degli aggressori bensì si garantirebbe un quid ad innocenti estranei ai fatti per i quali i defunti, benché furfanti, rappresenterebbero cionondimeno un’istanza sia economico-patrimoniale che morale-affettiva …
Come se ciò non bastasse l’aggiramento di ulteriori elementari, e basilari, normative conclamate viene ad evidenziarsi giusta strepiti incontrollati. Ad esempio Matteo Salvini, attuale Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ma, soprattutto vice-premier nell’esecutivo Meloni I, con le abituali sicumera e tronfiezza che lo contraddistinguono, ha manifestato, in prossimità dei fatti de quibus, l’intendimento di candidare il gioielliere di Grinzane Cavour. Sarebbe interessante appurare a quale “elevata” carica dacché un puntuale testo di legge (D. Lgs. 31 dicembre 2012, n. 135, recante “Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190”, cosiddetta legge Severino, dalle generalità dell’allora facente funzioni di Ministro della Giustizia), ne vieta in radice la possibilità. Per intenderci: l’art. 1, comma 1, lett. c) dispone l’incandidabilità alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica di “coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione, per delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, determinata ai sensi dell’articolo 278 del codice di procedura penale” (limite operativo finanche per la carica di membro del Parlamento europeo dall’art. 4 comma unico d. lgs. cit; il successivo art. 6, comma 1, dal canto suo assicura che “]N]on possono ricoprire incarichi di governo … coloro che si trovano nelle condizioni di incandidabilità previste dall’articolo 1 per le cariche di deputato e senatore”: lì, pur tuttavia, nulla quaestio in quanto a quelle “incombenze” si viene nominati e non eletti); l’art. 7, comma 1, lett. e, certifica l’incandidabilità alle elezioni regionali per “coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo; last but non least idem dicasi [cfr. art. 10, comma 1, lett. e)] per chi voglia candidarsi, o venga proposto come candidato, per le “elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali” soggiungendosi altresì che costoro “non possono ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all’art. 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267” (recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”: n.d.a.) “, presidente e componente degli organi delle comunità montane”. Infine l’art. 14 comma unico d. lgs. 235/2012 estende la riassunta disciplina con riguardo alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano. Ora Mario Roggero è stato condannato, con sentenza definitiva, alla pena di anni quattordici (14) e mesi nove (9) (sull’eccessività del quantum, e ratione aetatis e ratione matriculae ci si ripromette di tornare a breve) per una pluralità di reati il più grave dei quali (l’omicidio nella sua forma consumata) è punito con la reclusione, nel massimo, di trenta (30) anni. Di che cosa stiamo parlando, allora? Contestatogli quanto precede il noto esponente politico ha replicato con ‘valuteremo’, ‘esamineremo’, ‘vedremo’ e balbettii simili. In realtà, qui, non vi è nulla da vedere: o si elimina qualsivoglia limite – todos caballeros, di modo che – o si innalzano le soglie interdittive; ma allo stato, comunque la si voglia vedere, Mario Roggero è, sic et simpliciter, incandidabile.
Neppure dall’angolo più “schiettamente” processuale le cose vanno meglio: mala tempora currunt, al postutto. Fra le tante “escogitazioni” salva-Roggero si è avanzata la possibilità di ricorrere ad atti clemenziali, nello specifico la grazia come disciplinata ex art. 681 c.p.p. giusta il versante procedimentale. Trattasi di atto a competenza esclusiva del capo dello Stato (cfr. Corte Cost., sent. 3 – 18 maggio 2006, n. 200, che, nel risolvere un conflitto di attribuzioni fra Presidente della Repubblica e Ministro della Giustizia, assumeva che “qualora il Presidente della Repubblica abbia sollecitato il compimento dell’attività istruttoria ovvero abbia assunto direttamente l’iniziativa di concedere la grazia, il Guardasigilli, non potendo rifiutarsi di dare corso all’istruttoria e di concluderla, determinando così un arresto procedimentale, può soltanto rendere note al Capo dello Stato le ragioni di legittimità o di merito che, a suo parere, si oppongono alla concessione del provvedimento. Ammettere che il Ministro possa o rifiutarsi di compiere la necessaria istruttoria o tenere comunque un comportamento inerte, equivarrebbe ad affermare che egli disponga di un inammissibile potere inibitorio, una sorta di potere di veto, in ordine alla conclusione del procedimento volto all’adozione del decreto di concessione della grazia voluto dal Capo dello Stato. Il Presidente della Repubblica, dal canto suo, nella delineata ipotesi in cui il Ministro Guardasigilli gli abbia fatto pervenire le sue motivate valutazioni contrarie all’adozione dell’atto di clemenza, ove non le condivida, adotta direttamente il decreto concessorio, esternando nell’atto le ragioni per le quali ritiene di dovere concedere ugualmente la grazia, malgrado il dissenso espresso dal Ministro. Ciò significa che, a fronte della determinazione presidenziale favorevole alla adozione dell’atto di clemenza, la controfirma del decreto concessorio, da parte del Ministro della giustizia, costituisce l’atto con il quale il Ministro si limita ad attestare la completezza e la regolarità dell’istruttoria e del procedimento seguito. Da ciò consegue anche che l’assunzione della responsabilità politica e giuridica del Ministro controfirmante, a norma dell’art. 89 della Costituzione, trova il suo naturale limite nel livello di partecipazione del medesimo al procedimento di concessione dell’atto di clemenza”). Atto non “duale” – in “co-gestione” eventuale con il Ministro della Giustizia per dirla apertis verbis: ma, al di là di ciò, ovverossia della necessità di non forzare il capo dello Stato a “mandare ad effetto” un’attività a forte implicazione politica, è giocoforza presumere che il “graziando” dimostri di avere compreso il significato dei propri comportamenti contra legem e che ne abbia metabolizzato gli esiti – si deve “chinare la testa” giusta l’etimo universalmente riconosciuto al vocabolo ‘clemenza’ – e, nella vicenda che ci occupa, il diretto interessato non pare avveduto di questa consapevolezza limitandosi a dichiarare, pro domo sua, di essere stato impulsivo nella sua reazione (a prescindere, inoltre, dal tempo “laconico” onde valutare la resipiscenza stante la, allo stato breve, permanenza infra-muraria di Roggero). Con ben maggiore raffinatezza argomentativa l’istanza de qua viene a reiterarsi giusta il camouflage dell’art. 147 c.p. Ivi, nel regolare il differimento (facoltativo) dell’esecuzione della pena (con grave infortunio linguistico i mass media hanno discorso di ‘sospensione della pena’ – al limite condizionalmente tale ai sensi degli artt. da 163 a 168 del codice penale; ma ciò non ha nulla a che interferire, non fosse altro per i limiti edittali colà declinati “[s] e il reato è stato commesso da persona di età superiore agli anni diciotto ma inferiore agli anni ventuno o da chi ha compiuto gli anni settanta, la sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni e sei mesi”, con il Nostro orafo che, sì, ha superato il settantesimo di età ma che, del pari, è stato fatto destinatario di un “importo” ben maggiore – ricordiamolo: quattordici anni e nove mesi di reclusione), tra le varie evenienze legittimanti l’istituto, si considera, alla lettera a) del comma 1, la presentazione della domanda di grazia – e qui ciò è intervenuto per il “filtro” della moglie del recluso – se “l’esecuzione della pena non deve essere differita a norma dell’articolo precedente” [cfr. art. 146 c.p. a mente del cui comma 1, n. 3) ovvero se essa “deve aver luogo nei confronti di persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell’articolo 286-bis, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero da altra malattia particolarmente grave per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione, quando la persona si trova in una fase della malattia così avanzata da non rispondere più, secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative”: ҫa va sans dire ben altro da ciò di Nostra attenzione. I nn. 1) e 2) del comma testé menzionato sono stati a loro volta abrogati dall’art. 15, comma 1, lett. a), d.l. 11 aprile 2025, n. 48, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario” – “attenzionando”, comunque sia, solo donne incinte o madri di infante di età inferiore ad anni uno nulla quaestio]. Ribadito che, nel casus belli, il differimento sarebbe facoltativo – nessun obbligo di sottoscrivere l’istanza in capo alla magistratura di sorveglianza, altrimenti detto – mette dare conto del fatto che, in data 15 settembre u.s., il “giudice dell’esecuzione delle pene” di Torino ha rigettato l’istanza di differimento come motivata dal collegio difensivo del gioielliere. Offrendo la platea a questo esemplare decisum: “la fattispecie invocata” [l’art. 147, comma 1, lett. a) del codice penale: n.d.a.] … “costituisce ipotesi residuale … che pare funzionalmente ed astrattamente destinata sia ad impedire, specie per le pene detentive brevi, la vanificazione dell’eventuale provvedimento clemenziale … che in genere per fronteggiare improvvise evenienze di natura eccezionale (quali ad esempio le drammatiche condizioni di salute del condannato o di uno suo stretto congiunto) che, per una qualsiasi oscura ragione, non siano state intercettate dalle norme di comune ed ordinaria applicazione”. Consentire il differimento “grazia pendente” presupporrebbe “il riscontro di un fumus boni iuris così evidente, accentuato ed incontestabile da suggerire l’opportunità di una quasi irrispettosa intrusione della magistratura di sorveglianza in un ambito che costituisce prerogativa esclusiva del capo dello Stato, la cui valutazione ed il relativo esito verrebbe in qualche modo indagato ed anticipato; … nulla di tutto ciò si evidenzia nella vicenda del ROGGERO, estremamente divisiva anche a livello di opinione pubblica, che solo la preclara saggezza e sensibilità della nostra Presidenza potrà definire con insindacabile razionalità e giusto equilibrio (le sottolineature, ciò che si auspica, sono Nostre: n.d.a.) “, parendo militare a favore delle opposte tesi ragioni almeno in parte parzialmente fondate”. Tanto più che, considerazione tecnico-giuridica assorbente, “qualora il Capo dello Stato, nella sua valutazione discrezionale, ritenesse che l’atto di clemenza debba incidere non sull’intera pena, bensì esclusivamente su di una porzione più o meno ampia di essa …, la invocata sospensiva risulterebbe pregiudizievole per lo stesso richiedente, sottraendo una quota di pena effettivamente espiata all’ammontare complessivo come in ipotesi rideterminato, così posticipandosi anche solo il naturale conseguimento dei requisiti temporali di cui ai benefici penitenziari”. A margine, ed en passant, profilo ad arte sottaciuto dal collegio difensivo di Roggero, l’art. 147, comma 2, c.p. stipula che, “[n]el caso indicato nel numero 1),” (giustappunto la presentazione della domanda di grazia) “l’esecuzione della pena non può essere differita per un periodo superiore complessivamente a sei mesi, a decorrere dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, anche se la domanda di grazia è successivamente rinnovata”. Con ferma esattezza, allora, l’organo giudicante individua, quale terminus ad quem, “a cagione del rammentato limite …”, di fruibilità della misura il prossimo 15 gennaio 2027. Eventualità, quella del differimento facoltativo, inutiliter data o, perlomeno, condizionata alla “scure” della reiterazione dell’istanza clemenziale, a tutto volere.
Gli “ultimi fuochi”. Si è finanche “ventilata” la possibilità di adire la Corte Europea dei Diritti Umani (d’ora, in innanzi, per acronimo Corte EDU) giusta il paradigma di cui all’art. 3 Convenzione Europea di Salvaguardia dei Diritti Umani e delle Libertà Fondamentali (d’ora, in innanzi, per acronimo CEDU) a mente del quale “[n]essuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti”. Prospettiva esplorabile e legittima, a Nostro sommesso avviso: se, di certo, il trattamento a cui è destinato l’orefice di Grinzane Cavour non può qualificarsi ‘tortura’ ad esito della giurisprudenza, non sempre lineare, del giudice alsaziano (per un quadro di insieme Corte EDU, Cestaro v. Italy, quarta Sezione, 7 aprile 2015, §§171-176, in https://hudoc.echr.coe.int/#{%22fulltext%22:[%22\%22CASE%20OF%20CESTARO%20v.%20ITALY\%22%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-153901%22]}) più cauti ci si deve mostrare a proposito dell’“etichetta” di trattamento inumano o degradante ( … “ill-treatment must attain a minimum level of severity if it is to fall within the scope of Article 3. The assessment of this minimum level of severity is relative; it depends on all the circumstances of the case, such as the duration of the treatment, its physical and mental effects and, in some cases, the sex, age and state of health of the victim … In order for a punishment or treatment associated with it to be “inhuman” or “degrading”, the suffering or humiliation involved must in any event go beyond that inevitable element of suffering or humiliation connected with a given form of legitimate treatment or punishment”: così, ex plurimis, Corte EDU, Saadi v. Italy, Grande Camera, 28 febbraio 2008, in https://hudoc.echr.coe.int/#{%22fulltext%22:[%22SAADI%20v.%20ITALY%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-85276%22]}). Roggero é di età avanzata (settantadue anni “finiti”) e dalla personalità disturbata (“rigidità” eccesiva se non, addirittura, profilo paranoideo come ad esito dei, non sempre concordanti, accertamenti ad esito della verifica sulla sua capacità di intendere e di volere): – v., in ordine a ciò, l’approfondita disamina di cui alla sentenza di primo grado, da pag. 25 a pag. 32 dell’elaborato grafico. Di tal che sembrerebbero conclamarsi alcuni fra gli indici commisurativi reclamati dalla Corte EDU a fondamento delle verifiche di specie. Non va inoltre dimenticato che, dinnanzi alla Corte Costituzionale, pende una quaestio de legitimitate, ad oggetto il combinato disposto degli artt. 147 c.p. e 47 ter, comma 1 ter, l. 26 luglio 1975, n. 354, recante “Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà” (cosiddetta legge di ordinamento penitenziario), a fronte di una ipotizzata esecuzione della pena in condizioni contrarie al senso di umanità, quaestio sollevata dal Tribunale di Sorveglianza di Firenze (ord. 4 marzo 2026, n. 636, in G.U. Prima Serie Speciale – Corte Costituzionale – 6 maggio 2026, n. 18, iscritta al numero d’ordine 69); per il video della discussione della causa, resasi in data 2 settembre u.s., cfr. il Sito ufficiale della Corte). Lì l’oggetto del contendere è “eccentrico” rispetto a ciò che, ora, ci occupa (per chi volesse indagare ulteriormente e per le consequenziali riflessioni di chi scrive M. Deganello, Il carcere fra ‘afflizione’ e ‘redenzione’: la dignità umana as a light that never goes out, in www.associazionelaic.it, 20 agosto 2026). Nondimeno il quesito di fondo resta impellente: può sottoscriversi come inumana una pena non “bilanciata” ratione aetatis?
Da ultimo non poteva esimersi il legislatore, solerte ma impacciato e “confusivo”. Con bizzarra calendarizzazione, in data 14 luglio u.s. (un giorno prima della pronunzia definitiva del giudice di Cassazione in re subiecta: mero accidente?), il Consiglio dei Ministri avrebbe (il condizionale è d’obbligo dacché, di ciò, si ha notizia solo per il tramite degli organi informazione: tanto per esemplificare E. Cicchetti, La norma Salva Roggero non salva Roggero, in https://www.ilfoglio.it/giustizia/2026/07/15/news/la-norma-salva-roggero-non-salva-roggero–402207, 15 luglio 2026) licenziato un disegno di legge volto ad incidere su taluni articoli del codice civile (immaginiamo quello a numero d’ordine 2044). Prendendo il tutto con beneficio d’inventario: in merito ad un “florilegio” di reati, per così dire predatori (su tutto rapine e violenze sessuali) l’aggredito, pur anche eccedente i limiti della difesa legittima, non sembrerebbe più tenuto a risarcire l’aggressore (e non i suoi prossimi congiunti, parrebbe di doversi desumere). Così fosse non si coglie l’essenza del novum: in claris il comma 1 dell’art. 2044 c.c. già tranquillizza sul fatto che “[n]on è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri” laddove l’alinea che immediatamente consegue esclude, senza margine di dubbio, la responsabilità di chi abbia agito in costanza di difesa legittima domiciliare ed equiparati. La supposta riforma, di modo che, apparirebbe operare unicamente sul terzo comma dell’art. 2044 c.c. dispensando dall’equa indennità da aggressione a fronte del verificarsi della causa di non punibilità ex art. 55, comma 2, del codice penale. A tacere, poi, del paradosso conseguente alla lettura iper-formalista del brocardo inclusio unius exclusio alterius: se si esclude la “riparazione” tout court una volta commessi determinati, ed enumerati, illeciti penali, difatti, si apre la discussione sulla risarcibilità della quota-parte rimanente (in ordine a cui, finora, giammai si era riscontrato contenzioso). Comunque sia non resta che malinconicamente attendere.
Al postutto Mario Roggero ci ricorda, e ci si scusa per l’irriverenza del paragone, l’uomo-sandwich “dilaniato” fra un garantismo che non riesce più a farsi ascoltare, e che non impara alcunché dai suoi errori e dai suoi omissis, ed un giustizialismo pan-populista che, prima facie, risulta inarginabile. Profetica, allora, la chiosa di un giovane, ma ben avviato, studioso: (F. Bacco, “La difesa è sempre legittima”, cit., 3): “[n]el momento in cui dovesse realizzare un’azione che eccede i limiti di cui all’art. 52 c.p., il cittadino-giustiziere, illuso, magari anche in buonafede, di poter affrontare la vicenda senza conseguenze, deve fare i conti con costi economici ed esistenziali di profondo impatto … E del destino del cittadino finito nella maglie dell’indagine penale, disorientato tra accertamenti tecnici e interrogatori, la politica sloganistica non se ne occupa più … Eventi come quello del gioielliere condannato rischiano di ripetersi, fagocitando nuove vittime che saranno lasciate sole con la propria responsabilità penale, obbligate a prendere consapevolezza in modo traumatico che le effigie del giustiziere assoluto assegnate loro da certa politica altro non sono che un orpello fittizio destinato a sciogliersi nel processo penale, quando la c.d. “difesa sempre legittima” perde il proprio maquillage per disvelare la sua terribile, vera essenza: omicidio. Ecco perché, con riguardo al caso che attualmente occupa le cronache, l’ingresso in carcere del gioielliere non va accompagnato né da un biasimo perbenista, né da una rabbia cieca che ottusamente chiami “ingiustizia2 il punire chi, pur da aggredito, ha ucciso in modo deliberato ed efferato due esseri umani: è semplicemente il dramma di un uomo lasciato fondamentalmente solo con i suoi (gravissimi) errori. Non è il primo, e rischia di non essere probabilmente l’ultimo (la sottolineatura è Nostra: n.d.a.). Nessuno parla più di candidare Mario Roggero (non si sa a che cosa); è out of spotlight ed altri “màrtiri” ne hanno occupato la ribalta lasciata vacante (emblematico il fatto di cronaca, accomunabile ma non perfettamente sovrapponibile a quello che ha stimolato le Nostre riflessioni, che ha coinvolto Roberto Mollo: v. S. Lorenzetti, Roberto Mollo al telefono con il 112 dopo il tentato furto nel casolare di Baldissero: «Ho avuto dei ladri in casa, io mi sono difeso, uno è morto», in https://torino.corriere.it/notizie/cronaca/26_settembre_23/ho-avuto-i-ladri-in-casa-sono-armato-mi-sono-difeso-la-telefonata-di-roberto-mollo-ai-carabinieri-dopo-il-tentato-furto-nel-792541d2-a27c-4d56-a25b-3a0958ba1xlk.shtml, 23 settembre 2026). In tutta franchezza di questi vessilliferi grondanti sangue se ne avrebbe a sufficienza.
